|
LA COSTITUZIONE AMERICANA
IL TESTO
DEL 1787

La costituzione è formata da un preambolo e da sette articoli ai quali dal 1791
al 1951 sono stati aggiunti 22 emendamenti (articoli addizionali) i primi dieci
si riferiscono alla carta dei diritti che rispetta la libertà individuale (di
culto, parola, stampa, petizione, associazione, riunione) ,quello del 1863
abolisce la schiavitù, e il 22° preclude al Presidente la possibilità si
superare i due mandati presidenziali.
PREAMBOLO
Noi, popolo degli Stati Uniti, allo scopo di perfezionare ulteriormente la
nostra Unione, di garantire la giustizia, di assicurare la tranquillità
all'interno, di provvedere alla comune difesa, di promuovere il benessere
generale e di salvaguardare per noi stessi e per i nostri posteri il dono della
libertà, decretiamo e stabiliamo questa Costituzione degli Stati Uniti
d'America.
ARTICOLO I
Sezione 1.
- Tutti i poteri legislativi conferiti col presente atto sono delegati ad un
Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei
Rappresentanti.
Sezione 2.
- La Camera dei Rappresentanti sarà composta di membri eletti ogni due anni
dal popolo dei vari Stati, e gli elettori di ciascuno Stato dovranno avere i
requisiti richiesti per essere elettori della Camera più numerosa del Parlamento
dello Stato. Non può essere Rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di 25
anni, non sia da sette anni cittadino degli Stati Uniti e non sia, nel periodo
delle elezioni, residente nello Stato in cui sarà eletto.
Rappresentanti e le imposte dirette saranno ripartiti fra i diversi Stati che
facciano parte della Unione secondo il numero dei loro abitanti; numero che
verrà determinato aggiungendo al totale degli uomini liberi - compresi quelli
sottoposti a prestazioni di servizio per un periodo limitato ed esclusi gli
indiani non soggetti ad imposte - tre quinti del rimanente della popolazione. Il
censimento deve essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso
degli Stati Uniti, e successivamente ogni dieci anni, secondo le norme che
verranno stabilite per legge.
Il numero dei Rappresentanti non supererà quello di uno per ogni trentamila
abitanti, però ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e fino a che quel
computo non sarà effettuato, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di
eleggere tre Rappresentanti, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le
Piantagioni di Providence uno, il Connecticut cinque, lo Stato di New York sei,
quello del New Jersey quattro, la Pennsylvania otto, il Delaware uno, il
Maryland sei, la Virginia dieci, la Carolina del Sud cinque, la Georgia tre.
Quando nella rappresentanza di uno Stato rimarranno seggi vacanti, già organi
del Potere esecutivo indiranno le elezioni per ricoprire tali seggi. Camera dei
Rappresentanti eleggerà il suo Presidente e le altre cariche ed essa sola avrà
il potere di mettere in stato di accusa il Presidente o i membri del Congresso.
Sezione 3.
- Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ogni Stato,
eletti dalla Legislatura locale per un periodo di sei anni; ed ogni Senatore
disporrà di un voto. Immediatamente dopo la riunione successiva alla prima
elezione, i Senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente
eguale.
I seggi dei Senatori della prima classe diverranno vacanti allo scadere del
secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto anno, quelli
della terza allo scadere del sesto anno, in modo che ogni due anni venga
rieletto un terzo del Senato; e ove nell'intervallo tra le sessioni della
Legislatura di ciascuno Stato, in seguito a dimissioni o per altra causa
qualsiasi, alcuni seggi rimangano vacanti, l'Esecutivo potrà procedere a nomine
provvisorie fino alla successiva sessione della Legislatura, che conferirà i
seggi vacanti.
Non potrà essere Senatore chi non abbia compiuto l'età di 30 anni, non sia da
nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non sia, nel periodo della elezione,
residente nello Stato in cui sarà eletto. Il Vicepresidente degli Stati Uniti
sarà Presidente del Senato, ma non avrà voto, salvo nel caso di pareggio dei
voti. Senato nominerà le altre sue cariche, come pure un Presidente protempore,
il quale presiederà in assenza del Vicepresidente, o quando questi svolga le
funzioni di Presidente degli Stati Uniti. Il Senato avrà il potere esclusivo di
giudicare nei casi d'impeachment .
Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri presteranno giuramento o
impegneranno la loro parola. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati
Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema; nessun accusato potrà
essere dichiarato colpevole senza una maggioranza dei due terzi dei membri
presenti.
Le condanne pronunziate in tali casi non avranno altro effetto se non di
allontanare l'accusato dalla carica che occupa e di interdirgli, negli Stati
Uniti, l'accesso a qualsiasi carica onorifica, di fiducia, o retribuita; ma il
condannato potrà, nondimeno, essere soggetto, e sottoposto, ad incriminazione,
processo, giudizio e punizione secondo le leggi ordinarie.
Sezione 4.
- La data, i luoghi e le modalità delle elezioni dei Senatori e dei
Rappresentanti saranno fissati in ogni Stato dalle relative Legislature; ma il
Congresso federale potrà in qualsiasi momento emanare o modificare queste norme,
salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i Senatori debbono essere eletti. Il
Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale riunione dovrà aver luogo
nel primo lunedì di dicembre, a meno che non venga fissato per legge un altro
giorno.
Sezione 5.
- Ciascuna delle due Camere sarà giudice delle elezioni, delle rielezioni e
dei requisiti dei propri membri. Il numero legale per ciascuna delle due Camere
sarà costituito dalla metà più uno; qualora non si raggiunga il numero legale,
ciascuna Camera potrà aggiornare la seduta di giorno in giorno, ed essere
autorizzata a costringere i membri assenti ad intervenire, ricorrendo a quei
mezzi e comminando quelle sanzioni cui essa riterrà di ricorrere.
Ciascuna Camera elaborerà il proprio regolamento, punirà i suoi membri per
condotta scorretta, e potrà, a maggioranza di due terzi, procedere ad
espulsioni. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo
pubblicherà periodicamente, ad eccezione di ciò che crederà debba rimanere
segreto; i voti favorevoli e contrari dei membri di ciascuna Camera, sopra una
qualsiasi questione, saranno, su domanda di un quinto dei membri presenti,
inseriti a verbale.
Nessuna delle due Camere, durante la sessione del Congresso, potrà, senza il
consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né spostare in
luogo diverso da quello in cui seggono le due Camere.
Sezione 6.
- I Senatori e i Rappresentanti riceveranno per le loro funzioni
un'indennità, che verrà determinata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati
Uniti. In nessun caso, salvo che per tradimento, fellonia e turbamento della
quiete pubblica, essi potranno essere arrestati, sia durante la sessione, sia
nel recarsi a questa o nell'uscirne; né, per i discorsi pronunziati o per le
opinioni sostenute nelle rispettive Camere, potranno essere sottoposti a
interrogatori in alcun altro luogo.
Nessun Senatore e Rappresentante, per tutto il periodo per cui è stato
eletto, potrà essere chiamato a coprire un qualsiasi ufficio civile alle
dipendenze degli Stati Uniti, che sia stato istituito, o la cui retribuzione ne
sia stata aumentata, durante detto periodo; e nessuno, che abbia un impiego alle
dipendenze degli Stati Uniti, potrà essere membro di una delle due Camere anche
conservi tale impiego.
Sezione 7.
- Tutti i progetti di legge relativi all'imposizione di tributi debbono avere
origine nella Camera dei Rappresentanti; il Senato, però, può concorrervi, come
per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti qualsiasi progetto di
legge che abbia ottenuto l'approvazione del Senato e della Camera dei
Rappresentanti, deve essere presentato, prima di divenire legge, al Presidente
degli Stati Uniti.
Questi, qualora lo approvi, vi apporrà la firma; in caso contrario, lo
rinvierà con le sue osservazioni alla Camera da cui è stato proposto, e questa
inserirà integralmente a verbale tali osservazioni e discuterà di nuovo il
progetto. Se dopo questa seconda discussione, due terzi dei membri della Camera
interessata si dichiareranno in favore del progetto, questo sarà mandato,
insieme con le osservazioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà
discusso in maniera analoga; e se anche in questa sarà approvato con una
maggioranza di due terzi, acquisterà valore di legge. In tali casi, però, i voti
di entrambe le Camere debbono essere espressi con appello nominale, e i nomi dei
votanti pro e contro saranno annotati nei verbali delle rispettive Camere.
Se entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà
stato presentato, il Presidente non restituirà un progetto di legge, questo
acquisterà forza di legge come se egli lo avesse firmato, a meno che il
Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia
rinviato; nel qual caso il progetto non acquisterà forza di legge. Tutte le
decisioni, le deliberazioni o i voti, per i quali sia necessario il concorso
delle due Camere (salvo che si tratti di aggiornamenti) debbono essere
sottoposti al Presidente degli Stati Uniti, e da lui approvati prima che entrino
in vigore; oppure, se egli li respinge, debbono nuovamente essere approvati dai
due terzi delle due Camere, conformemente a quanto prescritto per i progetti di
legge.
Sezione 8.
- Il Congresso avrà facoltà:
d'imporre e percepire tasse, diritti, imposte e dazi;
di pagare i debiti pubblici e di provvedere alla difesa comune e al benessere
generale degli Stati Uniti I diritti, le imposte, le tasse e i dazi dovranno,
però, essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;
di contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;
di regolare il commercio con le altre Nazioni, e fra i diversi Stati e con le
tribù indiane;di fissare le norme generali per la naturalizzazione, e le leggi
generali in materia di fallimento negli Stati Uniti;
di battere moneta, di stabilire il valore della moneta stessa e di quelle
straniere, e di fissare i vari tipi di pesi e di misure;
di provvedere a punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente
degli Stati Uniti;
di stabilire uffici e servizi postali;
di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, garantendo per
periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro
scritti e sulle loro scoperte;
di costituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;
di definire e di punire gli atti di pirateria e di fellonia compiuti in alto
mare, nonché le offese contro il diritto delle genti;
di dichiarare la guerra, di concedere permessi di preda e rappresaglia e di
stabilire norme relative alle prede in terra e in mare;
di reclutare e mantenere eserciti; nessuna somma, però, potrà essere stanziata a
questo scopo per più di due anni;
di creare e mantenere una Marina militare;
di stabilire regole per l'amministrazione e l'ordinamento delle forze di terra e
di mare;
di provvedere a che la milizia sia convocata per dare esecuzione alle leggi
dell'Unione, per reprimere le insurrezioni e per respingere le invasioni;
di provvedere a che la milizia sia organizzata, armata e disciplinata e di
disporre di quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli
Stati Uniti, lasciando ai rispettivi Stati la nomina degli ufficiali e la cura
di addestrare i reparti secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;
di esercitare esclusivo diritto di legiferare in qualsiasi caso in quel
distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di Stati
particolari, e per consenso del Congresso, divenga sede del governo degli Stati
Uniti;
e di esercitare analoga autorità su tutti i luoghi acquistati, con l'assenso
della Legislatura dello Stato in cui si trovano, per la costruzione di fortezze,
di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici di utilità pubblica;
di fare tutte le leggi necessarie ed adatte per l'esercizio dei poteri di cui
sopra, e di tutti gli altri poteri di cui la presente Costituzione investe il
governo degli Stati Uniti, o i suoi dicasteri ed uffici.
Sezione 9.
- L'immigrazione o l'introduzione di quelle persone che gli Stati attualmente
esistenti possono ritenere conveniente di ammettere non potrà essere vietata dal
Congresso prima dell'anno 1808; ma può essere imposta sopra tale introduzione
una tassa o un diritto non superiore ai dieci dollari per persona. Il privilegio
dell'habeas corpus non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o
d'invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.
Non potrà essere approvato alcun decreto di limitazione dei diritti del
cittadino, né alcuna legge penale retroattiva. Non potrà essere imposto
testatico, o altro tributo diretto, se non in proporzione del censimento e della
valutazione degli averi di ciascuno, che dovranno essere effettuati come
disposto più sopra nella presente legge. Nessuna tassa e nessun diritto potrà
essere stabilito sopra merci esportate da uno qualunque degli Stati.
Nessuna preferenza dovrà essere data dai regolamenti commerciali o fiscali ai
porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le navi dirette ad uno Stato
o provenienti dai suoi porti non potranno essere costrette ad entrare in quelli
di un altro Stato o di pagarvi alcun diritto.
Nessuna somma dovrà essere prelevata dal Tesoro, se non in seguito a
stanziamenti decretati per legge; e dovrà essere pubblicato periodicamente un
rendiconto regolare delle entrate e delle spese pubbliche. Gli Stati Uniti non
conferiranno alcun titolo di nobiltà; nessuna persona che occupi un posto
retribuito o di fiducia, alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il
consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, incarichi o titoli da un
Sovrano, da un Principe o da uno Stato straniero.
Sezione 10.
- Nessuno Stato potrà, concludere trattati, alleanze o patti confederali;
o accordare permessi di preda o rappresaglia; o battere moneta;
o emettere titoli di credito;
o consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che mediante
monete d'oro o d'argento;
o approvare alcun decreto di limitazione dei diritti del cittadino, alcuna legge
penale retroattiva, ovvero leggi che portino deroga alle obbligazioni derivanti
da contratti;
o conferire titoli di nobiltà.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, stabilire imposte o
diritti di qualsiasi genere sulle importazioni e sulle esportazioni, ad
eccezione di quanto sia assolutamente indispensabile per dare esecuzione alle
proprie leggi di ispezione;
e il gettito netto di tutti i diritti e di tutte le contribuzioni imposte da
qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a disposizione
della Tesoreria degli Stati Uniti;
e tutte le leggi relative saranno soggette a revisione e a controllo da parte
del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna imposta
sulle navi in base al tonnellaggi, mantenere truppe o navi da guerra in tempo di
pace, concludere trattati o unioni con altri Stati o con Potenze straniere, o
impegnarsi in una guerra, salvo in caso di invasione o di pericolo così
imminente da non ammettere alcun indugio.
ARTICOLO II
Sezione 1.
- Il Presidente degli Stati Uniti d'America sarà investito del potere
esecutivo.
Egli rimarrà in carica per il periodo di quattro anni, e la sua elezione e
quella del Vicepresidente, eletto per lo stesso periodo, avranno luogo nel modo
seguente:Lo Stato nominerà, nel modo che verrà stabilito dai suoi organi
legislativi, un numero di elettori pari al numero complessivo dei Senatori e dei
Rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; nessun Senatore
e Rappresentante, però, né alcuna persona che abbia un pubblico incarico o un
impiego retribuito dagli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.
Gli elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno a scrutinio
segreto per due persone, delle quali una almeno non dovrà appartenere allo
stesso Stato degli elettori. Essi compileranno una lista di tutti coloro che
hanno ottenuto voti e del numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista
sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa, sotto sigillo, alla sede del
governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato.Il Presidente
del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà le
liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti.
La persona che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Presidente,
sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli
elettori prescelti: e se vi sarà più di uno che abbia ottenuto tale maggioranza,
con un eguale numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti procederà
immediatamente a scegliere uno di essi per Presidente, mediante scrutinio
segreto; qualora invece nessuno raccogliesse la maggioranza, la Camera procederà
in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il
maggior numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i voti saranno
dati per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il
numero legale sarà costituito a tale scopo dalla rappresentanza, composta di uno
o più membri, dei due terzi degli Stati, ma per la validità dell'elezione
saranno necessari i voti della meta più uno di tutti gli Stati.
In ogni caso, dopo l'elezione del Presidente, la persona che abbia raccolto
il maggior numero di voti degli elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o
più candidati si trovassero con egual numero di voti, il Senato eleggerà fra
questi il Vicepresidente a scrutinio segreto. Il Congresso può determinare
l'epoca per la designazione degli elettori, e il giorno in cui questi dovranno
dare i loro voti; giorno che dovrà essere lo stesso per tutti gli Stati Uniti.
Nessuna persona, che non sia per nascita o, comunque, cittadino degli Stati
Uniti nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, potrà essere
eleggibile alla carica di Presidente, né potrà essere eleggibile a tale carica
chi non abbia raggiunto l'età di 35 anni e non sia residente negli Stati Uniti
da 14 anni.
In caso di rimozione del Presidente dalla carica, o di morte, o di
dimissioni, o di inabilità ad adempiere le funzioni e i doveri inerenti alla sua
carica, questa sarà affidata al Vicepresidente, ed il Congresso potrà provvedere
mediante legge, in caso di rimozione, di morale, di dimissioni o di inabilità
sia del Presidente che del Vicepresidente, dichiarando quale pubblico
funzionario dovrà adempiere le funzioni di Presidente, e tale funzionario le
adempirà fino a quando la causa di inabilità cessi, o venga eletto il nuovo
Presidente.
Il Presidente riceverà per i suoi servizi, a epoche stabilite, un'indennità,
che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli
e stato eletto; ed egli non dovrà percepire durante tale periodo alcun altro
emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati. Prima di entrare in
carica, il Presidente dovrà fare la seguente dichiarazione, con giuramento o
impegnando la sua parola d'onore: "Giuro, (o affermo) solennemente che adempirò
con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e che con tutte le mie
forze preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti".
Sezione 2.
- Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli
Stati Uniti e della Milizia dei diversi Stati, quando questa sia chiamata al
servizio attivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere per iscritto
del principale funzionario di ciascuno dei dicasteri esecutivi su ogni argomento
relativo ai doveri dei loro rispettivi uffici, e avrà anche l'autorità di
concedere diminuzioni di pena e grazia per tutti i crimini compiuti contro gli
Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di incriminazione da parte della
Camera (impeachment).
Egli avrà il potere, su parere e con il consenso del Senato, di concludere
trattati, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei Senatori presenti;
designerà e, su parere e con il consenso dei Senato, nominerà gli ambasciatori,
gli altri diplomatici e i consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli
altri pubblici funzionari degli Stati Uniti la cui nomina non sia altrimenti
disposta con la presente Costituzione, e che debba essere stabilita con apposita
legge; ma il Congresso può, mediante legge, devolvere quelle nomine di
funzionari di grado inferiore che riterrà opportuno al solo Presidente, alle
Corti giudiziarie, ovvero ai capi dei singoli dicasteri.
Il Presidente avrà il potere di assegnare le cariche che si rendessero
vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, mediante nomine
provvisorie, le quali avranno validità fino alla fine della sessione successiva.
Sezione 3.
- Il Presidente informerà di tanto in tanto il Congresso sulle condizioni
dell'Unione e raccomanderà all'esame del Congresso quei provvedimenti che
riterrà necessari e convenienti; potrà, in contingenze straordinarie, convocare
entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere
circa la durata dell'aggiornamento, potrà fissare quella che gli parrà
conveniente; riceverà gli ambasciatori e gli altri diplomatici; avrà cura della
piena osservanza delle leggi e sanzionerà la nomina di tutti i funzionari degli
Stati Uniti.
Sezione 4.
- Il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile degli
Stati Uniti saranno rimossi dall'ufficio ove. in seguito ad accusa mossa dalla
Camera, risultino colpevoli di tradimento. di concussione o di altri gravi
reati.
ARTICOLO III
Sezione 1.
- II potere giudiziario degli Stati Uniti sarà affidato ad una Corte Suprema
e a quelle Corti di grado inferiore che il Congresso potrà di volta in volta
creare e costituire. I giudici della Corte Suprema e quelli delle Corti di grado
inferiore conserveranno il loro ufficio finché non se ne renderanno indegni con
la loro condotta (during good behavior), e ad epoche fisse riceveranno per i
loro servizi un'indennità che non potrà essere diminuita finche essi rimarranno
in carica.
Sezione 2.
- Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi, di diritto e di equità,
che si presenteranno nell'ambito della presente Costituzione, delle leggi degli
Stati Uniti e dei trattati stipulati o da stipulare, sotto la loro autorità;
a tutti i casi concernenti gli ambasciatori, gli altri rappresentanti
diplomatici ed i consoli; a tutti i casi che riguardino l'ammiragliato e la
giurisdizione marittima;
alle controversie tra due a più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un
altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato
che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato o i
suoi cittadini e Stati, cittadini o sudditi stranieri.
In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti
diplomatici, o consoli e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte
Suprema avrà giurisdizione esclusiva. In tutti gli altri casi sopra menzionati
la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia in diritto che in fatto, con
le eccezioni e norme che verranno fissate dal Congresso. Il giudizio per tutti i
crimini, salvo nei casi di accusa mossa dalla Camera dei Rappresentanti, dovrà
avvenire mediante giuria; e tale giudizio sarà tenuto nello Stato dove detti
crimini siano stati commessi; quando il crimine non sia stato commesso in alcuno
degli Stati, il giudizio si terra nel luogo o nei luoghi che saranno stati
designati per legge dal Congresso.
Sezione 3.
- Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver
impugnato le armi contro di essi, o l'aver fatto causa comune con nemici degli
Stati Uniti, fornendo loro aiuto e soccorsi. Nessuno sarà dichiarato colpevole
di alto tradimento, se non su testimonianza di due persone che siano state
presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando egli confessi la sua colpa
in pubblico processo. Il potere di emettere una condanna per alto tradimento
spetta al Congresso; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita
di diritti per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del
colpevole.
ARTICOLO IV
Sezione 1.
- In ogni Stato saranno attribuiti piena fiducia e pieno credito agli atti,
ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il
Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere il modo in cui la validità
di tali atti, documenti e procedimenti debba essere determinata, nonché gli
effetti della validità stessa.
Sezione 2.
- I cittadini di ogni Stato hanno diritto, in ogni altro Stato, a tutti i
privilegi e a tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini. Qualsiasi
persona accusata in uno Stato di alto tradimento, di fellonia o di altro crimine
e che si sia sottratta alla giustizia e sia trovata in un altro Stato, sarà - su
richiesta degli organi esecutivi dello Stato da cui è fuggita - consegnata e
condotta allo Stato che abbia giurisdizione per il reato ad essa imputato.
Nessuna persona sottoposta a prestazioni di servizio o di lavoro in uno degli
Stati, secondo le leggi ivi vigenti, e che si sia rifugiata in un altro Stato
potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere
esentata da tali prestazioni di servizio o di lavoro; ma, su richiesta
dell'interessato, verrà riconsegnata alla parte cui tali prestazioni sono
dovute.
Sezione 3.
- Nuovi Stati potranno essere ammessi nell'Unione per decisione del
Congresso; ma nessuno Stato nuovo potrà essere costituito entro la giurisdizione
di qualsiasi Stato già esistente; e nessuno Stato potrà essere formato dalla
riunione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso
delle Legislature degli Stati interessati, oltre che del Congresso.
Il Congresso avrà l'autorità di disporre del territorio e delle altre
proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le norme e le
misure che in detto territorio si ritenessero necessarie. Nessuna disposizione
della presente Costituzione potrà essere interpretata in modo pregiudizievole a
qualsiasi diritto che possa essere accampato dagli Stati Uniti o da uno dei
singoli Stati.
Sezione 4.
- Gli Stati Uniti garantiranno ad ogni Stato dell'Unione la forma di governo
repubblicana, e proteggeranno ogni Stato contro qualsiasi invasione e - su
richiesta degli organi legislativi o del Potere esecutivo (quando il Legislativo
non possa essere convocato) - contro violenze interne.
ARTICOLO V
Il Congresso, ogniqualvolta i due terzi delle Camere lo riterranno
necessario, proporrà emendamenti alla presente Costituzione, oppure, su
richiesta dei due terzi delle Legislature dei vari Stati, convocherà una
Convenzione per proporre gli emendamenti.
In entrambi i casi, gli emendamenti saranno validi a ogni effetto, come parte
di questa Costituzione, allorché saranno stati ratificati dalle Legislature di
tre quarti degli Stati, o dai tre quarti delle Convenzioni riunite a tale scopo
in ciascuno degli Stati, a seconda che l'uno o l'altro modo di ratifica sia
stato prescritto dal Congresso; tuttavia resta stabilito che nessun emendamento,
prima dell'anno 1808, potrà modificare in alcun modo i capoversi primo e quarto
della Sezione 9 dell'Articolo I, e che nessuno Stato, senza il suo proprio
consenso, potrà essere privato della parità di rappresentanza nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima della presente
Costituzione saranno validi per gli Stati Uniti sotto la presente Costituzione,
come lo erano sotto la Confederazione. La presente Costituzione e le leggi degli
Stati Uniti che verranno fatte in conseguenza di essa, e tutti i trattati
conclusi, o che si concluderanno, sotto l'autorità degli Stati Uniti,
costituiranno la legge suprema del Paese (the supreme Law of the Land); e i
giudici di ogni Stato saranno tenuti a conformarsi ad essi, quali che possano
essere le disposizioni in contrario nella Costituzione o nella legislazione di
qualsiasi singolo Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, i membri delle Legislature
dei singoli Stati e tutti i rappresentanti del Potere esecutivo e di quello
giudiziario, sia degli Stati Uniti, che di ogni singolo Stato, saranno tenuti,
con giuramento e con dichiarazione sul loro onore, a difendere la presente
Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai imposta come
necessaria per coprire un ufficio od una carica pubblica degli Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Assemblee di nove Stati sarà sufficiente a far
entrare in vigore la presente Costituzione negli Stati che l'abbiano in tal modo
ratificata. Redatto in Assemblea per unanime consenso degli Stati presenti, il
giorno diciassettesimo del settembre dell'anno del Signore 1787, e dodicesimo
dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America.
In fede di che abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
|