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LE PROPOSTE 1-2-3-4-5-6-7-8SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE Norme in materia di diritto d’autore nell’utilizzo di tecnologie internet Onorevoli colleghi, Nello specifico, in relazione al complesso tema del diritto d’autore, nel nostro Paese chiunque utilizzi la rete internet per condividere, senza scopo di lucro ma per semplice uso personale, opere coperte dal diritto d’autore e dai diritti connessi senza averne titolo incorre in un reato penale avente come pena fino a quattro anni di carcere e fino 15.000 euro di sanzione economica. E’ evidente la sproporzione tra l’atto materiale, condividere e scaricare una canzonetta o un film o un libro, e la sanzione. La norma deve valutare con attenzione il principio di realtà. Si calcola che nel corso del 2005 siano stati più di otto milioni gli utenti che hanno condiviso opere senza averne titolo. La presente norma invece tende a porre in essere un intervento immediato e urgente che restituisca alla norma il suo senso originario volto a sanzionare tali comportamenti per via amministrativa, nella speranza di una più organica iniziativa a livello nazionale e internazionale che ha portato a tale insostenibile situazione: la durata eccessiva del diritto d’autore, che ora supera i 70 anni, la facilità di accesso al sapere, la volontà di molti utenti di condividere esperienze e conoscenze, lo iato profondo tra logiche commerciali e diritto al sapere richiedono infatti interventi più radicali e approfonditi, che hanno come precondizione il superamento di questa inaccettabile situazione. La presente proposta, inoltre, visto il carattere immateriale delle opere dell’ingegno, garantisce, in linea con l’ordinamento comunitario, il diritto alla copia privata e introduce la possibilità di utilizzare immagini a bassa risoluzione a titolo gratuito per scopi didattici, qualora non si configuri la fattispecie dello scopo di lucro. L'introduzione di tale principio appare necessaria in considerazione della decisione della Siae di punire, con la richiesta di ingenti somme pecuniarie, quegli insegnati che, nell'ambito della loro professione, utilizzano sul web immagini digitali riproducenti opere coperte da diritto d'autore; un comportamento che induce forte preoccupazione in quanto penalizza l'operato di tutti quegli insegnanti autori di siti internet e divulgatori di preziosi materiali didattici e culturali. Il comportamento della Siae, in sostanza, appare limitare fortemente la funzione formativa della Scuola e la libertà didattica degli insegnanti; questo problema è stato affrontato nella legislazione statunitense ricorrendo al principio del "fair use", che permette di pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché vi siano fini e intenti educativi. Il principio del fair use, infatti, rende i lavori protetti dal diritto d'autore disponibili al pubblico come materiale grezzo senza la necessità di autorizzazione, a condizione che tale libero utilizzo soddisfi le finalità della legge sul diritto d'autore, che la Costituzione degli Stati Uniti d'America definisce come promozione "del progresso della scienza e delle arti utili"; la dottrina tenta in questo modo di equilibrare gli interessi dei titolari di diritti individuali con i benefici sociali o culturali che derivano dalla creazione e dalla distribuzione dei lavori derivanti. DISEGNO DI LEGGE Art. 1 2. il comma 1 dell’articolo 171-bis della legge n. 633 del 22 aprile 1941 è
sostituito dal seguente: Art. 2 4. il comma 4 dell'art. 71-sexies della Legge 22 aprile 1941 n. 633 è
sostituito dal seguente 5. E’ aggiunto all’articolo 71-sexies della Legge 22 aprile 1941 n. 633 il
seguente comma 4-bis Art. 4 Art. 5 |