L.R. 9 maggio 1984, n. 26. Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. (G.U.R. 12 maggio 1984, n. 20). Art. 1. Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole previsto dal primo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, è finalizzato alla tutela della genuinità dei vini siciliani ed è strutturato secondo le disposizioni della presente legge. TITOLO I COMITATO REGIONALE PER LA LOTTA CONTRO LA SOFISTICAZIONE DEI VINI Art. 2. E' istituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini. Il Comitato è composto: a) dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, presidente; b) dal direttore regionale preposto alla competente direzione regionale dell'agricoltura e delle foreste, vicepresidente; c) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca o da un dirigente dallo stesso delegato; d) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dell'industria o da un dirigente dallo stesso delegato; e) dall'ispettore regionale sanitario o da un ispettore sanitario dallo stesso delegato; f) dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un consigliere dallo stesso delegato; g) dai dirigenti degli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia; h) da un rappresentante del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri competente per territorio; i) da un rappresentante del drappello antisofisticazioni della Guardia di finanza competente per territorio; l) dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino; m) dal dirigente regionale cui sono affidati i compiti indicati all'art. 5; n) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.); o) da un rappresentante dell'Unione regionale delle province siciliane; p) da un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; q) da quattro rappresentanti delle organizzazioni delle cooperative agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; r) da quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; s) da un rappresentante dell'industria enologica, designato dall'Associazione degli industriali della Sicilia; t) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, in sede di ricostituzione, entro trenta giorni prima della scadenza. Il Comitato, in caso di ritardo delle designazioni, è ugualmente insediato purché sia possibile procedere alla nomina della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno un terzo dei componenti in carica. Alle sedute del Comitato può essere invitato il responsabile del servizio repressioni frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Svolge le funzioni di segretario un dirigente del ruolo amministrativo della Regione. Il Comitato può articolarsi in gruppi di lavoro, coordinati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o dal vicepresidente, per l'esame di problemi specifici. Fino alla data di inizio dell'attività del servizio per la repressione delle frodi vinicole, il Presidente della Regione, con lo stesso decreto di nomina, assegna al Comitato, per assicurarne il funzionamento, le seguenti unità di personale: un dirigente e due assistenti del ruolo amministrativo della Regione; un assistente del ruolo tecnico dell'agricoltura; un operatore-archivista; un dattilografo. Art. 3. Ai componenti del Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, per la partecipazione ai lavori, competono il rimborso delle spese di viaggio, l'indennità di missione nonché un gettone di presenza nella misura fissata dall'art. 10 della L.R. 4 dicembre 1978, n. 57 e successive aggiunte e modificazioni. Nei confronti del personale dell'Amministrazione regionale si applica il disposto del primo comma dell'art. 10 della L.R. 5 agosto 1982, n. 88. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ha facoltà di chiamare a partecipare alle riunioni del Comitato persone di particolare competenza su specifici argomenti all'ordine del giorno. I componenti del Comitato di cui alle lettere da n a t dell'art. 2 durano in carica tre anni. Gli stessi, ove senza giustificato motivo non intervengano ai lavori per almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Regione. I soggetti nominati in sostituzione durano nella carica per il restante periodo di carica dei sostituiti. Art. 4. Il Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini, con propri voti: a) individua le misure più opportune per attuare il coordinamento delle iniziative assunte dai vari organismi, uffici, servizi ed enti preposti al controllo della produzione e del commercio dei mosti, vini, aceti ed altri prodotti e sottoprodotti vitivinicoli, nonché degli organismi operanti nel settore della repressione delle frodi vinicole; b) formula eventuali proposte di provvedimenti amministrativi e di modifiche della normativa vigente, al fine di rendere più efficace la prevenzione e la repressione delle frodi vinicole; c) formula proposte per l'unificazione ed il miglioramento della documentazione di vario livello al fine di agevolarne la rilevazione; d) definisce i criteri cui deve informarsi l'elaborazione dei dati prevista dalla presente legge; e) individua le dotazioni di strutture ed attrezzature mobili ed immobili da assicurare agli organi operanti nel settore della repressione delle frodi vinicole. Il Comitato regionale altresì: 1) scambia informazioni e collaborazioni con organismi ed enti che a livello nazionale o interregionale operano nel campo della prevenzione e della repressione delle frodi vinicole; 2) collabora col servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole; 3) promuove conferenze periodiche dei sindaci e dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura previsti dall'art. 10, anche al fine di coordinarne l'attività con quella del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole; 4) promuove la partecipazione delle categorie produttive e commerciali nella lotta contro le sofisticazioni. TITOLO II SERVIZIO REGIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI VINICOLE Art. 5. Il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole, ufficio della direzione interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, svolge i seguenti compiti: a) collabora con gli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti sia in campo nazionale che in Sicilia, nonché con il Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri e con gli analoghi organi della Guardia di finanza, per il reciproco scambio di notizie, elementi e dati afferenti alla materia delle sofisticazioni vitivinicole e all'applicazione delle norme e delle disposizioni vigenti in materia di vitivinicoltura; b) coordina le attività dei servizi comunali di controllo per la vitivinicoltura e delle amministrazioni provinciali nell'ambito delle finalità di cui agli artt. 8 e 11; c) cura la raccolta, elaborazione e controllo dei dati trasmessi dai servizi comunali riguardanti l'anagrafe vitivinicola, l'albo dei vigneti, il consumo dello zucchero a livello comunale, nonché la documentazione e le notizie di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 11; d) cura la raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti le attività rientranti nelle attribuzioni dell'Istituto regionale della vite e del vino di cui all'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87 e successive aggiunte e modificazioni; e) attiva e aggiorna l'elenco del personale delle amministrazioni comunali e provinciali di cui agli artt. 8 e 10; f) istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per violazione degli artt. 76, 80, secondo comma, ed 82, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; g) svolge le azioni e i compiti di controllo attribuiti all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste dall'art. 3, ultimo comma, della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni; h) esegue i controlli e le verifiche riguardanti il catastino viticolo delle cooperative cantine sociali di cui all'art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni ne confronta le risultanze con l'anagrafe vitivinicola e l'albo dei vigneti; i) attua ogni altra iniziativa o compito attribuiti allo stesso dalla presente legge. Ferme restando le specifiche competenze dello Stato in materia, le funzioni di vigilanza e controllo di cui al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16, sono specificatamente attribuite, nell'ambito della Regione siciliana, agli Ispettori provinciali dell'agricoltura. Le predette funzioni sono esercitate d'intesa ed in collaborazione con gli uffici periferici dello Stato e con gli organi di polizia preposti alla repressione delle frodi. Sono abrogati il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 4 della L.R. 2 marzo 1981, n. 16. Art. 6. Per lo svolgimento dei compiti del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole è istituito il ruolo di cui alla tab. A allegata alla presente legge. La funzione di dirigere il servizio, in conformità del disposto dell'art. 13 della L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni, è attribuita ad un dirigente tecnico, con almeno dieci anni di servizio nella qualifica. Il personale occorrente per il funzionamento del servizio regionale è assunto, nei limiti dell'organico del ruolo suindicato, in conformità alle disposizioni vigenti per le corrispondenti categorie del personale dell'Amministrazione regionale. Le modalità relative saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Nella prima applicazione della presente legge l'assunzione avrà luogo mediante concorso per titoli, riservato al personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione regionale nonché presso altre pubbliche amministrazioni in possesso di qualifiche corrispondenti. Al personale che accede al ruolo anzidetto si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per le corrispondenti qualifiche del personale dell'Amministrazione regionale. Il predetto personale può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, anche notturno e festivo, fino al limite massimo di 60 ore mensili. Fino a quando non saranno espletati i concorsi indicati nei precedenti commi, il Presidente della Regione, allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio, provvederà, con proprio decreto, all'assegnazione al predetto ufficio di personale appartenente ai ruoli amministrativi o tecnici dell'Amministrazione regionale, dello Stato in servizio in posizione di comando presso la Regione siciliana, o assunto presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in base alle norme sulla occupazione giovanile, ferma restando la posizione giuridica ed economica precedente. Il personale di cui al presente articolo è autorizzato, per l'espletamento dei propri compiti, alla conduzione degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale ed è tenuto ad assicurarne la piena efficienza provvedendo alla relativa manutenzione, nell'ambito del disposto dell'art. 9 della presente legge. L'autorizzazione non comporta la corresponsione dell'indennità di cui al n. 5 della tabella N annessa alla L.R. 23 marzo 1971, n. 7 e successive aggiunte e modificazioni. Art. 7. Per l'espletamento dei propri compiti, il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole può avvalersi: a) del direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino, del dirigente del servizio sperimentazione vinicola dell'Istituto medesimo, nonché dei direttori delle cantine sperimentali di Noto e di Milazzo. Gli oneri per il personale utilizzato restano a carico dell'ente cui il personale appartiene; b) dei dirigenti preposti agli istituti, enti ed organismi operanti in Sicilia ed abilitati alla compilazione dei documenti di accompagnamento per gli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CEE n. 1153/75 della Commissione del 30 aprile 1975 e successive aggiunte e modificazioni. In caso di utilizzazione dei dirigenti di cui alla lett. b) del precedente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a rimborsare, previa intesa o convenzione, alle amministrazioni di appartenenza quanto dovuto per l'anzidetta utilizzazione. Art. 8. Allo scopo di potenziare il sistema di vigilanza e di controllo sulla preparazione e il commercio dei mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti, le Amministrazioni straordinarie delle province siciliane, ai sensi e per gli effetti della presente legge, svolgono, nell'ambito dei rispettivi territori, i compiti ad esse attribuiti dall'art. 62 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987, d'intesa con gli uffici periferici dello Stato competenti in materia nonché con il servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. Le predette amministrazioni, per l'esercizio dei poteri di vigilanza connessi all'attuazione delle finalità del presente articolo, nominano gli agenti di cui al secondo comma dell'art. 62 del citato D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. Art. 9. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole l'esecuzione dei compiti e delle attività di istituto nonché idonee strutture ed attrezzature mobili ed immobili, ivi comprese quelle occorrenti per la relativa elaborazione dei dati, ai fini dell'attuazione dei sistemi di vigilanza e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vitivinicoli. Fino a quando non si sarà dotato di adeguate strutture, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per garantire le dotazioni di cui al precedente comma mediante la stipula di apposite convenzioni con amministrazioni pubbliche e con enti di diritto pubblico, alle quali si applica il disposto dell'art. 4 della L.R. 6 marzo 1976, n. 20. TITOLO III SERVIZIO COMUNALE DI CONTROLLO PER LA VITIVINICOLTURA Art. 10. In relazione alle finalità della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da formularsi sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, individua i comuni tenuti ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura. I sindaci dei comuni anzidetti sono tenuti ad istituire e ad organizzare, avvalendosi del personale comunale, il servizio entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma. Al fine di agevolare la tempestiva istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola di cui agli artt. 12 e 14, nei comuni con superficie viticola superiore a 150 ettari, il servizio può avvalersi delle prestazioni professionali esterne di un dottore agronomo o perito agrario nominato con delibera del consiglio comunale. Per le prestazioni effettuate compete ai professionisti nominati un compenso i cui limiti saranno stabiliti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti gli ordini professionali interessati e previa delibera della Giunta regionale. La spesa del servizio sarà a carico della Regione la quale provvederà annualmente ad iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti. Nella spesa di cui al comma precedente sono compresi gli oneri occorrenti per la stampa delle schede anagrafiche aziendali, redatte in conformità del modello elaborato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e per la pubblicizzazione dell'istituzione dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola. Le somme versate ai comuni con mandati diretti di pagamento, per le finalità di cui al presente articolo, sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie. Art. 11. Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura cura: a) la tenuta dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola di cui agli artt. 12 e 14; b) l'espletamento degli adempimenti a carico dei comuni previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di: 1) denunce annuali di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli; 2) documenti di accompagnamento e registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli; c) l'esame delle denunce di produzione, previste dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, con le allegate copie, redatte dalla distilleria, della bolletta di consegna dei sottoprodotti della distillazione confrontandone le indicazioni con quelle riguardanti rispettivamente l'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti; d) la rilevazione dei dati concernenti il consumo dello zucchero nell'ambito comunale, mediante l'esame della documentazione prevista dall'art. 74 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni; e) la comunicazione tempestiva agli organismi di vigilanza dello Stato, al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole e, ove ne ricorrano gli estremi, alla competente autorità giudiziaria, delle inadempienze, irregolarità e trasgressioni riscontrate; f) l'acquisizione diretta di tutti i dati e gli elementi non denunziati totalmente o parzialmente; g) il rilascio di certificazioni attestanti la iscrizione all'albo comunale dei vigneti dei fondi vitati appartenenti ai relativi conduttori. TITOLO IV ALBI DEI VIGNETI E ANAGRAFE VITIVINICOLA Art. 12. Presso ciascun comune individuato ai sensi dell'art. 10 è istituito l'albo comunale dei vigneti di uve da vino e dei vigneti di uva da tavola, ricadenti nel territorio comunale. L'iscrizione all'albo ha luogo su domanda dei proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati i quali, a tal fine, devono presentare al comune apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e una scheda anagrafica aziendale per ogni fondo vitato posseduto. La denuncia dei terreni vitati deve contenere tutti gli elementi utili ad individuare i proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo interessati, il titolo di possesso del fondo, gli estremi catastali, la superficie, il tipo e l'età dell'impianto, le operazioni colturali, l'eventuale sistema di irrigazione di soccorso adottato, la estensione della superficie irrigata ed ogni altro elemento ritenuto utile ed opportuno. Per i vigneti esistenti la denuncia deve essere presentata entro 120 giorni dall'avviso pubblico che sarà emanato, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a cura dell'Assessorato regionale della agricoltura e delle foreste. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione dell'avviso di cui al precedente comma, emana le direttive concernenti le modalità per la compilazione dell'albo comunale dei vigneti . Per i nuovi vigneti la denuncia va presentata entro 120 giorni dall'avvenuto impianto. Eventuali variazioni nella consistenza del terreno vitato già denunciato vanno ugualmente comunicate secondo le procedure di cui al presente articolo. I proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi rustici nei quali i vigneti esistenti o di nuovo impianto non superino le 50 are non sono tenuti ad effettuare le denunce di cui al presente articolo. Entro 180 giorni dal termine per la presentazione delle denunce di cui al quarto comma del presente articolo il servizio comunale di controllo provvede alla compilazione definitiva dell'albo costituito dalle schede anagrafiche aziendali. Nel caso di rapporti associativi, gli atti previsti dal presente articolo dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal concedente e dal concessionario. Art. 13. Sulla base dei dati riepilogativi risultanti dalla compilazione dell'albo comunale dei vigneti, che ciascun servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura è tenuto a fornire unitamente alla copia delle schede anagrafiche aziendali, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste cura l'istituzione dell'albo regionale dei vigneti. Gli elementi essenziali dell'albo regionale dei vigneti, raggruppati per territori comunali e provinciali, sono pubblicati su apposito supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Art. 14. Presso ogni comune della Regione è istituita l'anagrafe vitivinicola delle imprese agricole, industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti. Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della anagrafe vitivinicola. I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici . L'anagrafe vitivinicola è distinta in sezioni, rispettivamente per: a) produttori di uve da vino; b) produttori di uve da tavola; c) imprese agricole vinicole singole, associate o cooperativistiche; d) imprese commerciali ed industriali; e) imprese per la produzione di vini all'ingrosso, nonché per la distillazione di vini o loro sottoprodotti; f) imprese di trasporto d'uva, mosti, vini, aceti e relativi sottoprodotti. Ogni impresa può essere iscritta in una o più sezioni dell'anagrafe vitivinicola. In ciascuna sezione dovranno annotarsi le altre sezioni dell'anagrafe vitivinicola in cui l'impresa stessa risulta iscritta. L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro il 1° aprile 1985 (5). I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio . Art. 15. Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente, devono chiedere al comune nel cui territorio ricadono i vigneti di loro proprietà e quelli di cui hanno, a qualsiasi titolo, l'uso, l'iscrizione delle superfici vitate all'anagrafe vitivinicola ed all'albo comunale dei vigneti. Le imprese rientranti nelle categorie previste dalle lett. c), d), e) ed f) dell'articolo precedente devono chiedere al comune in cui esercitano la propria attività l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola. Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro 90 giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14, dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione, se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione. Il sindaco, dopo avere accertato la completezza dei dati forniti, in rapporto all'apposita modulistica regionale, differenziata secondo il tipo di impresa, rilascerà agli interessati attestati di avvenuta iscrizione all'anagrafe vitivinicola e provvederà a trasmettere copia dell'iscrizione al servizio regionale di cui all'art. 5. L'anagrafe vitivinicola e l'albo comunale dei vigneti sono pubblici. Chiunque ne sia interessato può prenderne gratuitamente visione. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI Art. 16. I soggetti tenuti alla denuncia prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e successive aggiunte e modificazioni, devono integrare la denuncia medesima con la documentazione di provenienza delle uve. Tale documentazione sarà costituita: a) per i vinificatori produttori di uva, singoli o associati, dalla certificazione rilasciata dal competente servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura relativa all'iscrizione all'albo comunale dei vigneti; b) per i vinificatori non produttori di uva, singoli o associati, da copia delle fatture di acquisto dell'uva e delle relative bolle di accompagnamento. Le denunce di cui al primo comma dovranno altresì essere corredate della copia della bolletta di consegna delle vinacce rilasciata dalla distilleria. I comuni non possono procedere alla vidimazione e/o timbratura delle denunce di produzione, di quelle di giacenza, nonché dei documenti di accompagnamento nei confronti di quelle imprese che non risultano iscritte all'anagrafe vitivinicola di cui alla presente legge. I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria", ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva", o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali. Art. 17. A decorrere dall'anno 1985 le cooperative cantine sociali sono obbligate ad aggiornare entro il 31 luglio di ogni anno i catastini previsti dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, nonché ad inviare copia degli stessi al servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura nel cui territorio di competenza è ubicato lo stabilimento di produzione. Entro 60 giorni successivi alla presentazione del catastino aggiornato, il sindaco del comune interessato, dopo avere ottemperato agli obblighi previsti dall'ultimo comma del richiamato art. 10 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, e previa verifica e riscontro ai fini di quanto previsto nella presente legge a carico del servizio comunale di controllo, inoltrerà una copia del catastino stesso al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. Art. 18. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla L.R. 13 agosto 1979, n. 198 e successive aggiunte e modificazioni, le cooperative cantine sociali interessate sono tenute ad aggiornare il catastino previsto dall'art. 10 della medesima legge entro il 31 luglio di ogni anno. (Omissis) Art. 19. Gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono tenuti a trasmettere quindicinalmente al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole gli elenchi delle imprese la cui denuncia di produzione è stata dagli stessi ricevuta, corredati di copie delle denunce medesime. L'Istituto regionale della vite e del vino comunica settimanalmente allo stesso servizio regionale tutti i dati e le notizie riguardanti gli adempimenti attribuiti alla propria competenza ai sensi dell'art. 18 della L.R. 5 agosto 1982, n. 87, dell'art. 6 della L.R. 14 giugno 1983, n. 58 e delle successive aggiunte e modificazioni, nonché quelli riguardanti la stipula ed il controllo dei contratti previsti dalle sopra richiamate norme. Le distillerie cui vengono cedute le fecce in applicazione della normativa sulle prestazioni vinicole, sono tenute a trasmettere, entro 10 giorni dalla data del rilascio, copia delle bollette di consegna al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole. Le distillerie sono, altresì, tenute ad inviare al servizio stesso, all'atto della trasmissione all'AIMA, copia delle domande intese ad ottenere gli aiuti previsti in materia dalla normativa comunitaria. Art. 20. Le cooperative cantine sociali sono tenute a trasmettere annualmente, a conclusione delle operazioni vendemmiali, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione dell'art. 4, punto 5, lett. a), della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, copia degli atti relativi alle eventuali misure adottate nei confronti dei soci parzialmente o totalmente inadempienti al conferimento del prodotto. Art. 21. L'inosservanza dell'obbligo delle prestazioni vinicole nei limiti massimi stabiliti dai regolamenti comunitari e dalla vigente normativa, esclude, per la vendemmia successiva, la concessione delle agevolazioni previste dagli artt. 2 e 5 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, e successive aggiunte e modificazioni, nonché l'eventuale concessione di prestiti da parte dell'I.R.C.A.C. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dell'albo regionale dei vigneti di cui all'art. 13 non possono essere concesse agevolazioni contributive o creditizie in materia vitivinicola ai conduttori delle aziende viticole i cui vigneti non siano stati iscritti nel relativo albo comunale. La certificazione attestante l'iscrizione di cui al precedente comma può essere prodotta anche successivamente alla richiesta delle agevolazioni purché prima della relativa erogazione. Art. 22. (omissis) Art. 23. (Omissis) Art. 24. (Omissis) Art. 25. (omissis) Art. 26. Il direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino è nominato con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta degli Assessori regionali competenti alla vigilanza e alla tutela sull'Ente con l'osservanza delle norme della L.R. 20 aprile 1976, n. 35, tra persone che abbiano esercitato per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in amministrazioni pubbliche, in enti pubblici economici o in società finanziarie, industriali o commerciali costituite da almeno cinque anni. Il rapporto di impiego è regolato con contratto di diritto privato. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a revocare il concorso già bandito per la copertura del posto suddetto. Art. 27. Per le finalità della presente legge sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1984, le spese indicate a fianco di ciascun articolo (in milioni di lire): Art. 3 - Funzionamento Comitato regionale per la lotta contro la sofisticazione dei vini 50 Art. 6 - Trattamento economico fondamentale ed accessorio per il personale del ruolo del servizio regionale repressione frodi vinicole 500 Art. 7 - Rimborso alle amministrazioni di appartenenza del costo del personale utilizzato dal servizio regionale repressione frodi vinicole 50 Art. 9 - Acquisizione strutture per il servizio regionale repressione frodi vinicole 10 - Acquisizione attrezzature per il servizio regionale repressione frodi vinicole 190 - Elaborazione dati per il servizio regionale repressione frodi vinicole 500 Art. 10 - Assegnazione fondi ai comuni per il funzionamento del servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura 700 La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio della Regione, codice 06.78 - "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi". All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1984 si provvede, quanto a lire 1.990 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 21257 e, quanto a lire 10 milioni, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Gli oneri ricadenti negli esercizi successivi saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche. TABELLA A RUOLO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO REGIONALE PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI VINICOLE ------------------------------------------------------------------ Qualifica Dotazione organica ------------------------------------------------------------------ - Dirigente tecnico 3 - Dirigente amministrativo 5 - Dirigente analista o statistico, equiparato a dirigente tecnico 2 - Assistente programmatore 5 - Assistente tecnico 5 - Assistente amministrativo 5 - Operatore archivista 4 - Dattilografo 5 - Agente tecnico 5 - Commesso 3 ----------- Totale generale 42 --------------------------------------------------------------------------------