|
MAGNA CHARTA LIBERTATUM

La numerazione in articoli mancava, essa è quindi convenzionale.
1) La Petition of Right è la dichiarazione del Parlamento inglese relativa ai
diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini, approvata da Carlo I nel
1628.
2) L'Habeas corpus fu sancito nel 1679 e 1816. Esso stabilisce il principio
della garanzia della libertà del cittadino, che non può essere arrestato o
subire limitazioni alla sua libertà personale, se non è data dall'autorità la
prova del reato commesso.
Giovanni, per grazia di Dio re d'Inghilterra, signore d'Irlanda, duca di
Normandia ed Aquitania, conte d'Angiò, saluta gli arcivescovi, i vescovi, gli
abati, i conti, i baroni, i giudici, le guardie forestali, gli sceriffi, gli
intendenti, i servi e tutti i suoi balivi e leali sudditi.
Sappiate che noi, di fronte a Dio, per la salvezza della nostra anima e di
quella dei nostri predecessori e successori, per l'esaltazione della santa
Chiesa e per un miglior ordinamento del nostro regno, dietro consiglio dei
nostri venerabili padri Stefano, arcivescovo di Canterbury, primate
d'Inghilterra e cardinale della santa romana Chiesa, Enrico, arcivescovo di
Dublino, Guglielmo di Londra, Pietro di Winchester, Jocelin di Bath e
Glastonbury, Ugo di Lincoln, Gualtiero di Coventry, Benedetto di Rochester,
vescovi; di maestro Pandolfo, suddiacono e membro della corte papale, fratello
Aymerico, maestro dei cavalieri del Tempio in Inghilterra e dei nobiluomini
William Marshal, conte di Pembroke, William conte di Salisbury, William conte di
Warennie, William conte di Arundel, Alan di Galloway, connestabile di Scozia,
Warin figlio di Gherardo, Peter (figlio di Herbert, Hubert de Burg siniscalco
del Poitou, Hug de Neville, Mattew figlio di Herbert, Thonas Basset, Alan Basset,
Philip d'Aubigny, Robert de Ropsley, John Marshal, John figlio di Hug ed altri
fedeli sudditi:
1. In primo luogo abbiamo accordato a Dio e confermato con questa carta, per noi
e i nostri eredi in perpetuo, che la Chiesa d'Inghilterra sia libera, abbia
integri i suoi diritti e le sue libertà non lese; e vogliamo che ciò sia
osservato; come appare evidente dal fatto che per nostra chiara e libera
volontà, prima che nascesse la discordia tra noi ed i baroni, abbiamo, di nostra
libera volontà, concesso e confermato con la nostra carta la libertà delle
elezioni, considerata della più grande importanza per la Chiesa anglicana ed
abbiamo inoltre ottenuto che ciò fosse confermato da Papa Innocenzo III; la qual
cosa noi osserveremo e vogliamo che i nostri eredi osservino in buona fede e per
sempre. Abbiamo concesso a tutti gli uomini liberi del regno, per noi e i nostri
eredi tutte le libertà sottoscritte, che essi e i loro eredi ricevano e
conservino da noi e dai nostri eredi.
2. Venendo a morte alcuno dei nostri conti o baroni o altri vassalli con obbligo
nei nostri confronti di servizio di militare e alla sua morte l'erede sia
maggiorenne e debba pagare il <relevio>, potrà avere la sua eredità solo su
pagamento del <relevio>. Vale a dire che l'erede o gli eredi di un conte o di un
barone pagheranno cento sterline per l'intera baronìa; l'erede o gli eredi di un
cavaliere al massimo cento scellini per l'intero feudo; e chi deve di meno
pagherà di meno, secondo l'antico uso dei feudi.
3. Se l'erede di costoro è un minorenne sotto tutela, quando raggiungerà la
maggior età, abbia l'eredità senza pagare riscatto.
4. Il tutore delle terre di un erede minorenne non prenda da essa nulla di più
di ragionevoli profitti, di ragionevoli tributi consuetudinari e ragionevoli
servizi e ciò senza danni alla proprietà o spreco di uomini e mezzi; se avremo
affidato la tutela della terra ad uno sceriffo o ad altra persona responsabile
verso di noi per le rendite e questi avrà provocato detrimento o danno di ciò
che gli è stato affidato, esigeremo un risarcimento da lui, e la terra sarà
affidata a due uomini ligi e prudenti di quel feudo, che saranno responsabili
per le rendite, verso di noi o nei confronti della persona alla quale l'avremo
affidata; e se noi avremo dato o venduto ad alcuno l'amministrazione di tale
terra ed egli ne avrà causato distruzione o danno, egli perderà la tutela della
terra, che verrà consegnata a due uomini di legge equilibrati dello stesso
feudo, che saranno similmente responsabili verso di noi, come è stato detto.
5. Per tutta la durata della tutela l'amministratore manterrà gli edifici, i
parchi, i vivai, gli stagni, i mulini e ogni altra pertinenza, con i proventi
derivanti dalla terra stessa; e renderà agli eredi, quando avranno raggiunto la
maggiore età, l'intera proprietà fornita di aratri e carri, come la stagione
agricola richiede e il prodotto della terra permette di sostenere.
6. Gli eredi non siano dati in matrimonio a persone di ceto inferiore; prima che
contraggano il matrimonio, esso deve essere reso noto ai loro parenti prossimi.
7. Alla morte del marito, la vedova abbia la dote e la sua eredità subito e
senza ostacoli, né pagherà nulla per la sua quota legittima o la sua dote e per
qualsiasi altra eredità che essa ed il marito possedevano nel momento della
morte di lui, e rimanga nella casa del marito per quaranta giorni dopo la sua
morte, ed entro questo termine le dovrà essere assegnata la sua dote.
8. Nessuna vedova sia costretta a risposarsi fino a quando vorrà rimanere senza
marito, a condizione che dia assicurazione che non prenderà marito senza il
nostro consenso se è nostra vassalla, o senza l'assenso del suo signore se è
vassalla di un altro.
9. Né noi né i nostri balivi ci impadroniremo di alcuna terra o di rendite di
chiunque per debiti, finché i beni mobili del debitore saranno sufficienti a
pagare il suo debito, né coloro che hanno garantito il pagamento subiscano
danno, finché lo stesso non sarà in grado di pagarlo; e se il debitore non potrà
pagare per mancanza di mezzi, i garanti risponderanno del debito e se questi lo
vorranno, potranno soddisfarlo con le terre e il reddito del debitore fino a
quando il debito non sarà stato assolto, a meno che il debitore non dimostri di
aver già pagato i suoi garanti.
10. Se qualcuno ha preso a prestito una somma da Ebrei, sia grande o piccola, e
muore prima di aver pagato il debito, questo non produrrà interesse fino a
quando l'erede si troverà nella minore età, di chiunque egli sia vassallo; e se
quel credito cade in nostre mani, noi non chiederemo null'altro, se non la somma
specificata nel documento.
11. E se un uomo muore e deve del denaro ad Ebrei, sua moglie riceva la sua dote
senza dover pagare alcunché per quel debito, e se il defunto ha lasciato dei
figli in minore età, si provvederà ai loro bisogni in misura adeguata al
patrimonio del defunto e il debito sarà pagato con il residuo, a parte quanto
dovuto ai signori feudatari; nello stesso modo sarà fatto con persone che non
siano ebrei.
12. Nessun pagamento di <scutagio> o <auxilium> sarà imposto nel nostro regno se
non per comune consenso, a meno che non sia per il riscatto della nostra persona
e per la nomina a cavaliere del nostro figlio primogenito e una sola volta per
il matrimonio della nostra figlia maggiore, per tali fini sarà imposto solo un
ragionevole <auxilium>; lo stesso vale per gli <auxilii> della città di Londra.
13. La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere
consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre vogliamo e concediamo che
tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e
libere consuetudini.
14. Per ottenere il generale consenso per l'imposizione di un <auxilium>,
eccettuati i tre casi sopra specificati, o di uno <scutagio> faremo convocare
con nostre lettere gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti ed i maggiori
baroni, e faremo emettere da tutti i nostri sceriffi e balivi una convocazione
generale di coloro che possiedono terre direttamente per nostra concessione, in
un dato giorno, affinché si trovino, con preavviso di almeno quaranta giorni, in
un determinato luogo; e in tutte le lettere di convocazione ne indicheremo la
causa; quando sarà avvenuta la convocazione, nel giorno stabilito si procederà
secondo la risoluzione di coloro che saranno presenti, anche se non tutti i
convocati si saranno presentati.
15. Noi non concediamo che alcuno chieda un <auxilium> ai suoi uomini liberi, se
non per riscattare la sua persona, per fare cavaliere il figlio primogenito o
per maritare una sola volta la figlia maggiore e per questi motivi sarà imposto
solo un <auxilium> ragionevole.
16. Nessuno sarà costretto a fornire una prestazione gravosa per il possesso di
un feudo di cavaliere o di qualsiasi altro libero obbligo.
17. I processi comuni non seguiranno la nostra corte, ma si terranno in un luogo
fisso.
18. Le inchieste di <nova disseisina>, <de morte antecessoris>, <et de ultima
presentacione> non si svolgeranno se non nella propria contea e a questo modo:
noi stessi o, se ci troveremo fuori del nostro regno, il nostro primo giudice
manderemo due giudici in ogni contea quattro volte all'anno; e questi giudici,
assieme a quattro cavalieri della contea eletti dalla contea stessa, terranno
nella contea, in quel giorno e in quel luogo le predette assise.
19. E se nel giorno stabilito nella contea le assise predette non possono essere
tenute, si trattengano tanti dei cavalieri e liberi feudatari presenti nella
contea in quel giorno, quanti siano sufficienti per l'amministrazione della
giustizia, secondo il numero massimo o minimo dei compiti da svolgere.
20. Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena
adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla
sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non
saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro
utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il
giuramento di uomini probi del vicinato.
21. Conti e baroni non siano multati, se non dai loro pari, e se non secondo la
gravità del reato commesso.
22. Nessun religioso sia multato per il suo beneficio laico se non secondo i
modi predetti, e non secondo la consistenza del suo beneficio ecclesiastico.
23. Né villaggio né uomo potrà essere costretto a costruire ponti sulle rive, a
meno che non lo debbano fare per diritto e antica consuetudine.
24. Nessuno sceriffo, conestabile, <coroner> od altro ufficiale reale può tenere
assemblee che spettino alla Corona.
25. Ogni contea, <hundredi>,<wapentake> e <trethingi>, manterrà il vecchio
canone, senza aumenti, tranne i nostri manieri signorili.
26. Se muore un vassallo che possiede per conto della corona un feudo laico, si
presenteranno uno sceriffo od altro ufficiale con un decreto reale di
convocazione, per il debito dovuto dal defunto nei nostri confronti, costoro
potranno catalogare e sequestrare i beni mobili che si trovano nel feudo laico
del defunto, nella misura dell'entità del debito, sotto il controllo di uomini
probi, affinché nulla sia rimosso fino a quando non sarà stato pagato il debito
verso la corona; e il rimanente sarà dato agli esecutori testamentari per
eseguire il testamento del defunto; e se nulla è dovuto alla corona, tutti i
beni mobili saranno considerati proprietà del defunto, tranne le ragionevoli
parti riservate alla moglie e ai suoi figli.
27. Se un uomo libero morrà senza aver fatto testamento, i suoi beni mobili
saranno distribuiti ai parenti ed amici sotto il controllo della chiesa, salvi i
debiti dovuti dal defunto a chiunque.
28. Nessun conestabile o altro ufficiale della corona potrà prendere frumento od
altri beni mobili da alcuno se non pagandoli immediatamente, a meno che non
abbia ottenuto una dilazione per libera volontà del venditore.
29. Nessun conestabile potrà costringere un cavaliere a pagare del denaro in
cambio della guardia al castello, se quello vorrà assumersi personalmente la
custodia o affidarlo a un uomo probo, qualora non possa farlo per un valido
motivo; e se noi lo arruoliamo o lo mandiamo a prestare servizio d'armi, sarà
affrancato dalla custodia per tutto il periodo di durata del servizio presso di
noi.
30. Nessuno sceriffo, ufficiale reale o chiunque altro potrà prendere cavalli o
carri ad alcun uomo libero, per lavori di trasporto, se non con il consenso
dello stesso uomo libero.
31. Né noi né alcun ufficiale reale prenderemo legna per il nostro castello o
per nostra necessità, se non con il consenso del proprietario del bosco.
32. Noi non occuperemo le terre di coloro che sono dichiarati colpevoli di
fellonia per un periodo più lungo di un anno e un giorno, dopo di che esse
saranno restituite ai proprietari del feudo.
33. Tutte le reti di sbarramento per catturare i pesci, che si trovino nel
Tamigi, nel Medway e in qualsiasi altra parte dell'Inghilterra, fuorché lungo le
coste marine, saranno rimosse.
34. Il mandato detto <praecipe> non sarà emesso in futuro per alcuno, in
rapporto ad alcuna proprietà, affinché un uomo libero non possa essere privato
della proprietà prima del giudizio.
35. Che vi sia una sola misura di vino, birra e frumento in tutto il regno; e
cioè il <quarterio> londinese, e un'unica altezza, per panni di diversa (bianca
e rossa) tintura, cioè di un braccio da un bordo all'altro; lo stesso sia per i
pesi e altre misure.
36. Nulla sarà d'ora in poi pagato od accettato per un mandato di inchiesta per
omicidio o ferimento; esso sarà concesso gratuitamente e non sarà negato.
37. Se un uomo possiede una terra per concessione della corona come <feodifirma>,
<sokagio> o <burgagio>, e possiede pure una terra per concessione di un altro
signore contro il servizio di cavaliere, noi non avremo, in virtù di tali <feodifirma>,
<sokagio> o <burgagio>, la tutela del suo erede né della terra che appartiene al
feudo dell'altra persona, a meno che il <feodifirma> non comporti un servizio di
cavaliere. Noi non avremo la tutela dell'erede o della terra di alcuno che egli
possiede per conto di un altro in base ai <piccoli benefici> che egli tiene per
conto della corona, per servizio di pugnali, frecce o simili.
38. Nessun balivo d'ora in poi potrà portare in giudizio un uomo sulla base
della propria affermazione, senza produrre dei testimoni attendibili che ne
provino la veridicità.
39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge,
esiliato o molestato in alcun modo, né noi useremo la forza nei suoi confronti o
demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legale dei suoi pari
e per la legge del regno.
40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la
giustizia.
41. Tutti i mercanti siano salvi e sicuri di uscire dall'Inghilterra e di
entrare in Inghilterra, soggiornare e viaggiare in Inghilterra sia per terra che
per acqua per comprare o vendere, liberi da ingiusta tassa secondo le antiche e
buone consuetudini; eccetto in tempo di guerra e se appartengano ad un paese
nostro nemico; e se tali mercanti si trovassero nel nostro territorio al
principio della guerra, saranno trattenuti, senza alcun danno alle loro persone
ed alle loro cose, fino a quando noi o il nostro primo giudice non saremo
informati in quale modo vengano trattati i nostri mercanti che si trovino nel
paese in guerra con noi; e se i nostri lì sono salvi, altrettanto siano salvi
gli altri nelle nostre terre.
42. D'ora in poi sarà lecito a chiunque uscire ed entrare nel nostro regno,
salvo e sicuro, per terra o per acqua, salva la fedeltà a noi dovuta se non per
un breve periodo in tempo di guerra, per il comune vantaggio del reame; eccetto
quelli che sono stati imprigionati o messi fuori legge secondo le leggi del
regno, e le persone appartenenti ad un paese in guerra con noi, e i mercanti, si
farà come è stato sopra detto.
43. Se alcuno possiede una proprietà in <eskaeta> come gli <honours> di
Wallingford, Nottingham, Boulogne, Lancaster, od altre proprietà <eskaete> che
sono in nostro possesso e che sono baronie, alla sua morte il suo erede ci dovrà
solo il riscatto ed il servizio di cui sarebbe stato debitore verso il barone,
se la baronia fosse stata ancora di proprietà del barone; e noi la terremo nello
stesso modo in cui la teneva il barone.
44. Gli uomini, che vivono al di fuori della foresta, d'ora in poi non dovranno
in futuro venire davanti ai giudici della foresta in seguito ad una citazione
comune, a meno che non siano implicati in un'azione legale o non siano garanti
per qualcuno che sia stato arrestato per reati contro la foresta.
45. Noi nomineremo giudici, conestabili, sceriffi od ufficiali se non coloro che
conoscano la legge del regno e vogliano ben osservarla.
46. I baroni che hanno fondato abbazie e possono provarlo con documenti del
regno d'Inghilterra o per antico possesso, potranno amministrare le dette
abbazie in vacanza dell'abate, com'è loro diritto.
47. Tutti i territori che sono stati dichiarati foreste durante il nostro regno,
perderanno immediatamente tale stato. Lo stesso sarà per le sponde dei fiumi
poste sotto riserva durante il nostro regno.
48. Tutte le cattive consuetudini relative alle foreste e alle riserve, alle
guardie di foreste e di riserve, sceriffi e loro aiutanti, sponde dei fiumi e
loro custodi, siano immediatamente controllate da un comitato di dodici
cavalieri giurati della stessa contea che devono essere eletti ugualmente da un
comitato di uomini probi, ed entro quaranta giorni dal compimento dell'inchiesta
dovranno essere, senza possibilità di revoca, eliminate (lo stesso valga se noi
saremo fuori dell'Inghilterra, purché noi o il nostro primo giudice ne saremo
stati prima informati).
49. Noi restituiremo immediatamente tutti gli ostaggi e le carte consegnatici
dai sudditi inglesi a garanzia della pace e della fedeltà.
50. Rimuoveremo completamente dalle loro cariche i parenti di Gerard de Athée,
d'ora in poi non permetteremo loro di avere più alcun ufficio in Inghilterra. Le
persone in questione sono: Engelard de Cigogné, Peter e Guy, Andrew de Chanceaux,
Guy de Cigogné, Geoffrey de Martigny e i suoi fratelli, Philip Marc con i suoi
fratelli e suo nipote Geoffrey, e tutti i loro seguaci.
51. Non appena la pace sarà restaurata allontaneremo dal nostro regno tutti i
cavalieri stranieri, balestrieri, sergenti, mercenari che sono arrivati con
cavalli e armi con grave danno per il regno.
52. Se qualcuno è stato da noi spossessato o privato senza un legale processo
dei suoi pari, di terre, castelli, delle libertà o dei diritti, immediatamente
glieli restituiremo; e se sorgono casi controversi, essi saranno decisi dal
giudizio dei venticinque baroni cui si fa riferimento sotto relativamente alla
sicurezza della pace. Poi per tutte quelle cose di cui qualcuno è stato
spossessato senza un processo legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re
Enrico o di nostro fratello re Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle
mani di altri sotto la nostra garanzia, noi dovremo avere un termine comunemente
concesso a chi è segnato della croce; eccetto quei casi in cui sia iniziato un
processo o aperta un'inchiesta per nostro ordine, prima della sospensione per la
nostra croce; al nostro ritorno dal pellegrinaggio* o in caso di rinuncia al
pellegrinaggio, immediatamente sarà resa piena giustizia.
*) Ricordiamo che <i crociati> si consideravano <pellegrini> e le crociate erano
considerate pellegrinaggi! Si veda l'articolo. <Veneziani intraprendenti, il
business della prima e quarta crociata>.
53. Avremo ugualmente una proroga (e lo stesso sarà nel rendere giustizia) per
l'eliminazione del vincolo sulle foreste (o per la sua conservazione), qualora
queste siano state afforestate (dichiarate foreste, cioè sottoposte a vincolo
regio ndr) da nostro padre Enrico o da nostro fratello Riccardo, e per la
custodia delle terre che si trovano nel feudo di un altro, la cui custodia
abbiamo avuto fino ad ora a causa di un feudo tenuto per nostro conto da un
terzo, in virtù del servizio di cavaliere; lo stesso sarà infine per le abbazie
fondate nel feudo di altra persona da noi, qualora questa avanzi delle pretese
su di esse; e al nostro ritorno, o nel caso di rinuncia al pellegrinaggio, noi
concederemo piena giustizia a tutte le lagnanze riguardanti queste cose.
54. Nessuno sarà arrestato od imprigionato per la morte di una persona su accusa
di una donna, a meno che la persona morta non sia il marito della donna.
55. Tutte le somme che ci sono state versate ingiustamente ed in contrasto con
la legge del paese, e tutte le ammende da noi esatte indebitamente, saranno
interamente restituite; ovvero saranno sottoposte al giudizio dei venticinque
baroni cui si fa riferimento più sotto, nella clausola della sicurezza per la
pace, o della maggioranza degli stessi, unitamente al predetto Stefano,
arcivescovo di Canterbury, se sarà presente e di quanti altri egli vorrà
condurre con sè. E se non potrà essere presente, la riunione proseguirà senza di
lui; se però uno dei venticinque baroni sarà implicato anche lui in una causa
simile, il suo giudizio sarà escluso ed un altro sarà scelto come sostituto dai
rimanenti venticinque eletti, dopo aver giurato.
56. Se un Gallese sarà stato da noi privato delle terre, della libertà o
qualsiasi altra cosa (in Inghilterra o nel Galles) senza il legale giudizio dei
suoi pari, dovrà immediatamente riavere in restituzione quanto perduto: e se la
questione dovesse essere controversa, sarà decisa nella Marchia dal giudizio dei
suoi pari: per i possedimenti in Inghilterra, secondo la legge dell'Inghilterra
per i possedimenti che si trovano nel Galles con la legge del Galles: per i
possedimenti della Marchia, secondo la legge della Marchia. Lo stesso facciano i
Gallesi con noi e i nostri sudditi.
57. Nel caso in cui un Gallese sia stato privato di qualcosa senza il giudizio
legale dei suoi pari, da parte di nostro padre re Enrico o nostro fratello re
Riccardo, e si trovi in nostro possesso o nelle mani di persone sotto la nostra
garanzia, noi dovremo avere una proroga della durata usualmente concessa ai
segnati della croce a meno che un processo non abbia avuto inizio od una
inchiesta non sia stata aperta per nostro ordine, prima che noi prendessimo la
croce; al nostro ritorno, ovvero all'atto della rinuncia al nostro
pellegrinaggio, renderemo immediatamente piena giustizia secondo le leggi del
Galles e delle regioni suddette.
58. Restituiremo immediatamente il figlio di Llewelyn, gli ostaggi gallesi e
tutte i documenti che ci sono stati dati come pegni per la pace.
59. Noi faremo ad Alessandro, re di Scozia, per quel che riguarda la
restituzione delle sorelle e degli ostaggi e le sue libertà ed i suoi diritti,
nello stesso modo che verso gli altri nostri baroni d'Inghilterra, a meno che,
dai documenti che ricevemmo da suo padre Guglielmo, già re di Scozia, non
risulti che egli debba essere trattato diversamente; e ciò sarà stabilito dal
giudizio dei suoi pari nella nostra corte.
60. Tutte le consuetudini e le libertà suddette che abbiamo concesse nel nostro
regno, e per quanto ci compete, siano osservate da tutti gli uomini del nostro
regno, siano ecclesiastici o laici; le osservino, per quanto ad essi compete,
nei confronti di coloro ad essi soggetti.
61. Poiché noi abbiamo fatto tutte queste concessioni per Dio, per un miglior
ordinamento del nostro regno e per sanare la discordia sorta tra noi ed i nostri
baroni, e poiché noi desideriamo che esse siano integralmente e fermamente (in
perpetuo) godute, diamo e concediamo le seguenti garanzie:
I baroni eleggano venticinque baroni del regno che desiderano, allo scopo di
osservare mantenere e far osservare con tutte le loro forze, la pace e le
libertà che ad essi abbaiamo concesso e che confermiamo con questa nostra carta.
Se noi, il nostro primo giudice, i nostri ufficiali o qualunque altro dei nostri
funzionari offenderemo in qualsiasi modo un uomo o trasgrediremo alcuno dei
presenti articoli della pace e della sicurezza, e il reato viene portato a
conoscenza di quattro dei venticinque baroni suddetti, costoro si presenteranno
di fronte a noi o se saremo fuori dal regno, al nostro primo giudice, per
denunciare il misfatto e senza indugi procederemo alla riparazione.
E se noi o, in nostra assenza, il nostro primo giudice non faremo tale
riparazione entro quaranta giorni dal giorno in cui il misfatto sia stato
dichiarato a noi od a lui, i quattro baroni metteranno al corrente della
questione il rimanente dei venticinque che potranno fare sequestri ai nostri
danni ed attaccarci in qualsiasi altro modo e secondo il loro arbitrio, insieme
alla popolazione del regno, impadronendosi dei nostri castelli, delle nostre
terre, dei nostri beni o di qualsiasi altra cosa, eccettuate la nostra persona,
quella della regina e dei nostri figli; e quando avranno ottenuto la
riparazione, ci obbediranno come prima.
E chiunque nel regno lo voglia può di sua spontanea volontà giurare di obbedire
agli ordini dei predetti venticinque baroni per il conseguimento dei suddetti
scopi, e di unirsi a loro contro di noi, e noi diamo pubblicamente e liberamente
autorizzazione di dare questo giuramento a chiunque lo voglia e non proibiremo a
nessuno di pronunciarlo.
Tutti coloro del paese che per se stessi e di loro spontanea volontà non
vogliano prestare giuramento ai venticinque baroni per danneggiarci o molestarci
insieme a loro, li costringeremo a giurare per nostro ordine, come sopra è stato
detto.
E se qualcuno dei venticinque baroni morisse od abbandonasse il paese o fosse
impedito in qualunque altro modo dall'adempiere le proprie funzioni, gli altri
dovranno eleggere dai predetti venticinque un altro al suo posto, a loro
discrezione, e questi dovrà a sua volta prestare giuramento allo stesso modo
degli altri.
In tutti gli adempimenti di questi venticinque baroni, se dovesse accadere che i
venticinque siano presenti e tra di loro siano in disaccordo su qualcosa o uno
di loro che è stato convocato non vuole o non può venire, ciò che la maggioranza
dei presenti avrà deciso o ordinato, sarà come se avessero acconsentito tutti i
venticinque; e i suddetti venticinque giurino di osservare fedelmente tutte le
cose suddette e di fare tutto ciò che è loro possibile per farle osservare.
E noi non chiederemo nulla, per noi o per altri, perché alcuna parte di queste
concessioni o libertà sia revocata o ridotta; e se qualcosa sarà richiesta, sarà
considerata nulla e invalida e noi non potremo usarla per noi o tramite altri.
62. E ogni malanimo, indignazione e rancore sorti tra noi ed i nostri sudditi,
religiosi e laici, dall'inizio della discordia abbiamo a tutti pienamente
rimesso e perdonato. Inoltre, tutte le trasgressioni arrecate in occasione della
detta discordia, tra la Pasqua del sedicesimo anno del nostro regno, alla
restaurazione della pace, a religiosi e laici, per quanto ci compete, abbiamo
pienamente condonato. Inoltre abbiamo fatto fare per essi delle 1ettere patenti
per testimonianza, del signore Stefano, arcivescovo di Canterbury, del signore
Enrico, arcivescovo di Dublino, dei predetti vescovi e maestro Pandolfo, per la
sicurezza di questa e delle concessioni predette.
63. Per queste ragioni desideriamo e fermamente ordiniamo che la Chiesa
d'Inghilterra sia libera e che i nostri sudditi abbiano e conservino tutte le
predette libertà, diritti e concessioni, bene e pacificamente, liberamente e
quietamente, pienamente e integralmente per se stessi e per i loro eredi, da noi
e dai nostri eredi, in ogni cosa e luogo, in perpetuo, come è stato detto sopra.
Abbiamo giurato, sia da parte nostra sia da parte dei baroni, che tutto ciò che
abbiamo detto sopra in buona fede e senza cattive intenzioni sarà osservato in
buona fede e senza inganno. Ne sono testimoni le summenzionate persone e molti
altri.
Dato per nostra mano nel prato chiamato Runnymede, tra Windsor e Staines, il
quindicesimo giorno di Giugno, diciassettesimo anno del nostro regno.
Storia dell'Inghilterra fino allo scisma
anglicano
|