IL VINO E LA ROMAGNA
dai greci ad oggi


normativa italiana in materia enologica

La normativa italiana in materia enologica (ormai strettamente connessa a quella comunitaria) tende a regolamentare la produzione e la vendita per prevenire le sofisticazioni e garantire il consumatore. 

La normativa interviene anche nel dettaglio fissando i valori-limite di alcuni parametri analitici fondamentali: 

  • la gradazione alcolica dei vini da pasto non può essere inferiore a 10 gradi (art. 32 D.P.R. 12-2-65 n. 162),
  • l'acidità volatile non deve superare in per mille il decimo del grado alcolico (un vino di 12 gradi non può avere un'acidità superiore a 1,2%), 
  • il tenore massimo di anidride solforosa ammesso è di 170 mg/l per i vini rossi, di 225 mg/l per i bianchi.

Nel procedimento di vinificazione la legge consente la refrigerazione, la pastorizzazione, la centrifugazione, una certa carbonicazione con anidride carbonica, ecc. 

I vini vengono chiarificati per mezzo di determinate sostanze (p.es. gelatina, caseina, albumine animali, bentonite ed argille attivate) nonché filtrati. Tutto ciò per conferire loro quella limpidezza  che l'antica Scuola Medica Salernitana, già molti secoli fa, ricordava tra i quattro requisiti fondamentali di un buon vino, oltre al sapore, all'odore e alla levità.

I contratti di compravendita del vino all'ingrosso sono di norma conclusi in due modi:

  • al "tinello", cioè quando ancora non è stata completata la vinificazione,
  • alla "grotta", cioè quando il vino è stato già prodotto e ne è possibile l'assaggio.

Una volta il vino arrivava in tavola attraverso il prelievo al minuto dalle botti del vinaio. Oggi lo si acquista in confezioni chiuse (fiasco o bottiglia), e questo vale anche per i vini meno pregiati.

A tal fine esistono apposite industrie che effettuano anche il taglio del vino: operazione che consiste nel mescolare vini a bassa gradazione alcolica con vini forti per migliorare e rendere utilizzabili anche i primi, che altrimenti non potrebbero essere venduti. Tipici vini da taglio sono gli abruzzesi, i pugliesi, i calabresi e i siciliani, che possono raggiungere i 18°.

La legge dispone che nei locali adibiti alla vendita diretta dei vini al consumatore, debbono essere esposti in maniera visibile e con caratteri ben chiari e leggibili, i cartelli indicatori del grado alcolico dei vini che si smerciano.

Uguale indicazione deve essere apposta sui recipienti dai quali si trae il vino per la mescita, nonché su tutti gli altri recipienti che si trovano nei locali di vendita o nei depositi di vino pronto per la vendita al dettaglio.

A tutela del consumatore circa la genuinità e qualità dei vini, vi è la legge n. 164, emanata il 10/02/1992, che stabilisce norme precise sulle "denominazioni di origine" e prevede un Comitato Nazionale (quale organo del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste) che le faccia rispettare.

NORMATIVA A PARTIRE DAL 1951

Stendard di Ur - III millennio a.C. Pannello sumero in cui alcuni cortigiani seduti offrono vino al re in trono, mentre gli schiavi restano in piedi. (British Museum, Londra)

Le leggi qui raccolte si riferiscono alla legislazione europea, nazionale e regionale.
Sono stati compiuti vari "omissis" per agevolare la visione in web delle parti strettamente inerenti alla viticoltura.
E' comunque possibile scaricare l'intera legge in forma zippata nella tabella.
I testi on line sono in formato TXT.

LA DOCUMENTAZIONE PIU' RECENTE PUO' ESSERE SCARICATA QUI IN PDF

Questo ipertesto è in rete dal 1998. E' stato fonte di tanti altri ipertesti culturali sul vino. Da allora non è più stato aggiornato. Se qualcuno volesse contribuire (soprattutto per la legislazione vigente e per i dati statistici), sarà ben accetto.


Web Homolaicus

Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Storia - Storia della Romagna
 - Stampa pagina
Aggiornamento: 22/08/2011