Enunciata la legge, trovata l’eccezione
Circa vent'anni prima, nel 1566, il Catechismo romano, promulgato da Pio V in base alle decisioni del Concilio di Trento, ribadiva che le esecuzioni capitali rientravano fra le “uccisioni che non sono proibite”: “Enunciata la Legge che vieta di uccidere”, si legge, “il parroco dovrà subito indicare le uccisioni che non sono proibite. Non è infatti vietato uccidere gli animali…Altra categoria di uccisioni permessa è quella che rientra nei poteri di quei magistrati che hanno facoltà di condannare a morte. Tale facoltà, esercitata secondo le norme legali, serve a reprimere i facinorosi e a difendere gli innocenti …Per le stesse ragioni non peccano neppure coloro che, durante una guerra giusta, non mossi né da cupidigia né da crudeltà, ma solamente da amore del pubblico bene, tolgono la vita ai nemici. Vi sono anzi delle uccisioni compiute per espresso comando di Dio. I figli di Levi non peccarono quando in un solo giorno uccisero migliaia di uomini; dopo di ciò Mosè rivolse loro le parole: ‘Oggi avete consacrato le mani vostre a Dio’” (192).
Si noti come continui ad essere influente l’Antico Testamento nel giustificare l'omicidio compiuto “per espresso comando di Dio”. La Chiesa ancora oggi condivide queste divine mattanze? La Chiesa tridentina, comunque, si.
192) Catechismo romano, cit., Quinto comandamento