LEGGERE L'ECONOMIA LOCALE
NAVIGAZIONE RAPIDA NAVIGAZIONE COMPLETA GLOSSARIO PROFILI PROFESSIONALI
Apprendistato
Cessazioni dal lavoro
Contratto a tempo determinato
Contratto a tempo parziale
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Contratto di collaborazione occasionale
Contratto di formazione lavoro
Disoccupati
Forze di lavoro
Iscritti al collocamento indisponibili
Lavoratori autonomi o indipendenti
Lavoratori disponibili prima classe
Lavoratori disponibili seconda classe
Lavoratori disponibili terza classe
Lavoro temporaneo o interinale o in affitto
Non forze di lavoro
Occupati
Occupati alle dipendenze
Persone in cerca di occupazione
Persone in cerca di prima occupazione
Popolazione attiva
Popolazione non attiva
Tasso di attivitą
Tasso di disoccupazione
Tirocinio formativo (o stage)
Apprendistato

 

E' un contratto a tempo determinato che obbliga il datore di lavoro di lavoro ad impartire all'apprendista assunto l'insegnamento necessario affinché lo stesso possa divenire lavoratore qualificato. La durata è stabilita tra i 18 mesi e 4 anni in base ai settori produttivi ed ai relativi contratti collettivi nazionali. I parametri relativi all'età stabiliscono un limite minimo di 16 anni ed un massimo compreso tra i 20 e i 24 anni, elevabile a 26 anni nelle aree ad obiettivo 1 e 2, Reg.to CEE 2081/93, per quanto i giovani portatori di handicap i limiti massimi d'età sono elevati di 2 anni. Nel settore dell'artigianato il limite massimo d'età è fissato a 29 anni per le qualifiche ad alto contenuto professionale. I limiti d'età vanno considerati alla data di inizio del rapporto di apprendistato e non per lo svolgimento dello stesso. (Es. è legittimo assumere un giovane che non abbia compiuto 20 anni, anche se il rapporto di apprendistato si concluderà oltre il 20° anno d'età.).

L'apprendistato trova applicazione in particolar modo nel settore dell'artigianato e dell'industria, non è applicabile invece al comparto agricolo. La valenza formativa dell'apprendistato è ribadita dal fatto che è previsto un accordo, durante il primo anno del contratto, in cui si stabilisce un percorso formativo attuato con il supporto di un ente di formazione professionale, che svolge una funzione di garanzia e monitoraggio sul processo di apprendimento del giovane. Sono previste 120 ore dedicate alla formazione di cui il 35% alle competenze di base ed il 65% alle competenze specifiche e relazionali. Sono previste agevolazioni contributive per i lavoratori che, all'interno dell'azienda, svolgono la funzione di tutor nelle iniziative formative. Al termine del rapporto di apprendistato viene rilasciato un libretto di certificazione attestante le competenze acquisite.

La retribuzione viene fissata in percentuale rispetto allo stipendio pieno dei lavoratori qualificati, in quanto l'apprendista riceve dal datore di lavoro l'insegnamento necessario per acquisire la qualifica. Non è permesso, inoltre all'apprendista: il lavoro notturno dalle ore 21 alle ore 6, il lavoro straordinario, il superamento delle 8 ore giornaliere di lavoro. Vengono riconosciuti al datore di lavoro numerosi benefici di tipo economico e normativo, quali il pagamento dei contributi in forma fissa settimanale, indipendentemente dallo stipendio garantito all'apprendista, in quantità estremamente ridotta Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo determinato, allo scadere del quale il datore di lavoro è libero di assumere l'ex apprendista, o di dare disdetta.

Riferimenti legislativi:
D.M.29 luglio 1970, L.196/97 art.16, L.56/87 art.21.

 
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