L.R. 5 settembre 1997, n. 5. Regolamento di attuazione della L.R. 13 agosto '96, n. 69 "Disciplina delle strade del vino in Toscana". (B.U. 15 settembre 1997, n. 35). Titolo I STANDARDS DI QUALIFICAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE DELL'OFFERTA ENOTURISTICA REGIONALE DELLE STRADE DEL VINO Art. 1. Caratteri generali delle "Strade del vino". 1. Le "Strade del vino" di cui alla L.R. 22 agosto 1996, n. 69 sono percorsi entro territori ad alta vocazione vitivinicola caratterizzati, oltreché da vigneti e cantine di aziende agricole, da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta enoturistica integrata. 2. Le "Strade del vino" costituiscono uno strumento di promozione dello sviluppo rurale e del suo territorio e intendono favorire e promuovere l'eno-turismo, quale movimento inteso a valorizzare la produzione vitivinicola nell'ambito di un contesto culturale, ambientale, storico e sociale. 3. Le "Strade del vino" sono identificate mediante: a) segnaletica informativa, posta in prossimità del soggetto aderente alla "Strada del vino", e consistente nella esposizione dello specifico marchio di riferimento della "Strada del vino", in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento; b) messa a disposizione, da parte del soggetto aderente, in modo ben visibile e in prossimità dell'ingresso o nel locale di accoglienza, di materiale informativo sulla "Strada del vino"; c) esposizione, da parte del soggetto aderente, della mappa del territorio viticolo specifico di ogni "Strada del vino". Art. 2. Standards di qualità delle aziende vitivinicole delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende vitivinicole devono presentare i seguenti requisiti e garantire i seguenti servizi: a1). ubicazione delle aziende all'interno della zona di produzione di cui alla Legge 10 Febbraio 1992, n. 164; a2). ubicazione anche fuori della zona di produzione, nel caso di aziende associate di vinificazione o di vinificazione e di imbottigliamento, purché nel rispetto della normativa dei relativi disciplinari di produzione dei vini, emanati ai sensi della L. 164/92; b) dintorni dell'azienda attrezzati per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti; c) segnaletica d'ingresso all'azienda che, oltre al logo della "Strada del vino", deve contenere il nome dell'azienda, i numeri di telefono, la possibilità di eseguire visite guidate, le lingue parlate, gli orari ed i giorni di apertura; d) visite organizzate come percorsi informativi per l'eno-turista, con cartelli informativi e/o notizie orali circa l'ambiente e la cultura del territorio e i vini prodotti nel territorio della "Strada del vino" e dell'azienda produttrice; e) ingresso o altro locale posto nelle vicinanze, approntato come un luogo di accoglienza degli ospiti che attendono per la visita, dove reperire anche materiale illustrativo, da concordare con il Comitato responsabile ai fini di una omogeneità dell'immagine e dei contenuti sulla "Strada del vino" di appartenenza ed in particolare una scheda descrittiva della storia e del profilo dell'azienda, una scheda sui vigneti e sulla cantina, un breve glossario plurilingue dei termini vitivinicoli e turistici da consegnare ai visitatori, un opuscolo sulle precipue caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all'interno della strada; f) arredamento del locale di accoglienza degli ospiti in sintonia con la tipicità del luogo; g) orario di apertura al pubblico corrispondente a quello dichiarato al Comitato responsabile della "Strada del vino" entro il 1 gennaio di ogni anno. L'orario è diverso per l'alta e per la bassa stagione. Durante l'alta stagione (dall'1/4 al 30/9) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 24 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo. Durante la bassa stagione (dall'1/10 al 31/3) l'azienda deve assicurare l'apertura per almeno 12 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo. L'azienda potrà essere chiusa per un periodo non superiore a 30 giorni durante la vendemmia e le ferie annuali. ll Comitato responsabile garantisce, all'interno della "Strada del vino", con programmata turnazione l'apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi; h) affissione in modo ben visibile, nel locale di degustazione, dei prezzi dei prodotti in vendita ed eventualmente anche degli assaggi. Tali prezzi devono essere comunicati al Comitato responsabile. La degustazione va preordinata all'arrivo degli ospiti ed effettuata in specifici bicchieri. Alla fine della visita l'ospite non è obbligato all'acquisto. 2. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) telefono pubblico ubicato all'interno della struttura o in prossimità dell'azienda; b) parcheggi riservati e particolare accoglienza per i portatori di handicap; c) disponibilità di un servizio igienico ad uso esclusivo dei visitatori; d) disponibilità, nel locale di accoglienza, di strumenti informatici collegati telematicamente con il Museo della vite e del vino e con il centro di informazione relativo alle Strade del vino; e) personale a conoscenza di lingue straniere; f) vendita del vino prodotto in bottiglie confezionate; g) organizzazione di visite guidate ai vigneti; h) vetrina contenente i bicchieri da degustazione, cui sia assicurata una giusta circolazione d'aria e adeguate caratteristiche igieniche; i) locale frigo-vetrina per contenere i vini secondo le specifiche temperature; l) piazzali o aree per la sosta delimitati in modo che lo stazionamento dei veicoli non danneggi il carattere dell'insediamento e, per le aziende situate all'interno dei centri abitati, indicazione ai visitatori dei parcheggi o luoghi di sosta ad essi riservati. Art. 3. Standards di qualità delle aziende agrituristiche delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende agrituristiche autorizzate all'esercizio delle attività ai sensi della L.R. 17 Ottobre 1994, n. 76, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole: a) ubicazione delle aziende agrituristiche all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) segnaletica d'ingresso all'azienda agrituristica contenente oltre al logo della "Strada del vino": il nome dell'azienda, i numeri di telefono, le lingue parlate, il periodo di apertura; c) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino" anche se l'azienda non è vitivinicola; d) qualora l'azienda agrituristica sia autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande deve avere la carta dei vini e almeno un menù degustazione con prezzi comunicati al Comitato responsabile; e) offrire materiale informativo sulla "Strada del vino". 2. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) presenza di strumenti informatici, nel locale di accoglienza, collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativi alla "Strada del vino"; b) personale a conoscenza di lingue straniere; c) vendita del vino prodotto in bottiglie confezionate; d) organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite guidate ai vigneti o alle cantine. Art. 4. Standards di qualità delle aziende agricole specializzate in produzioni tipiche aderenti alle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, devono possedere i seguenti requisiti ed attenersi alle seguenti regole ed offrire i seguenti servizi: a) ubicazione delle aziende agricole all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) segnaletica d'ingresso all'azienda agricola contenente oltre al logo della "Strada del vino" il nome dell'azienda, i numeri di telefono, le lingue parlate, gli orari ed i giorni di apertura; c) obbligo di esporre un congruo numero di vini relativi alla "Strada del vino" anche se l'azienda non è vitivinicola; d) offrire materiale informativo della "Strada del vino"; e) offrire materiale informativo relativo alle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda. 2. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) presenza di strumenti informatici, nel locale di accoglienza, collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativi alla "Strada del vino"; b) personale a conoscenza di lingue straniere; c) organizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda. Art. 5. Standards di qualità delle enoteche delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le enoteche devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi: a) ubicazione delle enoteche all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) esposizione con particolare cura ed in luogo adeguato dei vini delle aziende facenti parte della "Strada del vino"; c) esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini della "Strada del vino", i quali devono essere comunicati al Comitato responsabile; d) offrire il materiale informativo della "Strada del vino". 2. Le enoteche di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) allestimento di uno spazio degustazione; b) organizzazione di mini corsi per la degustazione e la conoscenza dei vini della "Strada del vino"; c) impiego di personale a conoscenza di almeno una lingua straniera. Art. 6. Standards di qualità degli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino", gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi: a) ubicazione degli esercizi all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) somministrazione agli ospiti di vini provenienti, in prevalenza, dalle aziende vitivinicole facenti parte della "Strada del vino"; c) carta dei vini adeguata ed aggiornata con indicati i prezzi da comunicare al Comitato responsabile; d) menù di degustazione con inseriti almeno due piatti tipici della zona; e) esposizione di un congruo numero di vini della Strada proposti nella Carta dei vini nel locale d'ingresso e/o di accoglienza dei consumatori; f) uso obbligatorio di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e personale di servizio adeguatamente preparato alla degustazione dei vini; g) offerta di materiale informativo della "Strada del vino". 2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio viene indicato: a) prezzo del pasto comprensivo di coperto e servizio. Art. 7. Standards di qualità delle imprese turistico-ricettive delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le imprese turistico-ricettive devono possedere i seguenti requisiti ed offrire i seguenti servizi: a) ubicazione delle imprese turistico-ricettive all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) presenza di personale adeguatamente competente a dare informazioni sulla "Strada del vino"; c) qualora la struttura turistico-ricettiva, abbia un ristorante all'interno, per questo valgono le indicazioni date all'art. 6 del presente regolamento; d) offerta di materiale informativo della "Strada del vino". 2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) presenza di strumenti informatici collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativi alle "Strade del vino"; b) personale a conoscenza di lingue straniere; c) organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, alle cantine e a ogni altra struttura o esercizio facenti parte della "Strada del vino". Art. 8. Standards di qualità specifici per le imprese artigiane delle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le imprese artigiane devono: a) avere ubicazione all'interno della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) svolgere un'attività tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche dei territori ad alta vocazione vitivinicola; c) comunicare al Comitato responsabile specifici orari entro i quali sia possibile effettuare visite guidate, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di lavorazione; d) esporre i prezzi dei prodotti e comunicarli al Comitato responsabile della Strada del vino; e) offrire materiale informativo della "Strada del vino". 2. Le imprese di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) organizzazione di corsi in collaborazione anche con le aziende agrituristiche; b) offerta di spiegazioni del processo di lavorazione in una o più lingue straniere. Art. 9. Standards di qualità specifici per le istituzioni e per le associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale aderenti alle "Strade del vino". 1. Ai fini dell'inserimento in una "Strada del vino" le istituzioni e/o le associazioni operanti in ambito culturale ed ambientale devono: a) rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio della zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) offrire riferimenti informativi mediante personale di adeguata formazione e competenza. 2. Le istituzioni o le associazioni di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole, e ad ogni altra struttura o esercizio facenti parte della "Strada del vino"; b) personale con conoscenza di lingue straniere; c) offerta di strumenti informatici collegati telematicamente con il "Museo della vite e del vino" e con il centro di informazione relativo alle "Strade del vino". Art. 10. Standards minimi per gli Enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura aderenti alla "Strada del vino". 1. Ai fini dell'inserimento nella "Strada del vino" l'Ente locale e la C.C.I.A.A. devono: a) introdurre in tutto o in parte la zona di produzione di cui alla L. 164/92 entro il territorio di loro competenza. 2. Gli Enti locali e le Camere di Commercio di cui al comma 1 possono altresì offrire ulteriori servizi. 3. Ai fini di una migliore qualificazione dell'offerta eno-turistica e senza alcun carattere obbligatorio vengono indicati: a) costituire uno o più centri d'informazione locale con personale adeguatamente preparato e distribuire il materiale illustrativo afferente tutte le iniziative rientranti nella "Strada del vino"; b) disporre di strumenti informatici collegati telematicamente con il Museo della vite e del vino e con il centro di informazione relativo alla "Strada del vino". Titolo II DEFINIZIONE DI UNA IMMAGINE COORDINATA DELLE "STRADE DEL VINO" Art. 11. Logo delle "Strade del vino". 1. Al fine di offrire un'immagine coordinata ed unitaria delle varie "Strade del vino", la Giunta regionale, con proprio atto, definisce il logo-cornice, ai fine di una armonia grafica con i loghi relativi alle singole "Strade del vino". Titolo III RICONOSCIMENTO DELLE "STRADE DEL VINO" E DISCIPLINARE DEL COMITATO RESPONSABILE Art. 12. Richiesta di riconoscimento della "Strada del vino". 1. Ai fini del riconoscimento della "Strada del vino", il Comitato promotore, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13 agosto 1996, n. 69, invia domanda in carta libera al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta regionale contenente: a) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) cartografia in scala 1:100.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e individuazione dei relativi percorsi; c) l'elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore; d) l'indicazione del rappresentante legale in rappresentanza del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti: - il possesso, per ognuno di essi degli standards di qualità di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) della L.R. 69/96 e del presente regolamento, oppure l'impegno a che i soggetti partecipanti al Comitato promotore si adeguino a tali standards all'atto di costituzione del Comitato responsabile; - l'intento di procedere alla trasformazione in Comitato responsabile, successivamente al riconoscimento della "Strada del vino"; 2. Alla domanda devono essere inoltre allegati i seguenti documenti: a) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici, con terreni iscritti all'Albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui L. 164/92 da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino; b) dichiarazione della C.C.I.A.A. competente per territorio, sul raggiungimento del limite minimo stabilito dalla legge regionale da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera a); c) copia degli atti di delega delle singole aziende con terreni iscritti all'Albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne in base alla L. 164/92 al rappresentante legale dell'azienda vitivinicola associata, ai fini dell'adesione al Comitato promotore; d) copia delle delibere degli enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al Comitato promotore della Strada del Vino, qualora questi siano presenti nel Comitato; e) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante o dal presidente o direttore ove siano presenti anche soggetti economici e/o associazioni; f) bozza del logo della "Strada del vino", in armonia grafica con le indicazioni emanate dalla Giunta Regionale con propria decisione. 3. Il nome della "Strada del vino" ed il logo non deve ingenerare confusione rispetto ad altri nomi di "Strade" o loghi già riconosciuti. 4. Entro 90 giorni dalla domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, è emesso il decreto della "Strada del vino" e comunicato al rappresentante legale del Comitato promotore. Entro 60 giorni dalla data della comunicazione, il Comitato promotore si trasforma in Comitato responsabile. 5. Eventuali modifiche dei soggetti aderenti al Comitato responsabile, rispetto all'elenco dei soggetti partecipanti al Comitato promotore, devono essere comunicate al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta regionale. 6. Entro il termine di cui al punto 4 il Comitato promotore invia al Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta Regionale la seguente documentazione: a) atto costitutivo e disciplinare con le indicazioni dei soggetti e degli standards di qualità, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento; b) indicazione della sede sociale e del legale rappresentante. 7. Se entro un anno dal riconoscimento della "Strada del vino", non si ha la trasformazione del Comitato promotore in Comitato responsabile, il riconoscimento della "Strada del vino" decade. Art. 13. Comitato responsabile delle "Strade del vino". 1. Il Comitato Responsabile delle "Strade del Vino" successivamente denominato "Comitato", è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, finalizzato allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 69/96 e del presente regolamento. Ai fini della gestione delle "Strade del Vino": a) il Comitato è costituito con atto pubblico in forma di associazione e retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 3 primo comma della L.R. 69/96 ed in conformità alle disposizioni del presente regolamento; b) il Comitato può esercitare le sue funzioni anche per singole sottozone, qualora la denominazione di origine in cui insiste la sottozona, sia espressamente riconosciuta dalla L. 64/92; c) il Comitato rappresenta in giudizio gli interessi degli associati alla "Strada del vino" tutelandone il nome ed il logo prescelto in ogni sede; d) il Comitato svolge, tra le altre attività, quella formativa diretta alla valorizzazione delle peculiarità enologiche, storiche ed ambientali presenti nell'ambito della "Strada del vino". 2. Lo statuto del Comitato responsabile deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome della "Strada del vino" che il Comitato intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività; b) la descrizione del logo specifico con il quale si identifica la "Strada del vino" e le norme per il relativo uso, nel rispetto di quanto indicato dalla L.R. 69/96 e del presente regolamento; c) le modalità per l'ammissione al Comitato, garantendo l'accesso a tutti i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. 69/96 ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, se aderenti al Comitato promotore, o successivamente alla trasformazione di questo in Comitato responsabile, dietro comunicazione al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta regionale; d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze; e) l'impegno a mantenere i partecipanti previsti dall'art. 3 comma 2 della L.R. 69/96 nei quorum previsti dal medesimo; f) gli organismi associativi (Assemblea, Consiglio, Presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi; g) le modalità di voto in assemblea; h) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti; i) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del Comitato; l) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo: - una quota fissa di partecipazione al Comitato, diversificata per categoria di appartenenza; - una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dal Comitato; m) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Comitato ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra Comitato e associato; n) le norme che, qualora la "Strada del vino" insista su un territorio con più denominazioni di origine, assicurino, in seno al Consiglio, la rappresentatività delle varie categorie degli associati, fermo restando il rispetto della percentuali minime indicate dall'art. 3 comma 2 della L.R. 69/96 e della rappresentanza delle diverse denominazioni di origine. 3. Il Comitato è obbligato a: a) inviare con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 Gennaio dell'anno successivo) alla Provincia competente per territorio, al Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale, una relazione sulle attività da svolgere corredata da un elenco dei soci. Nel caso in cui la "Strada del vino" insiste su più Province, la relazione dovrà essere inviata a tutte le Province competenti. La relazione deve contenere la dimostrazione che sono immutate le finalità del Comitato responsabile; b) comunicare al Dipartimento dello Sviluppo Economico della Giunta regionale ogni variazione, in merito allo Statuto ed alla composizione degli organi del Comitato; c) collaborare con gli altri Comitati responsabili delle Strade del vino e con gli Enti pubblici, per l'espletamento delle attività previste dalla L.R. 69/96 e dal presente regolamento; d) utilizzare il nome della "Strada del vino" e del relativo logo, riservandolo esclusivamente agli associati; e) trasmettere alla Provincia competente per territorio ed al Dipartimento Sviluppo Economico della Giunta regionale, con cadenza annuale (entro e non oltre il 31 Maggio) una relazione amministrativa e finanziaria delle attività svolte. 4. Il Comitato è competente a: a) rappresentare in ogni sede la "Strada del vino"; b) procedere alla gestione della "Strada del vino", in conformità con quanto disposto dalla legge 69/96 e dal presente regolamento; c) gestire campagne d'informazione e di promozione per una maggior valorizzazione della "Strada del Vino" in ambito nazionale ed internazionale; d) gestire il "Museo della Vite e del Vino"; e) gestire il "Centro d'informazione"; f) gestire ogni altra iniziativa di carattere economico relativa alle finalità proprie della "Strada del vino"; g) controllare affinché gli associati si conformino e rispettino gli standards minimi indicati dal presente regolamento. Titolo IV PARAMETRI QUALITATIVI PER I MUSEI DELLA VITE E DEL VINO Art. 14. Standards minimi di qualità specifici per i "Musei della vite e del vino" aderenti alla "Strada del vino". 1. Ai fini dell'adesione ad un "Strada del vino" un "Museo della vite e del vino" deve possedere i seguenti requisiti: a) ubicazione e specificità connesse al territorio delimitato dalla zona di produzione di cui alla L. 164/92; b) la collezione di oggetti e di materiale documentario presente nel "Museo della Vite e del Vino", deve avere carattere di unicità, nell'ambito della "Strada del vino", e di originalità a livello regionale; c) garantire l'apertura al pubblico, raccordando gli orari con quelli del Centro d'informazione della "Strada del vino"; d) garantire la corretta conservazione e sicurezza dei beni, ispirandosi anche per la loro esposizione a soluzioni museografiche aggiornate, innovative e di qualità; e) provvedere all'inventariazione o catalogazione dei beni con riferimento alla normativa vigente; f) curare la raccolta della documentazione, ai fini della conoscenza, valorizzazione e comunicazione degli aspetti culturali sia del Museo che del territorio di riferimento, anche utilizzando nuove tecnologie; g) promuovere iniziative didattiche ed educative tese alla conoscenza di vari aspetti culturali della produzione vitivinicola; h) rispettare la normativa vigente relativa al superamento di barriere architettoniche. 2. Il "Museo della vite e del vino" deve altresì impegnarsi a: a) raccordarsi con i Musei delle altre "Strade del vino" di Toscana, con particolare riferimento alle attività espositive e divulgative e, in particolare, ad adottare metodologie omogenee per la catalogazione e la documentazione; b) collaborare con il Comitato responsabile della "Strada del Vino" per la realizzazione di prodotti divulgativi ed informativi, in particolare informatici, a carattere culturale, nel caso in cui il Museo sia gestito da soggetto diverso dal Comitato responsabile; c) promuovere rapporti di collaborazione con analoghi musei e istituzioni specializzate a livello nazionale e internazionale. 3. La responsabilità del "Museo della vite e del vino" è demandata a personale tecnico scientifico, avente comprovata competenza sugli aspetti attinenti la natura e le caratteristiche del Museo e i relativi servizi. 4. Per quanto non previsto dalle norme indicate nel presente articolo, si applica la disciplina delle Leggi regionali in materia di Musei di Enti locali e di interesse locale. --------------------------------------------------------------------------------