L.R. 20 aprile 1976, n. 36. Interventi per la realizzazione delle dotazioni strutturali ed infrastrutturali in agricoltura e per lo sviluppo dei comparti produttivi della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura e di altre colture arboree. (G.U.R. 21 aprile 1976, n. 20). TITOLO I NORME GENERALI Art. 1. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno lo scopo: di potenziare le attività di sperimentazione e ricerca applicata in agricoltura; di diffondere nelle zone meno favorite le necessarie dotazioni elettriche e stradali; di favorire la realizzazione di impianti, strutture ed infrastrutture atte a consentire, anche attraverso le più opportune trasformazioni, un più agevole collocamento dei prodotti agricoli e zootecnici; di promuovere e sollecitare il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza produttiva della zootecnia, della vitivinicoltura, della serricoltura, della granicoltura, della mandorlicoltura e della nocciolicoltura, nonché di assicurare il perseguimento di tali finalità anche negli altri comparti produttivi dell'agricoltura siciliana mediante l'istituzione ed il coordinamento di appositi servizi per le attività promozionali e l'assistenza tecnica. Gli interventi relativi ai diversi comparti produttivi dovranno aderire agli indirizzi operativo-programmatici, che, avuto riguardo ai diversi ambiti colturali, produttivi, organizzativi e di mercato ed alle norme della presente legge, saranno emanati, previa deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con riferimento anche alle indicazioni contenute nei piani zonali e nel piano generale di sviluppo agricolo, e dovranno altresì perseguire sia la conservazione ed il ripristino degli equilibri ambientali, sia il conseguimento ed il mantenimento di adeguati livelli di redditività degli agricoltori interessati. Sugli indirizzi operativo-programmatici di cui al comma precedente la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana esprime parere preventivo. Art. 2. (omissis) Art. 3. Per le finalità della presente legge, le competenze operative dell'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni, sono estese ai comparti della zootecnia, della granicoltura e delle colture arboree. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, anche con la Stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia, con l'Istituto sperimentale zootecnico, con il vivaio governativo di viti americane, con gli osservatori delle malattie delle piante. L'unità polivalente di sperimentazione e di ricerca applicata di cui all'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dovrà altresì comprendere una sezione operativa da realizzare nella fascia meridionale della Sicilia, la cui sede sarà stabilita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e da destinare al miglioramento ed al potenziamento delle attività serricole, ivi comprese le ricerche e le prove nei settori delle sementi, dell'impiego dei mezzi di produzione e di quelli di difesa fitosanitaria, dei sistemi e dei metodi di coltivazione e di allevamento, nonché all'addestramento ed all'aggiornamento degli addetti alle coltivazioni orticole e floricole in serra, e ad ogni altra attività di ricerca e sperimentazione diretta al potenziamento del comparto produttivo. Il settimo ed ottavo comma dell'art. 16 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, sono soppressi. TITOLO II INTERVENTI PER LE STRUTTURE E LE INFRASTRUTTURE Art. 4. (omissis) Art. 5. (omissis) Art. 6. (omissis) Art. 7. Allo scopo di promuovere la realizzazione, il miglioramento e l'ampliamento, a termini dell'art. 9 della L. 27 ottobre 1966, n. 910, nonché dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, e rispettive aggiunte e modificazioni, di impianti a carattere associativo destinati alla raccolta, confezionamento, conservazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 40.000 milioni. Di tale importo, la somma di lire 2.500 milioni è destinata per le finalità di cui all'art. 1, n. 1, lett. c), della L.R. 27 febbraio 1965, n. 4, anche a parziale reintegro della riduzione apportata con l'art. 41 della L.R. 11 aprile 1972, n. 27; della restante somma almeno il 50% è destinato al settore vitivinicolo. Per la realizzazione degli impianti e delle altre opere di cui al precedente primo comma, il contributo in conto capitale in favore delle associazioni di produttori agricoli o zootecnici resta determinato nella misura massima del 70% della spesa ammessa, elevata fino all'85% in favore delle cooperative e loro consorzi, nonché delle associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle LL. 27 luglio 1967, n. 622 e 8 luglio 1975, n. 306. Quando il contributo è concesso in applicazione di leggi dello Stato e da altri enti operanti nel territorio della Sicilia, il contributo stesso può essere integrato, a termini dell'art. 4 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, fino alla concorrenza delle misure previste dal presente articolo. Fra le attrezzature mobili ammissibili a finanziamento, a termine del presente articolo, rientrano anche quelle idonee ad assicurare i trasporti dei prodotti in regime di temperatura controllata. Per gli interventi previsti dal presente articolo, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina la quota da destinare, a carico del relativo stanziamento di bilancio, ai diversi comparti produttivi, dandone comunicazione alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Art. 8. (omissis) TITOLO III INTERVENTI PER LA ZOOTECNIA (omissis) TITOLO IV INTERVENTI PER LA VITIVINICOLTURA Art. 21. Per il miglioramento ed il potenziamento dell'efficienza strutturale, economica e produttiva della vitivinicoltura siciliana possono essere concesse a favore dei viticoltori singoli od associati che si impegnano a realizzare, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 6 della L.R. 6 giugno 1975, n. 40, appositi ed organici piani viticoli a carattere aziendale o pluriaziendale, le agevolazioni contributive per l'esecuzione dei lavori e delle opere previste dall'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e successive aggiunte e modificazioni, ivi comprese quelle per il reimpianto da realizzare, in ogni caso, dopo il periodo di riposo, che, per i diversi territori vitivinicoli, sarà determinato dai competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, previsti dagli artt. 43 e 44 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e, per i coltivatori diretti, i contributi previsti dall'art. 2 della L.R. 6 giugno 1968, n. 14, maggiorati questi ultimi del 10%. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi, nelle more della pubblicazione della carta vocazionale di cui all'art. 24 della presente legge, per una superficie complessiva non superiore ad un ventesimo della superficie siciliana investita a vigneto, quale risulta dalle rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT). Art. 22. In aggiunta alle agevolazioni previste dalla presente legge, può essere concesso un sussidio straordinario di lire 50 mila per ettaro vitato, e fino ad un massimo di lire un milione per ciascun beneficiario, a favore di viticoltori che: a) si associano in cooperative ai fini dell'esecuzione dei piani pluriaziendali di cui al precedente art. 21, nonché della conduzione degli impianti così realizzati su superfici in ogni caso non inferiori ad ettari 15; b) ovvero realizzino e si impegnino a condurre nelle zone delimitate ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, e del D.P.R. 24 maggio 1967, n. 506, e successive aggiunte e modificazioni, i propri impianti in conformità ai vigenti disciplinari di produzione; c) ovvero realizzino, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla presente legge e previo espresso parere dei competenti organi dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, i propri impianti con vitigni di uve apirene o di uve nere da vino raccomandati ed autorizzati ai sensi della vigente legislazione. Il sussidio di cui al precedente comma è aumentato del 50% a favore dei coltivatori diretti, nonché dei viticoltori la cui superficie aziendale risulti non superiore ad ettari 3. Art. 23. Allo scopo di sopperire, nei casi di reimpianto, alla mancanza di reddito ed alla esigenza di far fronte agli oneri di coltivazione l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere per due anni, a favore delle aziende singole od associate la cui superficie viticola non sia superiore ad ettari cinque, un aiuto complementare di lire 300 mila all'anno per ogni ettaro di vigneto reimpiantato. L'aiuto di cui al precedente comma viene concesso con le modalità di cui all'art. 9 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, per il primo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto impianto nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dal precedente art. 22 e per il secondo anno a seguito dell'accertamento dell'avvenuto innesto e del ripristino delle fallanze. L'aiuto previsto dal primo comma del presente articolo, quando trattasi di aziende superiori ad ettari 5, viene concesso ai compartecipanti o coloni. Art. 24. (Omissis) (1). Art. 25. (Omissis) (2). Art. 26. A favore degli organismi di cui al precedente art. 25, che si prefiggono di realizzare gli impianti previsti dall'art. 7 della presente legge, possono essere concessi contributi per l'attuazione di servizi di assistenza tecnica ed enologica alle cantine associate, nonché di azioni per la commercializzazione dei prodotti delle cantine medesime. Tali contributi sono concessi nella misura massima di lire 40 milioni, lire 30 milioni e lire 20 milioni rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno di attività. Art. 27. Per le finalità previste dal quarto comma dell'art. 7 della L.R. 18 luglio 1950, n. 64, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni quale contributo straordinario. Art. 28. (Omissis) (3). Art. 29. Una copia della denunzia di produzione prevista dall'art. 21 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e successive aggiunte e modificazioni, con allegata copia redatta dalla distilleria della bolletta di consegna dei sottoprodotti della vinificazione, va trasmessa, a cura degli interessati, alla commissione prevista nel precedente art. 28. La commissione controlla entro sessanta giorni dal ricevimento le denunzie e le bollette e trasmette, nel caso in cui rilevi inadempienze alle norme vigenti o irregolarità, le risultanze del controllo al servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste. La commissione ha diritto di acquisire di ufficio tutti i dati e gli elementi non denunciati o insufficienti. I trasgressori agli articoli del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sulla repressione delle frodi, condannati con sentenza dell'autorità giudiziaria passata in giudicato, non possono fruire di qualsiasi beneficio concesso dalla Regione siciliana sino a quando non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. Art. 30. Entro la data del 31 agosto di ogni anno il Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, determina con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione, la misura delle anticipazioni da corrispondersi per ogni quintale di uva conferita, secondo i criteri fissati dall'art. 3 della L.R. 30 luglio 1973, n. 28, dall'art. 1 della L.R. 5 novembre 1973, n. 37, e dall'art. 12 della L.R. 18 luglio 1974, n. 22. Art. 31. (Omissis) (4). Art. 32. I piani aziendali e pluriaziendali di cui al precedente art. 21 devono essere compatibili con la continuità dei rapporti agrari esistenti nei casi di reimpianto; negli altri casi si applicano le disposizioni della vigente legislazione. I piani aziendali e pluriaziendali riferiti ad una superficie superiore ad ettari 15 debbono indicare il numero di giornate occorrenti per la realizzazione delle opere previste. L'inosservanza delle leggi sociali e dei contratti di lavoro è motivo di decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. TITOLO V INTERVENTI PER LE COLTURE IN SERRA (omissis) TITOLO VI INTERVENTI PER LA GRANICOLTURA (omissis) TITOLO VII INTERVENTI PER ALTRE COLTURE ARBOREE (omissis) TITOLO VIII PROCEDURE DI ATTUAZIONE Art. 49. Le richieste degli interventi relativi agli artt. 9, 21, 33, 40 e 45 della presente legge vanno inoltrate con le modalità di cui al primo comma dell'art. 11 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24. Per l'istruttoria delle stesse, per la concessione, liquidazione e pagamento dei relativi contributi si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 11 predetto, e per quelle comportanti una spesa preventiva superiore a lire 50 milioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 medesimo, comma secondo, sesto e settimo. All'atto dell'ammissione ai contributi in conto capitale richiamati dal presente articolo, si provvede all'anticipazione di cui al comma secondo dell'art. 4 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24. Art. 50. (Omissis) (4a). Art. 51. Le disposizioni contenute nell'art. 27 della L.R. 31 marzo 1972, n. 19, relative alla semplificazione delle procedure amministrative, si applicano anche per l'attuazione delle provvidenze recate dalla legislazione nazionale in materia di agricoltura e foreste sempreché i relativi stanziamenti risultino iscritti nel bilancio della Regione. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 12 febbraio 1973, n. 3, sostituito con l'art. 1 della L.R. 26 maggio 1973, n. 22, l'importo della sovvenzione prevista dall'articolo medesimo va dedotto dai benefici da corrispondere ai termini degli artt. 3 e 4, primo comma, della L. 25 maggio 1970, n. 364, e limitatamente alla parte che non riguarda il danno al prodotto. TITOLO IX NORME VARIE Art. 52. (omissis) Art. 53. (omissis) Art. 54. (omissis) Art. 55. (Omissis) Art. 56. (omissis) Art. 57. (Omissis) Art. 58. (Omissis) Art. 59. (omissis) Art. 60. (omissis) Art. 61. (omissis) Art. 62. In seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, istituito ai sensi del D.L.vo P. Reg. 22 ottobre 1947, n. 87, e successive aggiunte e modificazioni, per i fini di cui alla presente legge sono istituiti sottocomitati regionali rispettivamente preposti alle materie attinenti alla zootecnia ed alla vitivinicoltura (7a). I sottocomitati regionali di cui al precedente comma sono composti, oltre che dai membri di cui alle lett. f), g) ed h) dell'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, dal direttore regionale dell'agricoltura e da tre membri scelti tra i componenti del Consiglio regionale anzidetto, anche dal presidente e dal direttore generale dell'Ente di sviluppo agricolo, nonché: a) il sottocomitato regionale per la zootecnia: - dai titolari delle cattedre di zootecnia delle Università di Palermo e di Catania e da un titolare di cattedra della facoltà di veterinaria dell'Università di Messina; - dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia; - dal direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico; - dal direttore dell'Istituto zooprofilattico; - dal capo dell'ufficio regionale veterinario; - da un veterinario provinciale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; - da un rappresentante delle associazioni e dei consorzi degli allevatori riconosciuti in campo regionale, scelto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; - da tre sindaci in rappresentanza dei Comuni maggiormente interessati ai problemi zootecnici, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; b) il sottocomitato regionale per la vitivinicoltura: - dai titolari delle cattedre di coltivazioni arboree delle Università di Palermo e di Catania; - dal presidente e dal direttore dell'Istituto regionale della vite e del vino; - dal dirigente dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste preposto alla trattazione della materia; - da tre presidenti di cantine sociali e loro consorzi, scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; - da tre sindaci in rappresentanza dei Comuni maggiormente interessati ai problemi vitivinicoli, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste; - dal direttore del vivaio governativo di viti americane. Per la costituzione ed il funzionamento dei sottocomitati di cui al presente articolo si applicano le norme previste dall'art. 29 della L.R. 3 giugno 1975, n. 24, e successive aggiunte e modificazioni. Art. 63. (omissis) Art. 64. (omissis) Art. 65. (omissis) Art. 66. (Omissis) Art. 67. (omissis) Art. 68. (omissis) Art. 69. (omissis) Art. 70. (omissis) Art. 71. (omissis) Art. 72. (omissis) Art. 73. (omissis) _____________________ (1) Articolo abrogato dall'art. 11 L.R. 21 agosto 1984, n. 50. (2) Articolo abrogato con art. 4 L.R. 3 gennaio 1985, n. 7. (3) Articolo abrogato tacitamente dall'art. 22 L.R. 9 maggio 1984, n. 26. (4) Modifica artt. 2 e 4 L.R. 6 giugno 1975, n. 40. (4a) Articolo abrogato con art. 44 L.R. 25 marzo 1986, n. 13. --------------------------------------------------------------------------------