L.R. 5 agosto 1982, n. 86. Provvedimenti urgenti per il settore agricolo. (G.U.R. 14 agosto 1982, n. 36). TITOLO I INTERVENTI PER LA SERRICOLTURA (omissis) TITOLO II PROVVEDIMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'UVA ITALIA Art. 8. Allo scopo di qualificare e valorizzare la produzione e la commercializzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove, nei territori comunali interessati secondo le linee del programma di sviluppo agricolo regionale, ove approvato, e in conformità alle disposizioni di cui agli articoli successivi, l'attuazione di un progetto denominato "Uva Italia" i cui interventi coordinati hanno per scopo: - il riassetto delle strutture produttive, anche al fine di adeguare la potenzialità delle stesse alle capacità di assorbimento dei mercati; - l'istituzione del marchio di origine geografica dell'uva da tavola Italia di Canicattì; - la costituzione di un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì, costituito ai sensi del successivo art. 10; - lo sviluppo dell'assistenza tecnica, della ricerca applicata e delle attività promozionali concernenti la valorizzazione del prodotto; - il sostegno e il potenziamento delle strutture aziendali, nonché di quelle cooperative e associazionistiche per lo sviluppo delle attività di commercializzazione e di trasformazione industriale del prodotto; - la valorizzazione delle risorse idriche ad uso irriguo; - la realizzazione di idonee infrastrutture di base quali la viabilità e l'elettrificazione rurale (1). Art. 9. (Omissis) (2). Art. 10. Un consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'uva da tavola Italia di Canicattì può essere costituito ad iniziativa dei comuni, i cui territori risultino indicati nel decreto previsto dal precedente art. 9, delle camere di commercio di Agrigento e di Caltanissetta, del centro mercantile di Canicattì e delle associazioni di produttori operanti nei suddetti territori riconosciuti ed in corso di riconoscimento alla data di costituzione del consorzio. Tale consorzio, ai sensi e per gli effetti del presente titolo, può essere autorizzato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: a) a rilasciare appositi contrassegni con il marchio d'origine, da apporre sul prodotto confezionato dell'uva da tavola Italia di Canicattì alle cooperative agricole e loro consorzi, alle associazioni di produttori giuridicamente riconosciute e alle aziende commerciali singole che provvedono direttamente alla selezione, confezionamento e vendita di tale prodotto; b) ad esercitare l'azione di vigilanza e di controllo nei confronti delle aziende e degli organismi cooperativi, consortili e associativi autorizzati all'uso del marchio e a procedere alla revoca del medesimo in caso di inadempienza al regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo; c) ad attuare direttamente, o attraverso convenzioni con istituti pubblici specializzati, iniziative promozionali per la propaganda sul territorio nazionale ed estero a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì e a dare esecuzione per conto dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alle campagne pubblicitarie che per tale prodotto saranno programmate e finanziate ai sensi e per le finalità di cui al titolo secondo della L.R. 28 giugno 1966, n. 14 e successive aggiunte e modificazioni; d) a realizzare servizi di marketing quali la borsa merci, sistemi telex, analisi di mercato. Alla definizione ed alle modalità operative ed applicative del marchio di origine geografica provvede, con proprio decreto da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura, di cui all'art. 62 della L.R. 20 aprile 1976, n. 36, e previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che è autorizzato ad avvalersi, a tal fine, della Consulta di studi di cui all'art. 35 della L.R. 9 agosto 1980, n. 80 e successive aggiunte e modificazioni. Il marchio di origine geografica può essere concesso esclusivamente a quelle aziende, organismi cooperativi, consortili e associativi di cui alla precedente lett. a che, nella rigorosa osservanza delle norme previste dal regolamento 1035/72, commercializzino l'uva da tavola Italia di Canicattì classificata extra o categoria prima, proveniente esclusivamente da vigneti ubicati nei territori delimitati ai sensi del precedente art. 9. Ferme restando le disposizioni comunitarie di cui al regolamento n. 1035/72, apposite norme proposte dal consorzio e approvate dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, di concerto con l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, determineranno requisiti e procedure concernenti l'uso del marchio, l'azione di vigilanza e controllo, nonché quelle concernenti la eventuale revoca dell'uso del marchio predetto. Art. 11. Per le finalità di cui all'articolo precedente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a finanziare: - le spese di primo avviamento del consorzio con un contributo a fondo perduto di lire 20 milioni; - (Omissis) (11); - l'80 per cento della spesa ammissibile per l'acquisto delle attrezzature tecniche strettamente connesse all'attuazione delle finalità di cui alla citata lett. d del successivo art. 12. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, inoltre, allo scopo di promuovere un più efficace intervento sul mercato dei produttori di uva da tavola Italia di Canicattì, può concedere alle relative associazioni di produttori di uva Italia giuridicamente riconosciute ai sensi della L. 27 luglio 1967, n. 622 e della L.R. 6 maggio 1981, n. 81, che assumano per la direzione commerciale esperti di mercato, un aiuto finanziario fino al 70 per cento della spesa ammissibile ed entro il limite di una unità per ciascuna associazione e sempre che questa abbia una larga base sociale di produttori soci aderenti. Gli aiuti finanziari di cui al presente articolo possono essere revocati qualora le associazioni beneficiarie non dimostrino di avere realizzato apprezzabili incrementi del prodotto commercializzato. Fino al 30 giugno 1983 le disposizioni di cui al comma precedente possono applicarsi anche alle cooperative a larga base associativa. Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo può essere concesso solo alle associazioni dei produttori ed alle cooperative a larga base associativa che assumano esclusivamente esperti di mercato in possesso di un diploma di laurea in economia e commercio, o in agraria, che conoscano almeno due lingue straniere, ed abbiano acquisito adeguata esperienza, ovvero abbiano frequentato con profitto corsi di specializzazione. Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 250 milioni. Per le finalità di cui al secondo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 70 milioni. Art. 12. Le associazioni di produttori di uva da tavola Italia, anche in base a quanto previsto dalla L.R. 6 maggio 1981, n. 81, possono realizzare interventi finalizzati a: a) garantire alle aziende dei soci produttori l'assistenza tecnica secondo le modalità di cui alla L.R. n. 73 del 1° agosto 1977, con particolare priorità per la consulenza alla lotta fitosanitaria; b) realizzare programmi di divulgazione riguardanti le tecniche colturali specifiche per la produzione dell'uva "Italia di Canicattì", avvalendosi della collaborazione, mediante rapporti convenzionati, delle istituzioni universitarie competenti o di altre pubbliche istituzioni operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione viticola (3); c) attuare studi e ricerche di mercato e fornire informazioni di mercato agli associati; d) (Omissis) (10). e) attuare programmi promozionali da effettuare sui territori nazionali ed esteri per la propaganda a favore dell'uva da tavola Italia di Canicattì; f) redigere e realizzare programmi di riconversione e qualificazione della produzione di uva da tavola; g) (Omissis) (10). h) (Omissis) (10). Le attività di cui alle lettere c, d ed e, previa intesa con il consorzio di cui all'art. 10, possono essere svolte da quest'ultimo a far tempo dalla sua costituzione. Per gli interventi di cui al primo comma del presente articolo le associazioni di produttori interessate possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui alla L.R. 1 agosto 1977, n. 73, relativamente agli interventi previsti dalla lett. a e possono promuovere la concessione delle provvidenze di cui all'art. 8 della L.R. 6 maggio 1981, n. 81 per gli altri interventi indicati nel presente articolo. Per l'accesso alle provvidenze di cui alla presente legge le associazioni di produttori di uva Italia devono risultare costituite e riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 o della L.R. 6 maggio 1981, n. 81. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 500 milioni. Art. 13. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo l'Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad effettuare a carico del proprio bilancio interventi atti ad agevolare le utilizzazioni industriali dell'uva da tavola non commercializzata o non commercializzabile per il consumo fresco, con preferenza per l'uva da tavola Italia di Canicattì. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo l'Istituto regionale della vite e del vino determinerà i criteri, i limiti e le modalità degli interventi indicati nel precedente comma, sentite le organizzazioni delle categorie interessate più rappresentative a livello nazionale. Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata la spesa di lire duecento milioni. Art. 14. Allo scopo di aprire sbocchi commerciali all'uva da tavola Italia prodotta nei territori delle province di Agrigento e di Caltanissetta la Siciltrading S.p.a. è autorizzata ad effettuare prove di penetrazione della stessa nei mercati degli USA, anche attraverso adeguate iniziative promozionali (4). Per le finalità di cui al presente articolo, la Siciltrading, cui viene demandato il compito di determinare criteri e modalità di intervento, curerà la commercializzazione di parte del prodotto delle cooperative singole di produttori, dei consorzi di secondo grado costituiti a maggioranza di cooperative di produttori, nonché delle associazioni di produttori riconosciute o in attesa di riconoscimento ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 81 e della L. 27 luglio 1967, n. 622, purché lavorato secondo le direttive fissate dalla stessa Siciltrading e sottoposto ai trattamenti previsti dalle norme United States Departement Agricolture (U.S.D.A.) (4). Per le finalità di cui ai precedenti commi è autorizzata, per l'esercizio 1982, la spesa di lire 2.000 milioni, cui si provvede per lire 1.565 milioni con le disponibilità esistenti sulle assegnazioni di cui all'art. 14 della presente legge e per la differenza di lire 435 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982 (4). Tale somma verrà versata dall'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca alla Siciltrading S.p.a., costituita ai sensi degli artt. 54 e 55 della L.R. 6 maggio 1981, n. 96. Il Presidente della Regione è, altresì, autorizzato a stipulare apposite convenzioni con agenzie specializzate, al fine di effettuare campagne pubblicitarie a mezzo della radio e della televisione, per la divulgazione dell'uva Italia di Canicattì nei paesi esteri di maggiore penetrazione commerciale di detta uva. Art. 15. L'Istituto regionale della vite e del vino, tramite le cantine sperimentali di Noto e Milazzo e/o istituzioni scientifiche a carattere pubblico regionali e nazionali, è autorizzato ad effettuare programmi di ricerca e sperimentazioni finalizzati alle possibili utilizzazioni enologiche ed agroalimentari dell'uva da tavola, quali vini spumanti e da dessert, succhi, ecc. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1983, la spesa di lire 50 milioni. Art. 16. Nella strutturazione per settori merceologici distinti, prevista dall'art. 55 della L.R. 9 dicembre 1980, n. 127, per i piani di attività promozionale dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, uno specifico settore sarà destinato alla propaganda del vino "Marsala". A tal fine il fondo per la propaganda dei prodotti siciliani è incrementato di lire 400 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1982, che si iscrivono al cap. 35312 del bilancio della Regione - Rubrica cooperazione. Art. 17. Al fine di dotare le aziende viticole, ricadenti nei territori delimitati come previsto dall'art. 9 e successive aggiunte e modificazioni, delle infrastrutture e degli approvvigionamenti irrigui necessari, possono essere finanziati interventi riguardanti (5): a) la costruzione o il riattamento di strade interpoderali e vicinali; b) la costruzione di elettrodotti rurali; c) l'esecuzione di opere minori aziendali o interaziendali di irrigazione ivi comprese quelle riguardanti la ricerca, la captazione di acque sotterranee, la raccolta in vasche o laghetti artificiali di acque superficiali e connesse reti di adduzione e distribuzione; d) studi, ricerche e programmi di massima inerenti l'approvvigionamento idrico per uso irriguo. I programmi relativi agli interventi di cui alle lettere a e b del precedente comma, comprendenti l'elenco delle singole iniziative, sono approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. In quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge, per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si applicano: - le disposizioni di cui agli artt. 5 e 8 della L.R. 28 novembre 1970, n. 48 e successive modificazioni e integrazioni, per gli interventi di cui alla lett. a; - le disposizioni degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 4 agosto 1978, n. 27, per gli interventi di cui alla lett. b; - le disposizioni legislative vigenti per le opere di miglioramento fondiario per gli interventi di cui alla lett. c, con eccezione per quelle concernenti la costruzione di laghetti artificiali, per i quali il contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile previsto dalle predette disposizioni può essere maggiorato del 10 per cento. Quanto agli interventi di cui alla lett. d, l'Ente di sviluppo agricolo, in conformità alle leggi che lo regolano, nonché per gli effetti della presente legge, è autorizzato ad attuare gli interventi predetti, sentite le rappresentanze dei comuni interessati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 10.000 milioni. Art. 18. Per la realizzazione di impianti di lavorazione, confezionamento, commercializzazione e vendita collettiva dell'uva da tavola e di linee connesse per la trasformazione e la conservazione del prodotto da avviare alla distillazione nonché alla produzione di succhi, e per l'acquisto delle relative attrezzature, ivi comprese quelle necessarie per il condizionamento del prodotto fresco, alle cooperative agricole a larga base e ai loro consorzi, è concesso: a) un contributo in conto capitale del 70 per cento sulla spesa ammissibile; b) un mutuo ventennale pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1978, n. 23. Rientrano fra le attrezzature di cui al primo comma i mezzi gommati, sistemi containers specializzati e connesse tecnologie per la conservazione in itinere dell'uva da tavola Italia di Canicattì per i quali possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui alla lett. a. In tal caso, in aggiunta al contributo di cui alla lett. a, possono essere concessi i mutui di cui alla lett. b con una durata ridotta di anni 5. Il programma relativo agli interventi di cui al primo comma del presente articolo comprendente l'elenco delle singole iniziative da finanziare, è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1983, di lire 6.000 milioni. Art. 19. Per la concessione, a termini della legislazione regionale vigente in materia di credito agrario, di prestiti di conduzione in favore delle aziende viticole ricadenti nei territori di cui al quinto comma dell'art. 9 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 2.000 milioni. Art. 20. In attesa della delimitazione dei territori comunali interessati alla coltura dell'uva da tavola Italia di Canicattì, il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale, delimita in via provvisoria, con proprio decreto, i territori comunali nei quali saranno erogate le provvidenze previste dal precedente articolo. TITOLO III INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA (omissis) TITOLO IV INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE (omissis) TITOLO V INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE COLLETTIVE Art. 24. (omissis) Art. 25. (omissis) Art. 26. Nei territori delle isole minori dove in atto non esiste alcuna struttura cooperativa per il conferimento delle uve prodotte e la lavorazione e conservazione del vino, la Regione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di impianti enologici, può concedere in favore delle aziende viticole singole o associate che si trovino nelle condizioni limite di cui al presente comma, contributi in conto capitale fino al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 75 per cento in favore di coltivatori diretti: 1) per la costruzione, il rifacimento o l'ammodernamento di locali che devono risultare idonei alle operazioni di lavorazione delle uve, ammostatura, vinificazione e conservazione dei vini; 2) per la dotazione di macchinari, attrezzature e silos necessari alla realizzazione delle operazioni di cui al precedente punto 1). Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni. TITOLO VI PROVVIDENZE VARIE Art. 27. (omissis) Art. 28. (omissis) Art. 29. (omissis) Art. 30. (omissis) Art. 31. (omissis) Art. 32. La concessione dei benefici previsti dalla lett. a dell'art. 2 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, è estesa anche alla vendemmia 1982 in favore delle cooperative vitivinicole previste dall'art. 5 della medesima legge regionale e successive aggiunte e modificazioni. Art. 33. In favore delle: 1) cooperative cantine sociali e loro consorzi nonché cooperative agricole che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di mandorle e/o nocciole e che hanno svolto tali attività nelle campagne di commercializzazione 1981 e 1982; 2) cooperative di produttori agrumicoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita di agrumi; 3) cooperative di produttori ortofrutticoli e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e vendita dei prodotti ortofrutticoli; che, alla data del 30 settembre 1981 e sulla base del bilancio relativo alla campagna 1980-81 regolarmente approvato, presentino passività onerose debitamente documentate possono essere concessi: a) contributi una tantum in conto capitale sino al limite massimo del 50 per cento delle passività onerose ritenute ammissibili; b) finanziamenti a tasso agevolato del 10 per cento della durata di anni quindici, per il restante 50 delle passività onerose di cui al punto a. Art. 34. (omissis) Art. 35. (omissis) Art. 36. (omissis) Art. 37. Per le finalità di cui al punto a dell'art. 33 è stanziata in favore dell'I.R.C.A.C. la somma di lire 41.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982, così ripartita: - per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 35.000; - per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 4.000 milioni; - per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 2.000 milioni. Per le finalità di cui al punto b dell'art. 33 e dell'art. 35 il fondo di rotazione dell'I.R.C.A.C., di cui all'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modificazioni, è incrementato di lire 44.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, così ripartita: - per i destinatari di cui al n. 1 dell'art. 33, la somma di lire 40.000 milioni; - per i destinatari di cui al n. 2 dell'art. 33, la somma di lire 3.000 milioni; - per i destinatari di cui al n. 3 dell'art. 33, la somma di lire 1.000 milioni. A tale fondo andranno imputate le somme versate dalle cooperative e consorzi a norma dell'art. 36. Art. 38. Gli enti beneficiari delle agevolazioni previste dai precedenti artt. 33, 34, 35, 36 e 37 che si rendono inadempienti nel pagamento anche di una sola rata nei mutui di cui alle lett. b del precedente art. 33, nonché di altri mutui o prestiti loro concessi per le medesime finalità, non potranno essere ammessi alle anticipazioni previste dall'art. 1 della L.R. n. 198 del 1979, nonché alle altre agevolazioni previste dalla legislazione regionale. Analoghi provvedimenti si applicano nei confronti delle cooperative cantine sociali che si gravino di nuovi oneri finanziari a qualsiasi titolo per corrispondere, anche in difformità a quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'art. 33 della L.R. 13 agosto 1979, n. 198, liquidazioni, premi e contributi ai propri soci produttori e conferenti, in misura diversa da quella da cui le stesse cooperative cantine sociali hanno titolo e prima di avere effettivamente riscosso ed inserito nel proprio bilancio le agevolazioni medesime. Art. 39. (Omissis) TITOLO VII RATEIZZAZIONE PRESTITI AGRARI Art. 40. (omissis) Art. 41. (omissis) Art. 42. (omissis) Art. 43. (omissis) Art. 44. (omissis) Art. 45. (omissis) Art. 46. (Omissis) Art. 47. (omissis) Art. 48. Le autorizzazioni di spesa disposte per gli interventi previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 1 agosto 1977, n. 74 e successive aggiunte e modificazioni, possono essere utilizzate per l'attuazione dei medesimi interventi a favore delle aziende viticole dell'isola di Pantelleria, che, a partire dall'anno 1980, sono state danneggiate dall'eccezionale e ricorrente siccità. Art. 49. (omissis) Art. 50. (omissis) Art. 51. (omissis) _____________________ (1) Articolo così modificato dall'art. 1 L.R. 21 agosto 1984, n. 50. (2) Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 21 agosto 1984, n. 50. --------------------------------------------------------------------------------