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GLOSSARIO DEL PARLAMENTO
descrizione |
termine |
Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di
un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per
indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può
aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio
nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le
dimissioni del Governo). |
Aggiornamento |
È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del
Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta
esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha
proclamato l'esito della votazione, se un senatore ha dei dubbi su tale
esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se
ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto
evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco
delle porte dell'Aula e chiama tutti i senatori presenti a ripetere il
loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si
noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano
la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a
prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i favorevoli
sono più dei contrari e degli astenuti, o viceversa. Gli atti
parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che
hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa
che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi
prende parte un piccolo numero di senatori. D'altra parte, si ricordi
che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale. |
Alzata di mano
(e controprova) |
È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare prima di ogni votazione
per alzata di mano, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o
la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno
indotto nella sua determinazione. |
Annuncio di voto |
La votazione
nominale con appello ha luogo nelle votazioni sulla o fiducia o sfiducia
al Governo oppure su richiesta di almeno 15 senatori; estratto a sorte
il nome di un Senatore dal quale cominciare l'appello, i Senatori, in
ordine alfabetico, esprimono il loro voto sulla proposta dicendo ad alta
voce «sì» o «no», a seconda che siano favorevoli o contrari, sfilando
davanti al banco della presidenza. L'elenco dei votanti, con
l'indicazione del voto da ciascuno espresso, viene pubblicato nei
resoconti della seduta. |
Appello
nominale |
Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia
(permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti;
l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne
l'esame. In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di
grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche
la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili:
referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni
(attività)). I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione
dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede
referente (che la Costituzione definisce 'normale') è obbligatoria per i
progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati
internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e
consuntivi. |
Assegnazione |
E' il
complesso dei Senatori riuniti in seduta. L'Assemblea si tiene
nell'Aula, ove i Senatori prendono posto secondo il Gruppo parlamentare
di appartenenza: dall'estrema sinistra, rispetto al banco della
Presidenza, attraverso il centro-sinistra, il centro, il centro-destra,
sino all'estrema destra (questa collocazione tradizionale si è a lungo
riflessa nel linguaggio politico corrente). |
Assemblea |
Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento
esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione,
risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del
Governo. |
Atti di indirizzo |
Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento
esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e
interpellanza) sull'attività del Governo. |
Atti di sindacato ispettivo |
Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo
di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi
che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il
resoconto (sommario e stenografico) delle sedute, i bollettini degli
organi collegiali, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, gli stampati
contenenti il testo dei disegni di legge, delle proposte di inchiesta
parlamentare ovvero delle proposte di modifica del Regolamento, le
relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti
conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di
sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche
quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e
che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente
della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vedi
Autorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i
decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante
relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del
CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori). |
Atti parlamentari |
Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono
ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività
istituzionale. I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a
fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche
-inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del
Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta
di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed
elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame.
Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono
inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi
Commissioni (attività)). |
Audizione |
Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in
Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le
sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può
introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del
Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può
entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata
sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune
sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta
dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori
prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la
collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra
rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico
corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche
come sinonimo di Assemblea. |
Aula |
Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica":
indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative
allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto
è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza
del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna. |
Autodichia |
È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera -
previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della
competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di
un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà
personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti
non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la
Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del
mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione
sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il
mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di
corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto
privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di
condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. |
Autorizzazione
all'arresto e ad altri atti di procedura penale |
È il documento giuridico al quale sono riconducibili tutti gli atti di
gestione dell'operatore pubblico, con il quale il Parlamento autorizza
la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno
successivo. In base alla Costituzione, la legge di approvazione del
bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese; di conseguenza,
in ciascun esercizio vengono presentati al Parlamento il disegno di
legge di bilancio, che riporta le spese e le entrate a legislazione
vigente, e il disegno di legge finanziaria, che introduce le correzioni
desiderate alla legislazione vigente. Con il disegno di legge di
bilancio viene approvato anche il bilancio pluriennale, riferito ad un
arco temporale triennale, con il primo anno coincidente con quello del
bilancio annuale di previsione. Il bilancio pluriennale ha solo uno
scopo informativo e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e
ad eseguire spese. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal
Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene
discusso assieme al disegno di legge finanziaria, nell'ambito della
sessione di bilancio. |
Bilancio dello
Stato |
Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei deputati, è
espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella
loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è
ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il
progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese
del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal
Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti
vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione
permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti
delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la
quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili,
l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è
iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha
ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non
spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri. |
Bilancio
interno (del Senato) |
È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività
del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due - tre
settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto
più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua
specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa
data (vedi programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il
numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che
avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti
da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone
all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è
definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula
ciascun Senatore può formulare proposte di modifica, sulle quali decide
l'Assemblea a maggioranza. |
Calendario |
Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così
quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. |
Capigruppo |
Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il 15
novembre di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti
"collegati") con i disegni di legge finanziaria e di bilancio e che
costituiscono, insieme con questi, la cosiddetta "manovra di bilancio".
I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria (DPEF). Affrontano sovente
complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono
esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se
hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono
"collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti
dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di
politica economica (quali indicati appunto nel DPEF). |
Collegati alla
finanziaria (disegni di legge) |
Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge
tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può
decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è
un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un
Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire
l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla
Commissione plenaria. A differenza delle sedute della Commissione, delle
quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari,
Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di
ogni pubblicità. |
Comitato ristretto |
Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la
consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere
considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la
composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni
(vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto
all'esercizio di quelle dell'Aula.
Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e
non.
Le Commissioni permanenti del Senato sono quattordici e hanno
competenza nelle materie per ciascuna indicate:
1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e
dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica
Amministrazione;
2ª Giustizia;
3ª Affari esteri, emigrazione;
4ª Difesa;
5ª Programmazione economica, bilancio;
6ª Finanze e tesoro;
7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo
e sport;
8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª Industria, commercio, turismo;
11ª Lavoro, previdenza sociale;
12ª Igiene e sanità;
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali;
14ª Politiche dell'Unione europea.
Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi
piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre
Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero
possibile di Commissioni.
Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura,
eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che
dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale,
integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di
volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione
(vedi Programmazione dei lavori).
A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato
prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni
storiche denominati: giunte), investiti di funzioni non legislative o di
controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini
dell'organizzazione interna. Sono: la Giunta per il Regolamento; la
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere
eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla
composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì
del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al
termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni
permanenti). All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la
biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha
funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del
Senato).
Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di
costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie
particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e
composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.
Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire
Commissioni d'inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta
sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi
Commissioni bicamerali). |
Commissioni (struttura) |
L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono
svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento
legislativo ovvero si ponga fuori di esso.
Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può
svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):
- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria
competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di
legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni
casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento
del Senato ha determinati effetti procedurali;
- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire"
(tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;
- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la
deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario
l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;
- redigente, ove il testo del disegno di legge è non solo esaminato
ma anche votato in Commissione per singoli articoli, spettando
all'Assemblea la (sola) votazione del provvedimento nel suo complesso.
Il numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato
che per le altre sedi. Alcuni disegni di legge non possono essere
assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del
Regolamento del Senato. Un disegno di legge già assegnato alla sede
referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta
della Commissione unanime e con il consenso del Governo); un disegno di
legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per
espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento
dell'approvazione finale) il governo o un decimo dei componenti
dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.
Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal
caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno
"schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo
deve emanare. Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve,
previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può
emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o della scadenza del
termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).
L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del
procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin
d'indirizzo. Esso si articola in varie forme procedurali, quali
richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in
audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di
affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di
interrogazioni. |
Commissioni (attività) |
Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà
da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi
parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di
proporzionalità. Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità,
una classificazione, gli studiosi distinguono:
- Commissioni di diretta previsione costituzionale. In verità è una
sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la
Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come
lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un
Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti
parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede
consultiva (vedi Commissioni (attività));
- Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le
Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni
d'inchiesta));
- Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo. Istituite con legge,
rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei
riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e
condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi
segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria
Commissione bicamerale il "Comitato parlamentare per i servizi di
informazione e sicurezza e per il segreto di Stato", pur con alcune
specificità funzionali.
A quelle "classiche" sopra indicate, l'esperienza delle ultime
legislature ha aggiunto nuovi tipi:
- Commissioni di progettazione di riforme istituzionali. Nella IX
legislatura, la cd. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la cd.
Commissione De Mita-Iotti; nella XIII legislatura, la cd. Commissione D'Alema,
dal nome dei loro Presidenti. Le prime due sono state istituite con
l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali
di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge
costituzionale;
- Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al
Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di
riforma.
Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di
accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento
in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della
Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le
indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento
o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il
Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone
l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la
decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale
giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione
all'arresto ed ad altri atti di procedura penale). |
Commissioni bicamerali |
Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su
materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una
Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei
vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere
anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi,
sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia
monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria
(vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)). |
Commissioni d'inchiesta |
È la legge con la quale si procede annualmente a recepire
nell'ordinamento interno quelle norme dell'Unione europea che non sono
immediatamente applicabili. Il Regolamento del Senato prevede che venga
esaminata, insieme alla relazione annuale del Governo al Parlamento
sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente
dalla 14a Commissione permanente e, per le parti di rispettiva
competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine
il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la
programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione
comunitaria", in termini peraltro meno stringenti rispetto alla sessione
di bilancio. |
Comunitaria (legge) |
È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto
dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce
periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la
presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente
del Senato nella programmazione dei lavori), nonché per esaminare tutte
le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è
l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato. |
Conferenza dei
Capigruppo |
I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del
Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato,
il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in
congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti
dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato
ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del
numero legale. |
Congedo |
È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che
sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle
mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai
servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato)
e dai Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute; il loro
numero, prefissato in otto, può essere aumentato per tener conto della
proporzione fra i Gruppi e dell'equilibrio fra maggioranza e
opposizione). I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella
seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il
Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia
amministrativa e disciplinare; tra l'altro, autorizza la costituzione di
Gruppi parlamentari aventi meno di dieci iscritti, decide sulle sanzioni
disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti
interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato.
Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in
seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione
dei lavori della stessa. |
Consiglio di
Presidenza |
Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla
ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire
una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue
la consuetudine rispetto alla prassi). Nel diritto parlamentare le
consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme
regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime.
Un'importante consuetudine parlamentare è costituita dalla regola
secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate
nemine contradicente (cioè, se nessuno si oppone). |
Consuetudine |
È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal
calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda
l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la
Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno
dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve
essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i
Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito.
Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento,
il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del
calendario (vedi anche Ostruzionismo). |
Contingentamento dei tempi |
È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta
dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I
regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione
delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti
dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati
sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente
(dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della
precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima
comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di
regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di
ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede
deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in
seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei deputati. |
Convocazione |
A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può
emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di
coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati
molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono
possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo
l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata
prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra,
insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o,
in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni
(attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di
coordinamento eventualmente necessarie (vedi drafting). |
Coordinamento |
In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo
che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente
deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione
(aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime
costituiscono la cosiddetta «copertura finanziaria». |
Copertura
finanziaria |
E' la legge
fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i
diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l'ordinamento dello Stato. |
Costituzione
della Repubblica Italiana |
Abbreviazione corrente, nel linguaggio parlamentare, per disegno di
legge. |
Ddl |
Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di
necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve
essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde
efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della
pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il
disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al
Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di
norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo
altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei
tempi. Sempre in Senato, è prevista una peculiare procedura-filtro,
intesa a verificare la sussistenza dei presupposti straordinari suddetti
e dei requisiti stabiliti (per i decreti-legge) dalla legislazione
vigente. Tale esame è svolto dalla 1ª Commissione permanente (Affari
costituzionali) e dall'Assemblea. |
Decreto-legge |
È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base
ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega).
Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro
il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa,
che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il
Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato
rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale
delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega
prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul
relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per
l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione
procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni
(attività) e Pareri (su atti del Governo)). |
Decreto legislativo |
Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della
decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può
avere una durata massima di 10 minuti, che il Presidente, apprezzate le
circostanze, può estendere a 15 minuti. Possono effettuare dichiarazioni
di voto, inoltre, i Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione
di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero
inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo (vedi anche
Contingentamento dei tempi). |
Dichiarazione
di voto |
Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente
del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale
si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia. Il
Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla
Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per
cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni
all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce
all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso. |
Dichiarazioni programmatiche |
Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine
del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i
Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di
norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione.
Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua
continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore). |
Discussione |
Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su
mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi
termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 20
minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare
tale termine a 60 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo.
Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea
che in Commissione. |
Discussione generale |
Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una
relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può
essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno
cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio
Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza
del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte
di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"),
presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati, sono
stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile, contestualmente
pubblicati nel sito Internet, e di essi è fatta menzione nell'ordine del
giorno generale del Senato. I disegni di legge sono individuati mediante
un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la
Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno
di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un
nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva,
conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive
stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi
Procedimento legislativo). |
Disegno di
legge |
Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di
terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad
un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione
calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel
terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e
vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto
favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del
tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde
(favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il
Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono
automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi
secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi
su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del
Presidente. I singoli voti sono altresì esposti luminosamente in due
tabelloni laterali che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni
a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli
terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali.
L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo
e l'indicazione dei votanti. |
Dispositivo
elettronico di voto |
Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi
e la manovra di finanza pubblica per il quadriennio successivo, alla
luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo
trasmette il DPEF alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; l'esame
parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che
indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e
le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che
verranno attuati con la finanziaria. Nel DPEF vengono indicati i disegni
di legge collegati alla finanziaria. |
Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) |
Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la
tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente
normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità
semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e
coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai
riferimenti normativi. Con il crescere della complessità della
legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente
importanza. I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del
Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per
la redazione dei testi normativi", la cui applicazione ai disegni di
legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche
Coordinamento). |
Drafting |
Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di
una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto,
dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di
legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma
stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che
decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e
ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non
contrastanti con deliberazioni già adottate). Nell'esame e nella
votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso,
partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo
originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti. Possono
essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti
subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso.
Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono
risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso
in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o
preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati).
Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello
stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro
Senatore lo fa proprio. |
Emendamento |
Costituisce fatto personale per un Senatore l'essere censurato nella
propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni
contrarie a quelle espresse. In questo caso, può domandare la parola per
fatto personale. Ove il Presidente ravvisi la sussistenza della
fattispecie, concede la parola al richiedente in fine seduta. Colui che
ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di
parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole
da lui pronunziate. |
Fatto
personale |
È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo
e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le
Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione
motivata, votata per appello nominale. La fiducia iniziale deve essere
ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito
dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del
Consiglio. Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica
all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la
"questione"di fiducia. La questione di fiducia non può essere posta
sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto
attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere. La
mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un
decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla
sua presentazione. |
Fiducia |
È la legge con la quale, ogni anno, possono apportarsi modifiche ed
integrazioni a disposizioni legislative che hanno riflesso sul bilancio
dello Stato, delle aziende autonome e degli enti che si ricollegano alla
finanza statale. Il disegno di legge finanziaria viene presentato dal
Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene
discusso assieme a quello del bilancio annuale di previsione,
nell'ambito della sessione di bilancio. La legge finanziaria - oltre a
stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
dello Stato (vedi anche Documento di programmazione
economico-finanziaria) - dispone annualmente la manovra economica
destinata a governare il Paese (vedi Collegati alla finanziaria). |
Finanziaria (legge) |
È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può
essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la
rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato.
Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di
modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di
interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del
Senato (vedi Commissioni (struttura)). |
Giunta per il
Regolamento |
È un organo collegiale composto di ventitré Senatori, cui è assegnato il
compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori
ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di
incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di
autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della
libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di
autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in
cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad
altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di
autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni
dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un
nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi
Commissioni(struttura)). |
Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari |
E' composta di
ventiquattro senatori ed ha competenza generale sulle materie
direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee
ed alla attuazione degli accordi comunitari. |
Giunta per gli
affari delle Comunità Europee |
È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine
istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della
richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione,
di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le
indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni,
comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono
costituire oggetto di dibattito. |
Giurì d'onore |
Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato
dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della
sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne. I membri
del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato, ma
possono votare solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di
Gruppo nelle Commissioni permanenti. In Aula siedono in un apposito
banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare
ogni volta che lo richiedano. Durante l'esame dei disegni di legge, in
Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano
agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del
Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni
programmatiche,Fiducia). |
Governo |
I Gruppi parlamentari riuniscono i senatori in base alla loro
appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione
parlamentare dei partiti politici (anche se non sempre vi è precisa
corrispondenza fra partiti presenti nel Paese e Gruppi parlamentari).
Ciascun Senatore ha l'obbligo di appartenere ad un Gruppo; coloro che
non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun Gruppo confluiscono nel
Gruppo Misto. Ogni Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori.
I Senatori che guidano il Gruppo (c.d. Capigruppo) compongono la
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un
ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni
parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi
Programmazione, Dichiarazione di voto). |
Gruppi
parlamentari |
È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la
Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del
Parlamento. L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella
quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del
Presidente), sia ai suoi membri. Questi ultimi non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità).
Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in
detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà)
senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo
che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di
flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto;
l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per
sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come
perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità
(vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale).
Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al
Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la
decisone finale compete all'Assemblea. Tra le prerogative parlamentari,
a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più
l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di
un parlamentare a un procedimento penale. |
Immunità |
Secondo
l'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste
su materie di pubblico interesse. All'uopo istituisce una Commissione,
che deve essere formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
gruppi. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali,
ossia formate da deputati e senatori. Le Commissioni bicamerali
d'inchiesta sono ordinariamente costituite con legge. Le Commissioni
d'inchiesta, sia istituite da una sola Camera che bicamerali, procedono
alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. |
Inchiesta |
Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria
competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini
conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti.
A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute
nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti
nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali,
rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private,
di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni
(attività)). A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un
documento, che viene stampato e distribuito (vedi Atti parlamentari). Se
anche la Camera dei deputati dispone un'indagine sulla stessa materia,
il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le
Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente. |
Indagine
conoscitiva |
Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per
l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al
Governo,al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori;(vedi
anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed
al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). |
Iniziativa
legislativa |
È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla
Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più
Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su
questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le
interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le
interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti
connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per
non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo
(Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha
facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un
particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del
giorno (della seduta) entro un breve termine delle interpellanze
sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di
Gruppo. |
Interpellanza |
È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto
all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore
può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o
spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve
presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e
può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso
la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata
per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene
data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale
dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per
ogni settimana) o nella Commissione competente per materia.
L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o
meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare
procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto
question time. |
Interrogazione |
Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo
immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia
rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per
il tramite dei rappresentanti eletti. Sono istituti di democrazia
diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o
parziale di una legge o di un atto avente valore di legge; il referendum
costituzionale,che può inserirsi nel processo di approvazione di una
legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione.
L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di
democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia
rappresentativa. |
Istituti di democrazia diretta |
Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali
che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o
qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere
prima di giungere alla votazione definitiva. |
Iter |
Nel linguaggio comune si intende per legge una norma (o l'insieme delle
norme) che regolano uno o più aspetti della vita sociale ("il rispetto
della legge"). In senso più ristretto il termine denota normalmente la
legge "ordinaria", vale a dire l'identico testo normativo approvato
dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica ed infine
pubblicato (vedi Procedimento legislativo). Il termine "legge" è spesso
circostanziato, per lo più da aggettivi, per distinguere diversi tipi di
legge, qualificandoli a seconda dell'organo che li adotta, del loro
contenuto, della forza che è loro propria. Così vi sono leggi
costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi
regionali (approvate dalla Regione), leggi finanziarie e di bilancio,
leggi-delega (vedi Decreti legislativi), decreti-legge. |
Legge |
Si tratta di
leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a
differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento
con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa
Costituzione. |
Legge
costituzionale e Legge di revisione costituzionale |
E' un
provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il
Governo deve attenersi nell'emanare un determinato decreto legislativo. |
Legge delega |
Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e
l'altra. È pari a cinque anni, salvo l'ipotesi di anticipato
scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica. |
Legislatura |
Il termine "maggioranza" indica,nel linguaggio politico, quel numero di
parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo. In
senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che
sono necessari per adottare una deliberazione: tale numero deve essere
pari almeno alla metà più uno dei senatori presenti (vedi Numero
legale). Al Senato non basta che i Senatori favorevoli superino i
contrari, ma occorre che superino la somma dei senatori che esprimono
voto contrario e di quelli che dichiarano la propria astensione. Al
Senato, infatti, i Senatori che si dichiarano astenuti sono considerati
presenti, a differenza della Camera dove sono considerati presenti solo
i deputati che esprimono voto favorevole o contrario. Ciò comporta che,
per non prendere parte alla votazione, i Senatori devono uscire
dall'Aula. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In casi
esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze
speciali. |
Maggioranza |
Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla
maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). Tra le maggioranze
speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più
uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o
per la modifica del Regolamento del Senato e per la seconda
deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge); se quest'ultima
è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai
2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum
(vedi Istituti di democrazia diretta). |
Maggioranze speciali o qualificate |
È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla
Costituzione,in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto
rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza
vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno
eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali sono candidati. Dal
divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è
responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di
rielezione. Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si
coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari. |
Mandato imperativo (divieto di) |
È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere, con il
quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti
approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del
Parlamento, nel caso di navette,l'avvenuta approvazione di un disegno di
legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato). |
Messaggio (dei Presidenti delle Camere) |
La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.
In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di
una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato. In tal caso
le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche
rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che
in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge. Si segue, per
obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte
le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la
discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Se le Camere
approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento
legislativo).
Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il
messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento, per
richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo.
Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere
sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno. Entrambi i messaggi
hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le
Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito
Internet non appena ricevuti. |
Messaggio (del Presidente della Repubblica) |
Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico
avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della
determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo. |
Missione |
È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul
rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento,
presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati
aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a
deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli
strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del
giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo,
impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella
mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di
Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento
abbreviato. Mozioni,interpellanze e interrogazioni relative a questioni
identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica
discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al
Governo. |
Mozione |
Termine francese con il quale, nell'ambito del procedimento legislativo,
si indica il passaggio da una Camera all'altra di un disegno di legge
più volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del
Parlamento in un'identica formulazione. |
Navette |
Numero di senatori presenti che è richiesto affinché l'Assemblea o le
Commissioni possano validamente deliberare. In particolare, è necessario
che sia presente la metà più uno dei Senatori (escludendo dal computo i
Senatori in congedo e quelli assenti per incarico avuto dal Senato o in
ragione della loro carica di Ministro). La sussistenza del numero legale
è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per alzata di mano,
dodici Senatori non ne chiedano la verificazione, nel qual caso il
Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante
il dispositivo elettronico di voto. Se il Senato non è in numero legale,
il Presidente sospende la seduta per almeno venti minuti. Quattro
mancanze del numero legale consecutive comportano la fine della seduta.
L'accertamento del numero dei presenti può essere altresì disposto dal
Presidente del Senato prima della votazione di una proposta per la cui
approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei
componenti del Senato. Anche per le sedute delle Commissioni è prevista
la verifica del numero legale, con modalità diverse. |
Numero legale |
Il termine "ordine del giorno" designa tre diversi documenti del tutto
differenti fra loro e per questo è talvolta fonte di qualche equivoco:
Ordine del giorno della seduta. L'ordine del giorno di ogni seduta
(dell'Assemblea e delle Commissioni) è quel documento, stampato su carta
e diffuso anche nel sito Internet, che indica il giorno e l'ora di
svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno
discussi nel corso della seduta e il loro ordine di esame. Viene
diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la
convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un
essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori;
infatti l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la
discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono
consentite solo con speciali cautele.
Ordine del giorno generale. L'ordine del giorno generale è invece
l'elenco di tutti i disegni di legge ed i documenti presentati al
Senato, con il relativo stato di avanzamento dei lavori; viene
periodicamente pubblicato in un grosso volume ed è disponibile nel sito
Internet.
Ordine del giorno (atto di indirizzo). In una terza accezione, l'ordine
del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre
con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita
il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo
- normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione
è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a
circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale,
impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada
interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se
intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua
accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate;
il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia
votato. |
Ordine del
giorno |
Al fine di
renderne quanto più possibile razionale ed efficace lo svolgimento,
l'attività del Senato è organizzata mediante programmi e calendari o
mediante schemi dei lavori. I primi, predisposti ogni due mesi, elencano
i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo
considerato e ne indicano eventualmente l'ordine di priorità. I
calendari, formati sulla base dei programmi, specificano l'attuazione,
con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma
mensili, indicando il numero e la data delle singole sedute
dell'Assemblea con le indicazioni degli argomenti da trattare. Gli
schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare in una settimana,
nel caso in cui non si raggiunga accordo sul programma di più lungo
periodo. In genere il programma e il calendario dei lavori diventano
definitivi con l'approvazione unanime da parte della Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari, in caso contrario decide
l'Assemblea, la quale delibera anche sullo schema dei lavori. Sulla base
del calendario o dello schema dei lavori viene, infine, stabilito l'
ordine del giorno della seduta. |
Organizzazione
dei lavori |
Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze
attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal
Regolamento: ad esempio la continua richiesta della verifica del numero
legale, la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e
Votazione nominale), la presentazione di articoli aggiuntivi,
emendamenti e subemendamenti a cascata,l'iscrizione in massa a parlare,
ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e
delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un
disegno di legge o di altra deliberazione. Si parla anche di un
"ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da
questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi.
Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di
accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi. |
Ostruzionismo |
Giudizi, di norma brevi e sintetici, che le Commissioni permanenti o le
Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro
competenza,in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni
competenti per materia. Si parla in questo caso di attività "in sede
consultiva" (vedi Commissioni(attività)). I pareri possono essere
favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o
favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure
contrari. I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal
Regolamento,scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la
Commissione competente nel merito può procedere all'esame del
provvedimento. I pareri di norma non vincolano la Commissione
destinataria; fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1a (Affari
Costituzionali), 2ª(Giustizia), 5a (Bilancio) e 14ª(politiche
dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione
di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito
dell'iter. |
Pareri (su disegni di legge) |
In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga
espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è
prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su
tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio
della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono
comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti
legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal
caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o
schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i
Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma
talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali)
le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi
Commissioni (attività), Commissioni bicamerali). |
Pareri (su atti del Governo) |
Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati, formata da 630
deputati, e dal Senato della Repubblica,formato da 315 senatori, ai
quali vanno aggiunti i senatori a vita nominati dal Presidente della
Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza
del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato. Le due
Camere,entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto e
dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo perfetto,
si differenziano nella composizione e nei criteri di elezione. I
senatori, infatti,sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25°
anno di età e, per essere eletti, devono aver compiuto il 40°anno,
mentre per l'elezione dei deputati tali limiti sono abbassati,
rispettivamente, al 18° e al 25° anno d'età. Il Senato è eletto su base
regionale e cioè i seggi, tranne i sei assegnati alla circoscrizione
Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro
popolazione. Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato,
durano in carica cinque anni,corrispondenti alla durata della
legislatura. Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del
Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, il proprio Regolamento. |
Parlamento |
Il Parlamento si riunisce in seduta comune esclusivamente nei casi
tassativamente indicati dalla Costituzione,tra i quali rientrano
l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo
dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa
in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai
delegati delle Regioni,elegge il Presidente della Repubblica, chiamato
poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce
in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli
della Camera. |
Parlamento in seduta comune |
Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, ma ormai di
limitato rilievo, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi
o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può
indirizzare alle Camere. Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato
in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette
alla Commissione competente per materia, che può esaminarle. L'esito
delle petizioni viene comunicato al presentatore. |
Petizione |
Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento
di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi. La
prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata
spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza
a casi analoghi. Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento
concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà. |
Prassi |
La questione
pregiudiziale, cioè la richiesta di non discutere un determinato
argomento iscritto all'ordine del giorno, può essere presentata da un
Senatore prima dell'inizio della discussione, ma il Presidente ha
facoltà di ammetterla anche se questa è iniziata, qualora essa sia
giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. La
questione pregiudiziale, al pari di quella sospensiva, ha carattere
incidentale, nel senso che la discussione non può proseguire se non dopo
che l'Assemblea si sia pronunciata su di essa. |
Pregiudiziale |
Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i
suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni,
stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone
quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla
base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri
previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e
prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni
del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa
adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al
pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la
maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la
maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche
nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio
tra i senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità
risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età. |
Presidente del Senato |
Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di
una legge. Le fasi parlamentari sono, di regola: la presentazione del
disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa); l'assegnazione alla
Commissione (permanente o speciale) competente per materia(vedi
Commissioni (attività)), la discussione in Commissione, la discussione e
l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato
assegnato alla Commissione in sede deliberante), la trasmissione del
testo all'altra Camera,l'approvazione da parte di quest'ultima nella
medesima formulazione, ovvero la modifica e il rinvio al primo
ramo(Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai
due rami. Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della
Repubblica (salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del
Presidente della Repubblica)) e la successiva pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. Rispetto al procedimento
ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di
legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni
di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento,
Emendamenti, Messaggio, Relazione).
Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di
revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, che
debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi, ed essere
approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea
nella seconda votazione. |
Procedimento legislativo
|
È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed
indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno
partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e,
se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione
(questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano). |
Processo verbale |
Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di
legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e
proposta di legge, di altro tipo di iniziativa.
Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le
iniziative legislative. |
Progetto di
legge |
I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati
secondo il metodo della programmazione. Gli strumenti di programmazione
sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del
giorno (della seduta). Il programma definisce una cornice di massima
delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i
principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai
Gruppi dell'opposizione. Il calendario ne specifica l'attuazione, con
eventuali integrazioni. Programma e calendario dei lavori sono decisi
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati
all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può
modificarli (a maggioranza). Sulla base del calendario, infine, il
Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute. Anche
per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi
Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria
dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel
calendario dell'Assemblea. |
Programmazione dei lavori |
Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza
dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono
pubblicati (in tempo reale nel sito Internet e il giorno dopo su carta)
il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari oratori e
le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra
parola per parola l'andamento della discussione. In allegato al
resoconto (sia in rete che su carta) sono riportati i testi esaminati in
seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni
qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e
trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo. La
pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del
pubblico alle sedute in apposite tribune e con la trasmissione
televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare. In
taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui
canali televisivi terrestri. La pubblicità dei lavori delle Commissioni
è assicurata mediante la pubblicazione (su carta e su Internet) di un
riassunto dei lavori e, per certe procedure, dei resoconti stenografici,
nonché, in taluni casi,mediante riprese televisive a circuito chiuso;
alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei. Nel
sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Assemblea e
Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi
dei termini essenziali della seduta (vedi Atti parlamentari). |
Pubblicità dei lavori |
Il termine inglese indica il tempo dedicato alle interrogazioni a
risposta immediata. Al Senato periodicamente parte di una seduta è
dedicata allo svolgimento di queste interrogazioni, consistenti in una
semplice domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun
commento, su materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il Senatore interrogante ha un
minuto per illustrare la sua domanda; il rappresentante del Governo ha
tre minuti per rispondere al quesito a cui, a sua volta, l'interrogante
può replicare per tre minuti. Il Presidente alterna le domande di
Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni. |
Question time |
È la richiesta di non procedere alla discussione di un disegno di legge
iscritto all'ordine del giorno (della seduta) e può essere presentata da
un Senatore prima che abbia inizio la discussione generale; il
Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito,
qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio
dell'esame. La questione pregiudiziale, al pari della questione
sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione
non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunziata su di
essa. |
Questione pregiudiziale |
È la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato
argomento iscritto all'ordine del giorno (della seduta) venga rinviata;
ha carattere incidentale ed è disciplinata allo stesso modo della
questione pregiudiziale. |
Questione sospensiva |
Indica il numero minimo di componenti, di voti o di votanti necessaria
affinché un collegio sia regolarmente costituito oppure una
deliberazione o un'elezione siano valide(vedi Numero legale,
Maggioranza). |
Quorum |
Sono
provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie
nei limiti stabiliti dalla legge. Il regolamento governativo è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Il regolamento
ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto
Ministeriale (D.M.). |
Regolamenti |
È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina,
assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle
funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza
assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia
delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai
Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento
contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del
Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non
va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti
normative subordinate alla legge. |
Regolamento (del Senato e della Camera) |
È il senatore o il deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre)
delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di
legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è
una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere
(in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti
presentati,analogamente al rappresentante del Governo. Al termine
dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo
eccezioni,si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione -
perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la
presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato. |
Relatore |
È un atto parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito
internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di
legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni
(attività)). È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il
testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte
dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di
partenza), preceduto da una relazione illustrativa. In allegato sono
riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle
Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal
numero del disegno di legge seguito da -A. |
Relazione di maggioranza |
È un atto parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito
internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di
legge, presentato da un senatore dell'opposizione, senza particolari
formalità. La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione
contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche
più d'una e,in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di
legge seguito da -A-bis, -ter,ecc.. |
Relazione di minoranza |
Il fascicolo stampato del resoconto è il tradizionale strumento di
pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica
dell'Assemblea vengono sempre pubblicati, di norma il giorno successivo,
il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari oratori e
le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che riporta
parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono
riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni
presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto
delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome
di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo
svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni
permanenti,nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La
rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari:
oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in
tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso. |
Resoconto |
Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad
attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di
tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente
infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o
pronuncino parole sconvenienti. |
Richiami |
È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono
esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in
discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra
taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad
esempio sul Documento di programmazione economico-finanziaria), mentre
le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente
deferiti dal Presidente del Senato. |
Risoluzione |
È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine
della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine
(scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla
Costituzione. Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio)
fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento. |
Scioglimento delle Camere |
È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo
senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei
contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve
essere richiesta da almeno venti Senatori in Assemblea e cinque in
Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali
materie (come i diritti e le libertà fondamentali o la tutela di
minoranze) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene
effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono
sempre effettuate a scrutinio segreto - come è ovvio - le votazioni
riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione
del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e
di altri organi collegiali). |
Scrutinio
segreto |
È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea,
Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato
o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore
segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e
dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali
altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto
dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di
questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di
ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di
quella successiva. Le sedute - che possono essere due o anche tre in uno
stesso giorno, distinguendosi in antimeridiane, pomeridiane e notturne -
recano,legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi
Pubblicità dei lavori). |
Seduta |
È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del
Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del
Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al
quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici. |
Segretario Generale del Senato |
È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di
approvazione del bilancio e di legge finanziaria. Tale sessione ha la
durata massima di quaranta giorni in prima lettura, quando i documenti
di bilancio sono presentati al Senato (presso la Camera il termine è di
quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in
seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima
lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere
altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A
questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di
legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che
siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. |
Sessione di
bilancio |
La questione
sospensiva, cioè la richiesta che la discussione o la deliberazione su
un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno venga rinviata,
è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale e ha, al
pari di questa, carattere incidentale. |
Sospensiva |
Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole
disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano
discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa.
Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che
seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge
originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis. |
Stralcio |
E' una
raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. E'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). |
Testo Unico |
La Commissione in sede referente, redigente o deliberante (vedi
Commissioni (attività)) può esaminare congiuntamente più disegni di
legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato.
Nei primi due casi il testo unificato viene trasmesso all'Assemblea come
testo della Commissione, mediante la relazione di maggioranza; nel terzo
caso è senz'altro trasmesso all'altro ramo con il messaggio. |
Testo unificato |
Il Regolamento parla di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano
scarso riscontro nella pratica. L'Assemblea può decidere di inserire nel
calendario nuovi argomenti urgenti, su proposta del Presidente o su
domanda del Governo o di otto Senatori. Limiti più severi riguardano la
possibilità di passare all'esame di un argomento che non figura
all'ordine del giorno (della seduta). Un altro caso - che trova
fondamento addirittura nella Costituzione - attiene alla dichiarazione
di urgenza sull'iter di determinati disegni di legge. Tale dichiarazione
può essere richiesta dal proponente del disegno di legge, dal Presidente
della commissione competente o da otto Senatori e comporta il
dimezzamento di tutti i termini procedurali. Infine, l'interrogante o il
Governo possono chiedere che per una interrogazione sia riconosciuto il
carattere d'urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale
può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno
successivo. |
Urgenza |
Di ogni seduta
viene redatto il processo verbale, documento che attesta gli atti e le
deliberazioni della seduta medesima ed indica l'oggetto delle
discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo
verbale viene letto all'inizio della seduta successiva e, se non vi sono
osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando
occorre, ha luogo per alzata di mano). |
Verbale |
È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di
ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia
definitiva alla proclamazione dell'eletto. L'istruttoria viene
effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità
del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o
incompatibilità. La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può
decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla
carica di senatore (o deputato). |
Verifica dei poteri |
I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se
comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio
segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il
singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano
e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle
votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo
elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo). |
Votazione |
È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun senatore e
implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il
suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più
solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia
o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che
viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i
Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto, sfilando sotto il
banco della Presidenza. Una variante di più rapida attuazione e di uso
molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
effettuata solo mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere
chiesta da 15 Senatori ed è imposta dal Regolamento del Senato per le
più importanti votazioni, come il voto finale sulle leggi di maggiore
rilievo. In entrambi i casi l'elenco dei votanti, con l'indicazione del
voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. |
Votazione nominale
|
www.senato.it |