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Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo |
Leggi il testo integrale della Convenzione
Si tratta di un trattato internazionale attraverso il quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa intendono garantire alcuni diritti dell'uomo e libertà fondamentali, a tutte le persone all'interno della propria giurisdizione. Firmata il 4 novembre del 1950 a Roma, la Convenzione è entrata in vigore nel 1953. Originariamente sono stati creati due organi indipendenti per vigilare sul rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione: la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo (1954) e la Corte europea dei Diritti dell'Uomo (1959). Per far fronte alla sfida della nuova "grande Europa", gli Stati hanno deciso, nel corso del Vertice di Vienna del 1993, di creare una nuova Corte europea dei Diritti dell'Uomo che sostituisce l'antico sistema bipolare. La nuova Corte, organo del Consiglio d'Europa con sede a Strasburgo, è diventata operativa il 1° novembre 1998.
Aperta alla firma dei Paesi membri del Consiglio
dEuropa, a Roma il 4 novembre 1950.
Entrata in vigore : 3 settembre 1953.
La "Convenzione europea dei diritti delluomo" contiene una serie di diritti e libertà fondamentali (diritto alla vita, divieto della tortura, divieto della schiavitù e del lavoro forzato, diritto alla libertà ed alla sicurezza, diritto ad un processo equo, principio di legalità, diritto al rispetto della vita privata e familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà despressione, libertà di riunione e dassociazione, diritto al matrimonio, diritto ad un ricorso effettivo, divieto di discriminazione). Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione [1]. Le Parti contraenti simpegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone rientranti nella loro giurisdizione.
La Convenzione prevede un meccanismo internazionale di controllo. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dalle Parti contraenti, è stata istituita, a Strasburgo, la Corte europea dei Diritti dellUomo. La Corte delibera su ricorsi individuali o su ricorsi interstatuali. Per domanda del Comitato dei Ministri, la Corte può dare anche dei pareri consultivi concernenti linterpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli.
In seguito allentrata in vigore della Protocollo aggiuntivo n. 11 alla Convenzione, il 1° novembre 1998 [2], il meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione è stato modificato. Quale conseguenza delle apportate modifiche tutte le presunte violazioni, da quella data, sono sottoposte direttamente alla Corte. La Corte potrà esaminare i casi o attraverso dei Comitati di tre membri - che possono rigettare allunanimità i ricorsi proposti qualora una tale decisione possa essere presa senza ulteriore esame - o in camere di sette giudici o in una grande camera di diciassette giudici. In genere, le camere decidono sulla ricevibilità e sulla fondatezza dei casi che non possono essere trattati da un comitato. Ma esse possono anche decidere di demandare un caso alla grande camera, spogliandosi così della propria competenza, quando si pone un problema di difficile soluzione di interpretazione della Convezione o dei suoi Protocolli, o quando la decisione di una camera potrebbe essere incompatibile con precedenti sentenze della Corte. In ogni caso, le parti possono opporsi alla decisione della camera di privarsi della competenza.
La Corte è poi a disposizione delle Parti per pervenire ad un regolamento amichevole della controversia nel rispetto dei diritti delluomo così come garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. Le udienze davanti alla Corte sono pubbliche salvo che circostanze eccezionali non inducano la Corte a decidere altrimenti.
Una particolarità della nuova Corte è la possibilità accordata alle parti di ricorrere alla grande camera entro tre mesi dalla pronuncia di una sentenza di una camera. Un comitato di cinque giudici della grande camera decide se accettare la richiesta.
Le parti di un caso devono attenersi alle sentenze della Corte e prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse. Il Comitato dei Ministri vigila affinché le sentenze siano eseguite. Il Segretario Generale può domandare alle Parti di fornire spiegazioni sul modo in cui il loro diritto interno assicura lapplicazione della Convenzione.
Leggi il testo integrale della Convenzione
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Note:
[1] Protocolli no. 1, 4, 6 e 7 alla Convenzione (STE no. 9, 46, 114 et 117).
[2] Il testo della Convenzione è stato emendato conformemente alle disposizione del Protocollo no. 3 (STE no. 45), entrato in vigore il 21 settembre 1970, del Protocollo no. 5 (STE no. 55), entrato in vigore il 20 dicembre 1971 e del Protocollo no. 8 (STE no. 118), entrato in vigore il 1° gennaio 1990, e comprendeva inoltre il testo del Protocollo no. 2 (STE no. 44) che, conformemente al suo articolo 5, paragrafo 3,era parte integrante della Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore il 21 settembre 1970. Tutte le disposizione emendate o aggiunte da questi Protocolli sono state sostituite dal Protocollo no. 11 (STE no. 155), a partire dalla data della sua entrata in vigore il 1° novembre 1998. Da questa date il Protocollo no. 9 (STE no. 140), entrato in vigore il 1° ottobre 1994, è abrogato.
Questo testo è tratto dal sito web del Consiglio d'Europa.