Glossario del Parlamento

LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE


GLOSSARIO DEL PARLAMENTO

descrizione termine
Indica tradizionalmente il differimento ad un'altra data dei lavori di un collegio. Nel lessico parlamentare corrente il termine è usato per indicare il periodo di sospensione dei lavori parlamentari, che può aversi sia per la normale programmazione dei lavori stessi (ad esempio nelle ferie estive), sia per eventi non pianificabili (ad esempio le dimissioni del Governo). Aggiornamento
È la forma di votazione palese impiegata di norma dall'Assemblea del Senato: su invito del Presidente, i Senatori favorevoli ad una proposta esprimono il proprio voto alzando la mano. Dopo che il Presidente ha proclamato l'esito della votazione, se un senatore ha dei dubbi su tale esito può chiedere la controprova. A questo punto il Presidente, se ritiene che effettivamente l'esito della votazione non sia del tutto evidente al di là di ogni ragionevole dubbio, ordina l'immediato blocco delle porte dell'Aula e chiama tutti i senatori presenti a ripetere il loro voto, questa volta mediante il dispositivo elettronico di voto. Si noti che la votazione per alzata di mano e la controprova non comportano la verifica del numero legale (che si presume sempre esserci, fino a prova contraria): il Presidente si limita ad accertare se i favorevoli sono più dei contrari e degli astenuti, o viceversa. Gli atti parlamentari non riportano né il numero né il nome dei Senatori che hanno votato, ma solo l'esito del voto. In concreto, questo significa che la votazione per alzata di mano è perfettamente valida anche se vi prende parte un piccolo numero di senatori. D'altra parte, si ricordi che è sempre possibile chiedere la verifica del numero legale. Alzata di mano (e controprova)
È la dichiarazione che ciascun Senatore può fare prima di ogni votazione per alzata di mano, annunciando soltanto se è favorevole o contrario, o la propria astensione, ma senza specificare i motivi che lo hanno indotto nella sua determinazione. Annuncio di voto
La votazione nominale con appello ha luogo nelle votazioni sulla o fiducia o sfiducia al Governo oppure su richiesta di almeno 15 senatori; estratto a sorte il nome di un Senatore dal quale cominciare l'appello, i Senatori, in ordine alfabetico, esprimono il loro voto sulla proposta dicendo ad alta voce «sì» o «no», a seconda che siano favorevoli o contrari, sfilando davanti al banco della presidenza. L'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto da ciascuno espresso, viene pubblicato nei resoconti della seduta. Appello nominale
Il Presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame. In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva (vedi Commissioni (attività)). I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce 'normale') è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Assegnazione
E' il complesso dei Senatori riuniti in seduta. L'Assemblea si tiene nell'Aula, ove i Senatori prendono posto secondo il Gruppo parlamentare di appartenenza: dall'estrema sinistra, rispetto al banco della Presidenza, attraverso il centro-sinistra, il centro, il centro-destra, sino all'estrema destra (questa collocazione tradizionale si è a lungo riflessa nel linguaggio politico corrente). Assemblea
Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di indirizzo politico (mozione, risoluzione, ordine del giorno (atto di indirizzo)) sull'attività del Governo. Atti di indirizzo
Rientrano in questa nozione gli atti mediante i quali il Parlamento esercita la propria funzione di controllo (interrogazione e interpellanza) sull'attività del Governo. Atti di sindacato ispettivo
Rientrano nella nozione i documenti elaborati in Parlamento con lo scopo di certificare e rendere pubblica l'attività svolta dai diversi organi che lo costituiscono. Vi sono compresi: il processo verbale, il resoconto (sommario e stenografico) delle sedute, i bollettini degli organi collegiali, i messaggi dei Presidenti di Assemblea, gli stampati contenenti il testo dei disegni di legge, delle proposte di inchiesta parlamentare ovvero delle proposte di modifica del Regolamento, le relazioni presentate all'Assemblea da Giunte e Commissioni, i documenti conclusivi di indagini conoscitive svolte dalle Commissioni, gli atti di sindacato ispettivo. Inoltre sono considerati atti parlamentari anche quelli che nascono fuori dalle Camere, ma che sono ad esse destinati e che queste pubblicano come propri documenti: i messaggi del Presidente della Repubblica, le domande di autorizzazione a procedere (vedi Autorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale), i decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti e le tante relazioni (del Governo, della Banca d'Italia, della Corte dei Conti, del CNEL, ecc.) previste da numerose leggi (vedi Pubblicità dei lavori). Atti parlamentari
Attraverso l'audizione di determinati soggetti le Commissioni possono ottenere informazioni utili per lo svolgimento della propria attività istituzionale. I rappresentanti del Governo possono essere chiamati a fornire informazioni o chiarimenti su questioni - anche politiche -inerenti a materie di propria competenza. Inoltre, per il tramite del Ministro competente, la Commissione può ottenere l'intervento in seduta di singoli funzionari ed amministratori, per acquisire informazioni ed elementi tecnici e amministrativi inerenti alle questioni al suo esame. Audizioni di Ministri, funzionari, amministratori o esperti possono inoltre essere richieste nell'ambito di un'indagine conoscitiva (vedi Commissioni (attività)). Audizione
Indica il locale, a forma di emiciclo, in cui il Senato si riunisce in Assemblea (anche le Commissioni dispongono di proprie aule per le sedute). Durante le sedute nessuna persona estranea al Senato può introdursi o essere ammessa nell'Aula, con l'eccezione dei membri del Governo, anche se non sono Senatori. La stessa forza pubblica non può entrarvi, se non per ordine del Presidente e soltanto dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Il pubblico è ammesso nelle tribune sovrastanti l'Aula, secondo regole stabilite dal Presidente su proposta dei Senatori Questori (vedi Consiglio di Presidenza). I Senatori prendono posto in Aula secondo i Gruppi parlamentari di appartenenza: la collocazione dei Gruppi all'interno dell'Aula - da sinistra a destra rispetto al banco della Presidenza - si riflette nel linguaggio politico corrente. Il termine è spesso impiegato, nel lessico parlamentare, anche come sinonimo di Assemblea. Aula
Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna. Autodichia
È la deliberazione con la quale l'Assemblea del Senato o della Camera - previo esame della richiesta dell'autorità giudiziaria da parte della competente Giunta, al Senato denominata Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - consente che vengano eseguiti, nei confronti di un parlamentare, atti giudiziari che lo privano della sua libertà personale o comunque la limitano. In assenza di autorizzazione tali atti non sono eseguibili, in quanto i parlamentari godono di immunità che la Costituzione riconosce loro a salvaguardia della libera esplicazione del mandato. Gli atti che non possono essere eseguiti senza autorizzazione sono l'arresto (o diversa forma di privazione della libertà), il mantenimento in detenzione, la perquisizione personale o domiciliare, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, il sequestro di corrispondenza. Invece non vi è necessità di autorizzazione se l'atto privativo della libertà personale deriva da una sentenza irrevocabile di condanna o dal fatto che il parlamentare è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale
È il documento giuridico al quale sono riconducibili tutti gli atti di gestione dell'operatore pubblico, con il quale il Parlamento autorizza la riscossione delle entrate e l'esecuzione delle spese per l'anno successivo. In base alla Costituzione, la legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese; di conseguenza, in ciascun esercizio vengono presentati al Parlamento il disegno di legge di bilancio, che riporta le spese e le entrate a legislazione vigente, e il disegno di legge finanziaria, che introduce le correzioni desiderate alla legislazione vigente. Con il disegno di legge di bilancio viene approvato anche il bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale triennale, con il primo anno coincidente con quello del bilancio annuale di previsione. Il bilancio pluriennale ha solo uno scopo informativo e non comporta autorizzazione a riscuotere entrate e ad eseguire spese. Il disegno di legge di bilancio viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene discusso assieme al disegno di legge finanziaria, nell'ambito della sessione di bilancio. Bilancio dello Stato
Il bilancio interno del Senato, come quello della Camera dei deputati, è espressione dell'autonomia contabile che caratterizza i due rami nella loro qualità di organi costituzionali. Tale forma di autonomia è ritenuta tradizionalmente funzionale all'indipendenza del Parlamento. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato sono predisposti dai Senatori Questori e deliberati dal Consiglio di Presidenza su relazione dei Questori stessi. Tali atti vengono successivamente trasmessi al Presidente della 5ª Commissione permanente (bilancio), il quale li esamina insieme con i Presidenti delle altre Commissioni permanenti e ne riferisce all'Assemblea, la quale discute ed approva i due documenti. Per motivi contabili, l'ammontare delle spese destinate al funzionamento delle Camere è iscritto nel bilancio generale dello Stato, entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte costituzionale ha ribadito l'autonomia contabile di Camera e Senato, stabilendo che non spetta alla Corte dei conti il controllo sui loro tesorieri. Bilancio interno (del Senato)
È di fatto il più importante strumento di programmazione dell'attività del Senato, che definisce in concreto, di norma nell'arco di due - tre settimane, le modalità di attuazione del programma, solitamente molto più generico; ha quindi grande rilievo politico, poiché individua specificamente gli argomenti che l'Assemblea discuterà entro una certa data (vedi programmazione dei lavori). Il calendario indica infatti il numero, la data e l'ora di inizio e fine delle singole sedute che avranno luogo nel periodo considerato, con l'indicazione degli argomenti da trattare. È predisposto dal Presidente del Senato, che lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Se la Conferenza raggiunge l'unanimità, il calendario è definitivo; se invece il calendario è approvato a maggioranza, in Aula ciascun Senatore può formulare proposte di modifica, sulle quali decide l'Assemblea a maggioranza. Calendario
Nel corrente linguaggio parlamentare e giornalistico, si indica così quell'importante organo parlamentare ufficialmente denominato Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Capigruppo
Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il 15 novembre di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con i disegni di legge finanziaria e di bilancio e che costituiscono, insieme con questi, la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali (sanità, previdenza, ecc.) e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DPEF). Collegati alla finanziaria (disegni di legge)
Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria. A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità. Comitato ristretto
Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni (vedi Commissioni (attività)), preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula.

Una prima, fondamentale distinzione è tra Commissioni permanenti e non.

Le Commissioni permanenti del Senato sono quattordici e hanno competenza nelle materie per ciascuna indicate:

1ª Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione;
2ª Giustizia;
3ª Affari esteri, emigrazione;
4ª Difesa;
5ª Programmazione economica, bilancio;
6ª Finanze e tesoro;
7ª Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
8ª Lavori pubblici, comunicazioni;
9ª Agricoltura e produzione agroalimentare;
10ª Industria, commercio, turismo;
11ª Lavoro, previdenza sociale;
12ª Igiene e sanità;
13ª Territorio, ambiente, beni ambientali;
14ª Politiche dell'Unione europea.
Ogni Senatore deve far parte di una Commissione permanente; i Gruppi piccoli, però, sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni diverse, per poter essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

Le Commissioni si costituiscono all'inizio di ogni legislatura, eleggendo il Presidente e un Ufficio di Presidenza (composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari) il quale, integrato con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, predispone di volta in volta il programma dei lavori e il calendario della Commissione (vedi Programmazione dei lavori).

A fianco delle Commissioni sopra ricordate, il Regolamento del Senato prevede alcuni altri organi collegiali anch'essi permanenti (per ragioni storiche denominati: giunte), investiti di funzioni non legislative o di controllo politico, bensì tecnico-giuridiche di forte rilievo ai fini dell'organizzazione interna. Sono: la Giunta per il Regolamento; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Il carattere eminentemente tecnico delle funzioni da esse svolte si riverbera sulla composizione (che non è di designazione dei Gruppi parlamentari bensì del Presidente del Senato; inoltre, tali Giunte non si rinnovano al termine del primo biennio della legislatura, come invece le Commissioni permanenti). All'interno del Senato opera inoltre la Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico (composta di tre Senatori, ha funzioni di vigilanza sulla Biblioteca e sull'Archivio storico del Senato).

Oltre alle Commissioni permanenti, il Senato può decidere di costituire Commissioni speciali, cui attribuire il vaglio di materie particolarmente complesse e tecniche. Hanno carattere temporaneo e composizione proporzionale alla consistenza dei Gruppi parlamentari.

Su materie di pubblico interesse, ciascuna Camera può costituire Commissioni d'inchiesta. Se ambedue le Camere dispongono un'inchiesta sulla medesima materia, la Commissione d'inchiesta è bicamerale (vedi Commissioni bicamerali).

Commissioni (struttura)
L'ampia gamma di attività che le Commissioni parlamentari possono svolgere può essere distinta a seconda che riguardi il procedimento legislativo ovvero si ponga fuori di esso.

Entro il procedimento legislativo, l'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):

- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;

- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;

- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;

- redigente, ove il testo del disegno di legge è non solo esaminato ma anche votato in Commissione per singoli articoli, spettando all'Assemblea la (sola) votazione del provvedimento nel suo complesso.

Il numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi. Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato. Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo); un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.

Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare. Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o della scadenza del termine (vedi Pareri (su atti del Governo)).

L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo. Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di interrogazioni.

Commissioni (attività)
Sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità. Cercando di offrirne, nonostante la loro eterogeneità, una classificazione, gli studiosi distinguono:

- Commissioni di diretta previsione costituzionale. In verità è una sola: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, cui la Costituzione assegna il compito di esprimersi in particolari casi, come lo scioglimento di un Consiglio regionale o la rimozione di un Presidente di Giunta regionale. Successive leggi e i regolamenti parlamentari hanno poi ampliato le sue competenze, soprattutto in sede consultiva (vedi Commissioni (attività));

- Commissioni d'inchiesta, fermo restando che non tutte le Commissioni parlamentari d'inchiesta sono bicamerali (vedi Commissioni d'inchiesta));

- Commissioni d'indirizzo, vigilanza, controllo. Istituite con legge, rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il "Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato", pur con alcune specificità funzionali.

A quelle "classiche" sopra indicate, l'esperienza delle ultime legislature ha aggiunto nuovi tipi:

- Commissioni di progettazione di riforme istituzionali. Nella IX legislatura, la cd. Commissione Bozzi; nella XI legislatura, la cd. Commissione De Mita-Iotti; nella XIII legislatura, la cd. Commissione D'Alema, dal nome dei loro Presidenti. Le prime due sono state istituite con l'approvazione da parte del Senato e della Camera di atti monocamerali di indirizzo aventi analogo contenuto, la terza con legge costituzionale;

- Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma.

Menzione a sé richiede il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, in quanto potrebbe essere considerato come organo del Parlamento in seduta comune. Composto dai membri delle Giunte, del Senato e della Camera, competenti per le immunità parlamentari (vedi Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), tale Comitato conduce le indagini sul Presidente della Repubblica per il reato di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A conclusione delle indagini, il Comitato, se non dichiara la propria incompetenza o non dispone l'archiviazione degli atti, rimette al Parlamento in seduta comune la decisione sulla messa in stato di accusa, in vista dell'eventuale giudizio innanzi alla Corte costituzionale (vedi Autorizzazione all'arresto ed ad altri atti di procedura penale).

Commissioni bicamerali
Ciascuna Camera - afferma la Costituzione - può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tal fine, viene istituita una Commissione apposita, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi parlamentari. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da Deputati e Senatori; in tali casi, sono ordinariamente istituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia monocamerali che bicamerali, procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (vedi Atti di sindacato ispettivo e Commissioni (attività)). Commissioni d'inchiesta
È la legge con la quale si procede annualmente a recepire nell'ordinamento interno quelle norme dell'Unione europea che non sono immediatamente applicabili. Il Regolamento del Senato prevede che venga esaminata, insieme alla relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in sede referente dalla 14a Commissione permanente e, per le parti di rispettiva competenza, dalle altre Commissioni competenti per materia. A tal fine il Regolamento detta una precisa scansione temporale per la programmazione dei lavori che disegna una sorta di "sessione comunitaria", in termini peraltro meno stringenti rispetto alla sessione di bilancio. Comunitaria (legge)
È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Senato e composto dai Presidenti dei Gruppi parlamentari (Capigruppo). Si riunisce periodicamente, insieme con i Vice Presidenti del Senato e con la presenza di un rappresentante del Governo, per coadiuvare il Presidente del Senato nella programmazione dei lavori), nonché per esaminare tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli. In sostanza, è l'organo politico di vertice, che indirizza l'attività del Senato. Conferenza dei Capigruppo
I Senatori che non possono partecipare alle sedute dell'Assemblea del Senato devono chiedere (per iscritto) congedo al Presidente del Senato, il quale ne dà comunicazione in principio di ogni seduta. I Senatori in congedo (nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea), così come quelli assenti per incarico avuto dal Senato ovvero per la loro carica di Ministri, non sono computati ai fini del numero legale. Congedo
È composto dal Presidente del Senato, da quattro Vice Presidenti (che sostituiscono il Presidente nella direzione delle sedute e nelle mansioni di rappresentanza), da tre Questori (che sovrintendono ai servizi, al cerimoniale, alla polizia interna ed alle spese del Senato) e dai Segretari (che coadiuvano il Presidente nelle sedute; il loro numero, prefissato in otto, può essere aumentato per tener conto della proporzione fra i Gruppi e dell'equilibrio fra maggioranza e opposizione). I suddetti componenti sono eletti dall'Assemblea nella seduta successiva a quella in cui viene eletto il Presidente. Il Consiglio di Presidenza ha vari poteri deliberativi in materia amministrativa e disciplinare; tra l'altro, autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari aventi meno di dieci iscritti, decide sulle sanzioni disciplinari più gravi nei confronti dei Senatori, approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione, nomina il Segretario Generale del Senato. Invece il termine di Ufficio di Presidenza indica l'organo costituto in seno ad ogni Commissione, avente competenza in materia di programmazione dei lavori della stessa. Consiglio di Presidenza
Ovvero "uso". Si tratta di una fonte del diritto, derivante dalla ripetizione di un comportamento nel tempo e dalla persuasione di seguire una regola giuridica (quest'ultimo elemento soggettivo contraddistingue la consuetudine rispetto alla prassi). Nel diritto parlamentare le consuetudini hanno speciale importanza, perché integrano le norme regolamentari o intervengono in àmbiti non coperti da queste ultime. Un'importante consuetudine parlamentare è costituita dalla regola secondo la quale le regole procedurali scritte possono essere derogate nemine contradicente (cioè, se nessuno si oppone). Consuetudine
È un incisivo strumento di cui dispone la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per assicurare il rispetto dei tempi fissati dal calendario dei lavori. Allo scopo di garantire che l'Assemblea concluda l'esame di un argomento nei termini previsti dal calendario stesso, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascuno dei Gruppi parlamentari e stabilire la data entro cui l'argomento deve essere posto in votazione. Una volta esaurito il tempo a disposizione, i Senatori di quel Gruppo non possono più intervenire nel dibattito. Inoltre, nei casi in cui la Conferenza non proceda al contingentamento, il Presidente può armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario (vedi anche Ostruzionismo). Contingentamento dei tempi
È la formale comunicazione relativa al giorno ed all'ora della seduta dell'Assemblea o di una Commissione e al relativo ordine del giorno. I regolamenti parlamentari fissano modalità e tempi per la effettuazione delle convocazioni, allo scopo di garantire che tutti i componenti dell'Assemblea, o della Commissione, siano tempestivamente avvisati sullo svolgimento dei lavori. La convocazione è operata dal Presidente (dell'Assemblea o della Commissione) oralmente al termine della precedente seduta, tranne i casi di convocazione a domicilio. Quest'ultima comunicazione scritta, per le sedute dell'Assemblea, viene eseguita di regola almeno cinque giorni prima; per le Commissioni il termine è di ventiquattro ore, elevato a quarantotto per le sedute in sede deliberante e redigente (vedi Commissioni (attività)). Il Parlamento in seduta comune è convocato dal Presidente della Camera dei deputati. Convocazione
A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente (vedi Commissioni (attività)) al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie (vedi drafting). Coordinamento
In base ad un principio costituzionale, ogni provvedimento legislativo che comporti nuovi o maggiori oneri rispetto alla legislazione vigente deve altresì adottare le corrispondenti misure di compensazione (aumentando un'entrata o riducendo una spesa). Queste ultime costituiscono la cosiddetta «copertura finanziaria». Copertura finanziaria
E' la legge fondamentale della Repubblica, che sancisce i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini e disciplina l'ordinamento dello Stato. Costituzione della Repubblica Italiana
Abbreviazione corrente, nel linguaggio parlamentare, per disegno di legge. Ddl
Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro trenta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi. Sempre in Senato, è prevista una peculiare procedura-filtro, intesa a verificare la sussistenza dei presupposti straordinari suddetti e dei requisiti stabiliti (per i decreti-legge) dalla legislazione vigente. Tale esame è svolto dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali) e dall'Assemblea. Decreto-legge
È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo" (vedi Commissioni (attività) e Pareri (su atti del Governo)). Decreto legislativo
Intervento con il quale un Senatore illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartiene. La dichiarazione può avere una durata massima di 10 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 15 minuti. Possono effettuare dichiarazioni di voto, inoltre, i Senatori che intendono dissociarsi dalla decisione di voto del Gruppo al quale appartengono, sempre che siano in numero inferiore alla metà della consistenza del Gruppo medesimo (vedi anche Contingentamento dei tempi). Dichiarazione di voto
Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia. Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso. Dichiarazioni programmatiche
Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Senatori devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta (vedi Dichiarazione di voto e Relatore). Discussione
Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 20 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 60 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione. Discussione generale
Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati, sono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile, contestualmente pubblicati nel sito Internet, e di essi è fatta menzione nell'ordine del giorno generale del Senato. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto (vedi Procedimento legislativo). Disegno di legge
Dispositivo tecnico introdotto nel 1971 che, tramite una rete di terminali di voto collocati sopra i seggi dei Senatori e collegati ad un'unità centrale, consente di accelerare i tempi della votazione calcolandone velocemente gli esiti. Ciascun Senatore inserisce nel terminale, posto sul banco dell'Aula, la propria tessera personale e vota premendo uno dei tre tasti, corrispondenti rispettivamente al voto favorevole, al voto contrario e all'astensione. Alla pressione del tasto, nelle votazioni palesi, si accende una lampadina verde (favorevole), rossa (contrario), oppure bianca (astensione). Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la votazione, i voti vengono automaticamente contabilizzati dall'unità centrale, la quale in pochi secondi fornisce i risultati che vengono esposti in caratteri luminosi su un grande tabellone centrale collocato in alto, alle spalle del Presidente. I singoli voti sono altresì esposti luminosamente in due tabelloni laterali che riproducono la pianta dell'Aula. Nelle votazioni a scrutinio segreto si accendono solo le lampadine gialle dei singoli terminali di voto e dei quadratini luminosi nei tabelloni laterali. L'unità centrale fornisce in tal caso soltanto il risultato complessivo e l'indicazione dei votanti. Dispositivo elettronico di voto
Documento con il quale si definiscono in via programmatica gli obiettivi e la manovra di finanza pubblica per il quadriennio successivo, alla luce del quadro macroeconomico tendenziale e programmatico. Il Governo trasmette il DPEF alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; l'esame parlamentare si conclude con l'approvazione di una risoluzione che indica gli obiettivi di finanza pubblica per gli esercizi successivi e le linee di intervento prioritario della politica di bilancio, che verranno attuati con la finanziaria. Nel DPEF vengono indicati i disegni di legge collegati alla finanziaria. Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF)
Termine inglese ("formulazione", "stesura") con il quale si indica la tecnica di predisposizione e di revisione di un testo, segnatamente normativo, finalizzata a renderlo chiaro, sintetico, privo di ambiguità semantica e sintattica, semplice nella struttura espositiva e preciso e coerente quanto al contenuto, nonché puntuale nel richiamo ai riferimenti normativi. Con il crescere della complessità della legislazione, le tecniche di drafting hanno acquisito crescente importanza. I Presidenti delle Camere, d'intesa con il Presidente del Consiglio, hanno emanato una circolare di "Regole e raccomandazioni per la redazione dei testi normativi", la cui applicazione ai disegni di legge è curata da appositi servizi delle Camere (vedi anche Coordinamento). Drafting
Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Senatori, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate). Nell'esame e nella votazione degli emendamenti si procede secondo un ordine preciso, partendo da quelli che apportano le modifiche più radicali al testo originario, giungendo, via via, a quelli da esso meno distanti. Possono essere presentati anche emendamenti a un emendamento, i cosiddetti subemendamenti, che devono essere votati prima dell'emendamento stesso. Nel corso della votazione degli emendamenti, taluni di essi possono risultare assorbiti (quando il significato dell'emendamento è compreso in quello più ampio di un altro emendamento già votato e approvato) o preclusi (quando l'emendamento confligge con emendamenti già approvati). Si ha infine la decadenza di un emendamento quando il proponente dello stesso non è presente al momento della sua votazione e nessun altro Senatore lo fa proprio. Emendamento
Costituisce fatto personale per un Senatore l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, può domandare la parola per fatto personale. Ove il Presidente ravvisi la sussistenza della fattispecie, concede la parola al richiedente in fine seduta. Colui che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di parlare soltanto per precisare o rettificare il significato delle parole da lui pronunziate. Fatto personale
È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione motivata, votata per appello nominale. La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la "questione"di fiducia. La questione di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere. La mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Fiducia
È la legge con la quale, ogni anno, possono apportarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative che hanno riflesso sul bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti che si ricollegano alla finanza statale. Il disegno di legge finanziaria viene presentato dal Governo al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e viene discusso assieme a quello del bilancio annuale di previsione, nell'ambito della sessione di bilancio. La legge finanziaria - oltre a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato (vedi anche Documento di programmazione economico-finanziaria) - dispone annualmente la manovra economica destinata a governare il Paese (vedi Collegati alla finanziaria). Finanziaria (legge)
È un organo collegiale composto di dieci Senatori (la composizione può essere integrata con non più di quattro membri per aumentarne la rappresentatività), presieduto dallo stesso Presidente del Senato. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e l'espressione del parere su questioni di interpretazione dello stesso che vengono sottoposte dal Presidente del Senato (vedi Commissioni (struttura)). Giunta per il Regolamento
È un organo collegiale composto di ventitré Senatori, cui è assegnato il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei Senatori ed alla valutazione delle cause sopraggiunte di ineleggibilità o di incompatibilità. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere all'esecuzione di atti restrittivi della libertà personale nei confronti dei Senatori e delle domande di autorizzazione presentate in materia di reati ministeriali nei casi in cui la competenza spetti al Senato (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). La Giunta esamina le richieste di autorizzazione a procedere e riferisce all'Assemblea entro 30 giorni dall'assegnazione, salvo che le sia concesso, per una sola volta, un nuovo termine, comunque non superiore a quello originario (vedi Commissioni(struttura)). Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
E' composta di ventiquattro senatori ed ha competenza generale sulle materie direttamente connesse all'attività ed agli affari delle Comunità europee ed alla attuazione degli accordi comunitari. Giunta per gli affari delle Comunità Europee
È il termine d'uso corrente per indicare la Commissione d'indagine istituita - per decisione del Presidente del Senato - a seguito della richiesta di un Senatore che sia accusato, nel corso di una discussione, di fatti che ledano la sua onorabilità. Il Giurì d'onore svolge le indagini e giudica sul fondamento dell'accusa e le sue conclusioni, comunicate dal Presidente del Senato all'Assemblea, non possono costituire oggetto di dibattito. Giurì d'onore
Il Governo è un interlocutore essenziale del Parlamento, cui è legato dal rapporto fiduciario, e interviene in tutti i principali snodi della sua attività - a partire dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari - salvo quelli riguardanti le questioni interne. I membri del Governo hanno diritto di partecipare ai lavori del Senato, ma possono votare solo se sono Senatori e sono sostituiti da colleghi di Gruppo nelle Commissioni permanenti. In Aula siedono in un apposito banco posto sotto quello della Presidenza ed hanno facoltà di parlare ogni volta che lo richiedano. Durante l'esame dei disegni di legge, in Aula e in Commissione, alla fine della discussione generale replicano agli oratori intervenuti e, successivamente, esprimono il parere del Governo su ogni votazione (vedi anche Dichiarazioni programmatiche,Fiducia). Governo
I Gruppi parlamentari riuniscono i senatori in base alla loro appartenenza politica e costituiscono, in sostanza, l'articolazione parlamentare dei partiti politici (anche se non sempre vi è precisa corrispondenza fra partiti presenti nel Paese e Gruppi parlamentari). Ciascun Senatore ha l'obbligo di appartenere ad un Gruppo; coloro che non abbiano dichiarato l'appartenenza ad alcun Gruppo confluiscono nel Gruppo Misto. Ogni Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che guidano il Gruppo (c.d. Capigruppo) compongono la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. I Gruppi hanno un ruolo di grande rilevanza ai fini dell'esercizio delle funzioni parlamentari da parte dei singoli componenti delle Camere (vedi Programmazione, Dichiarazione di voto). Gruppi parlamentari
È un termine usato comunemente per indicare prerogative che la Costituzione pone a salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del Parlamento. L'immunità si riferisce sia alla sede parlamentare (nella quale la forza pubblica non può entrare senza l'autorizzazione del Presidente), sia ai suoi membri. Questi ultimi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetta insindacabilità). Inoltre, i parlamentari non possono essere arrestati (o mantenuti in detenzione o sottoposti ad altre forme di privazione della libertà) senza la preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna o in caso di flagranza di reato per il quale sia obbligatorio l'arresto; l'autorizzazione della Camera di appartenenza è necessaria anche per sottoporre i parlamentari ad altri atti limitativi della libertà, come perquisizioni, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, sequestro di corrispondenza: è la cosiddetta inviolabilità (vedi Autorizzazione all'arresto e ad altri atti di procedura penale). Le richieste di autorizzazione sono esaminate da un apposito organo (al Senato, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), ma la decisone finale compete all'Assemblea. Tra le prerogative parlamentari, a seguito di una riforma costituzionale del 1993, non compare più l'autorizzazione della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un parlamentare a un procedimento penale. Immunità
Secondo l'articolo 82 della Costituzione, ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. All'uopo istituisce una Commissione, che deve essere formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Le Commissioni d'inchiesta possono essere anche bicamerali, ossia formate da deputati e senatori. Le Commissioni bicamerali d'inchiesta sono ordinariamente costituite con legge. Le Commissioni d'inchiesta, sia istituite da una sola Camera che bicamerali, procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Inchiesta
Le Commissioni permanenti possono disporre, nelle materie di propria competenza e previo consenso del Presidente del Senato, indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire notizie, informazioni e documenti. A tal fine, le Commissioni hanno la facoltà di tenere apposite sedute nelle quali possono essere chiamati ad intervenire soggetti esperti nelle materie oggetto dell'indagine (Ministri, funzionari ministeriali, rappresentanti di Regioni, Province o Comuni, di organizzazioni private, di sindacati e qualsiasi altra persona esperta) (vedi Commissioni (attività)). A conclusione dell'indagine la Commissione può approvare un documento, che viene stampato e distribuito (vedi Atti parlamentari). Se anche la Camera dei deputati dispone un'indagine sulla stessa materia, il Presidente del Senato può promuovere le opportune intese affinché le Commissioni dei due rami del Parlamento procedano congiuntamente. Indagine conoscitiva
Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame (vedi Procedimento legislativo). Spetta ad ogni parlamentare, al Governo,al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori;(vedi anche Istituti di democrazia diretta), a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Iniziativa legislativa
È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Senatori, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti. Un particolare procedimento abbreviato assicura l'iscrizione all'ordine del giorno (della seduta) entro un breve termine delle interpellanze sottoscritte da almeno un decimo dei Senatori o da un Presidente di Gruppo. Interpellanza
È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Senatore può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Senatore interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera (oltre ad essere pubblicata per esteso negli atti parlamentari del Senato), nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo in Assemblea (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question time. Interrogazione
Sono le forme di esercizio della sovranità da parte del popolo in modo immediato o diretto, distinte perciò dagli istituti di democrazia rappresentativa, nei quali la sovranità si esercita in modo mediato, per il tramite dei rappresentanti eletti. Sono istituti di democrazia diretta: il referendum abrogativo, che consente l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge; il referendum costituzionale,che può inserirsi nel processo di approvazione di una legge costituzionale; l'iniziativa legislativa popolare e la petizione. L'esercizio del voto si contraddistingue per essere un istituto di democrazia diretta, che dà vita ad istituti di democrazia rappresentativa. Istituti di democrazia diretta
Termine latino comunemente impiegato per indicare le fasi procedurali che un disegno di legge (vedi anche Procedimento legislativo) o qualsiasi altro testo sottoposto all'esame del Senato deve percorrere prima di giungere alla votazione definitiva. Iter
Nel linguaggio comune si intende per legge una norma (o l'insieme delle norme) che regolano uno o più aspetti della vita sociale ("il rispetto della legge"). In senso più ristretto il termine denota normalmente la legge "ordinaria", vale a dire l'identico testo normativo approvato dalle due Camere, promulgato dal Presidente della Repubblica ed infine pubblicato (vedi Procedimento legislativo). Il termine "legge" è spesso circostanziato, per lo più da aggettivi, per distinguere diversi tipi di legge, qualificandoli a seconda dell'organo che li adotta, del loro contenuto, della forza che è loro propria. Così vi sono leggi costituzionali (la cui forza è pari a quella della Costituzione), leggi regionali (approvate dalla Regione), leggi finanziarie e di bilancio, leggi-delega (vedi Decreti legislativi), decreti-legge. Legge
Si tratta di leggi che incidono sul testo della Carta Costituzionale e che, a differenza delle leggi ordinarie, devono essere approvate dal Parlamento con un particolare procedimento indicato all'art. 138 della stessa Costituzione. Legge costituzionale e Legge di revisione costituzionale
E' un provvedimento che definisce le materie e prescrive i principi a cui il Governo deve attenersi nell'emanare un determinato decreto legislativo. Legge delega
Indica l'arco di tempo che intercorre tra un'elezione generale e l'altra. È pari a cinque anni, salvo l'ipotesi di anticipato scioglimento delle Camere ad opera del Presidente della Repubblica. Legislatura
Il termine "maggioranza" indica,nel linguaggio politico, quel numero di parlamentari, superiore alla metà, che dà la fiducia al Governo. In senso più ristretto il termine indica il numero di voti favorevoli che sono necessari per adottare una deliberazione: tale numero deve essere pari almeno alla metà più uno dei senatori presenti (vedi Numero legale). Al Senato non basta che i Senatori favorevoli superino i contrari, ma occorre che superino la somma dei senatori che esprimono voto contrario e di quelli che dichiarano la propria astensione. Al Senato, infatti, i Senatori che si dichiarano astenuti sono considerati presenti, a differenza della Camera dove sono considerati presenti solo i deputati che esprimono voto favorevole o contrario. Ciò comporta che, per non prendere parte alla votazione, i Senatori devono uscire dall'Aula. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. In casi esplicitamente previsti dalla Costituzione sono richieste maggioranze speciali. Maggioranza
Con tale espressione si intendono le maggioranze superiori alla maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). Tra le maggioranze speciali rientra la maggioranza assoluta, che consiste nella metà più uno dei componenti del Senato ed è richiesta, ad esempio, per l'approvazione o per la modifica del Regolamento del Senato e per la seconda deliberazione dei disegni di legge costituzionale (vedi Legge); se quest'ultima è adottata da una maggioranza speciale ancora più consistente, pari ai 2/3 dei componenti di ciascuna camera, non si dà luogo a referendum (vedi Istituti di democrazia diretta). Maggioranze speciali o qualificate
È un principio del parlamentarismo moderno, ribadito dalla Costituzione,in virtù del quale i membri delle Camere, in quanto rappresentanti dell'intera Nazione, esercitano il loro mandato senza vincoli giuridici sia rispetto agli elettori dei collegi che li hanno eletti, sia nei confronti dei partiti per i quali sono candidati. Dal divieto di mandato imperativo discende che il parlamentare è responsabile nei confronti degli elettori solo politicamente, in sede di rielezione. Il divieto del mandato imperativo nel Parlamento odierno si coniuga, tuttavia, con l'organizzazione in Gruppi parlamentari. Mandato imperativo (divieto di)
È un solenne documento, sottoscritto dai Presidenti delle Camere, con il quale essi attestano al Presidente della Repubblica, per i provvedimenti approvati definitivamente, o al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, nel caso di navette,l'avvenuta approvazione di un disegno di legge e ne trasmettono il testo (vedi Presidente del Senato). Messaggio (dei Presidenti delle Camere)
La Costituzione prevede due tipi di messaggi presidenziali alle Camere.
In primo luogo, il Capo dello Stato può rifiutare la promulgazione di una legge, rinviandola alle Camere con messaggio motivato. In tal caso le Camere, se intendono riprenderne l'esame (ma potrebbero anche rinunciare), devono ripetere l'iter, che ha inizio presso la Camera che in precedenza ha approvato per prima il disegno di legge. Si segue, per obbligo regolamentare, il procedimento in Assemblea, rispettandosi tutte le fasi del procedimento con la sola possibilità di limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata (vedi Procedimento legislativo).
Oltre a questa accezione, con tale termine si individua anche il messaggio che il Capo dello Stato indirizza al Parlamento, per richiamarne l'attenzione su problemi o esigenze di particolare rilievo. Questo messaggio viene immediatamente letto all'Assemblea e le Camere sono libere di farne oggetto di un dibattito o meno. Entrambi i messaggi hanno forma scritta e sono controfirmati da un membro del Governo; le Camere li stampano negli atti parlamentari e li inseriscono nel sito Internet non appena ricevuti.
Messaggio (del Presidente della Repubblica)
Termine di uso corrente per indicare i Senatori assenti per incarico avuto dal Senato, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale, così come i Senatori in congedo. Missione
È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Senatori, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Anche per le mozioni firmate da una minoranza qualificata di Senatori, come già per le interpellanze, è previsto un procedimento abbreviato. Mozioni,interpellanze e interrogazioni relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo. Mozione
Termine francese con il quale, nell'ambito del procedimento legislativo, si indica il passaggio da una Camera all'altra di un disegno di legge più volte modificato, finché non viene approvato da entrambi i rami del Parlamento in un'identica formulazione. Navette
Numero di senatori presenti che è richiesto affinché l'Assemblea o le Commissioni possano validamente deliberare. In particolare, è necessario che sia presente la metà più uno dei Senatori (escludendo dal computo i Senatori in congedo e quelli assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro). La sussistenza del numero legale è sempre presunta, salvo che, prima di una votazione per alzata di mano, dodici Senatori non ne chiedano la verificazione, nel qual caso il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente sospende la seduta per almeno venti minuti. Quattro mancanze del numero legale consecutive comportano la fine della seduta. L'accertamento del numero dei presenti può essere altresì disposto dal Presidente del Senato prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato. Anche per le sedute delle Commissioni è prevista la verifica del numero legale, con modalità diverse. Numero legale
Il termine "ordine del giorno" designa tre diversi documenti del tutto differenti fra loro e per questo è talvolta fonte di qualche equivoco:
Ordine del giorno della seduta. L'ordine del giorno di ogni seduta (dell'Assemblea e delle Commissioni) è quel documento, stampato su carta e diffuso anche nel sito Internet, che indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi nel corso della seduta e il loro ordine di esame. Viene diramato dal Presidente (del Senato o della Commissione) con la convocazione, rientra fra gli strumenti di programmazione ed ha un essenziale ruolo di garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori; infatti l'inversione dell'ordine di trattazione degli argomenti o la discussione di argomenti che non siano all'ordine del giorno sono consentite solo con speciali cautele.
Ordine del giorno generale. L'ordine del giorno generale è invece l'elenco di tutti i disegni di legge ed i documenti presentati al Senato, con il relativo stato di avanzamento dei lavori; viene periodicamente pubblicato in un grosso volume ed è disponibile nel sito Internet.
Ordine del giorno (atto di indirizzo). In una terza accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento (che solitamente si apre con formule come "Il Senato impegna il Governo a..." o "Il Senato invita il Governo a...") che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.
Ordine del giorno
Al fine di renderne quanto più possibile razionale ed efficace lo svolgimento, l'attività del Senato è organizzata mediante programmi e calendari o mediante schemi dei lavori. I primi, predisposti ogni due mesi, elencano i principali argomenti che il Senato deve trattare nel periodo considerato e ne indicano eventualmente l'ordine di priorità. I calendari, formati sulla base dei programmi, specificano l'attuazione, con eventuali integrazioni, dei programmi stessi per periodi di norma mensili, indicando il numero e la data delle singole sedute dell'Assemblea con le indicazioni degli argomenti da trattare. Gli schemi dei lavori indicano gli argomenti da trattare in una settimana, nel caso in cui non si raggiunga accordo sul programma di più lungo periodo. In genere il programma e il calendario dei lavori diventano definitivi con l'approvazione unanime da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, in caso contrario decide l'Assemblea, la quale delibera anche sullo schema dei lavori. Sulla base del calendario o dello schema dei lavori viene, infine, stabilito l' ordine del giorno della seduta. Organizzazione dei lavori
Indica un metodo di lotta parlamentare posto in essere dalle minoranze attraverso il ricorso esasperato a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento: ad esempio la continua richiesta della verifica del numero legale, la richiesta di votazioni qualificate (vedi Scrutinio segreto e Votazione nominale), la presentazione di articoli aggiuntivi, emendamenti e subemendamenti a cascata,l'iscrizione in massa a parlare, ecc.) al fine di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e così ritardare o impedire l'approvazione di un disegno di legge o di altra deliberazione. Si parla anche di un "ostruzionismo di maggioranza" per indicare le pratiche dilatorie da questa attuate per ritardare o evitare l'esame di determinati problemi. Per ovviare a tale pratica il Regolamento prevede una serie di accorgimenti, in particolare il contingentamento dei tempi. Ostruzionismo
Giudizi, di norma brevi e sintetici, che le Commissioni permanenti o le Commissioni bicamerali esprimono, per la parte o i profili di loro competenza,in merito a disegni di legge assegnati ad altre Commissioni competenti per materia. Si parla in questo caso di attività "in sede consultiva" (vedi Commissioni(attività)). I pareri possono essere favorevoli, o favorevoli con osservazioni variamente formulate, o favorevoli condizionati all'introduzione di modifiche al testo, oppure contrari. I pareri devono essere espressi entro termini stabiliti dal Regolamento,scaduti i quali senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente nel merito può procedere all'esame del provvedimento. I pareri di norma non vincolano la Commissione destinataria; fanno eccezione i pareri delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali), 2ª(Giustizia), 5a (Bilancio) e 14ª(politiche dell'Unione europea), il cui mancato rispetto da parte della Commissione di merito comporta, in certi casi, serie conseguenze sul seguito dell'iter. Pareri (su disegni di legge)
In molti casi la legge prevede che su determinati atti del Governo venga espresso il parere del Parlamento. In via generale, tale parere è prescritto su tutte le nomine dei presidenti degli enti pubblici e su tutti i decreti legislativi, nel caso in cui il termine per l'esercizio della delega superi i due anni. Inoltre moltissime leggi richiedono comunque il parere parlamentare sui provvedimenti di attuazione (decreti legislativi, regolamenti o altri provvedimenti) da esse previsti. In tal caso il Governo, dopo aver deliberato l'atto (proposta di nomina, o schema di decreto legislativo o regolamento) lo trasmette alle Camere; i Presidenti lo assegnano alle Commissioni permanenti competenti (ma talvolta sono state costituite Commissioni apposite, anche bicamerali) le quali procedono all'esame e all'espressione del parere (vedi Commissioni (attività), Commissioni bicamerali). Pareri (su atti del Governo)
Il Parlamento è costituito dalla Camera dei deputati, formata da 630 deputati, e dal Senato della Repubblica,formato da 315 senatori, ai quali vanno aggiunti i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica, nonché gli ex Presidenti della Repubblica che alla scadenza del mandato entrano di diritto e a vita a far parte del Senato. Le due Camere,entrambe elette a suffragio universale, diretto e segreto e dotate di eguali poteri, secondo un modello di bicameralismo perfetto, si differenziano nella composizione e nei criteri di elezione. I senatori, infatti,sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto il 25° anno di età e, per essere eletti, devono aver compiuto il 40°anno, mentre per l'elezione dei deputati tali limiti sono abbassati, rispettivamente, al 18° e al 25° anno d'età. Il Senato è eletto su base regionale e cioè i seggi, tranne i sei assegnati alla circoscrizione Estero, sono ripartiti fra le Regioni in proporzione alla loro popolazione. Camera e Senato, salvo l'eventuale scioglimento anticipato, durano in carica cinque anni,corrispondenti alla durata della legislatura. Ciascuna Camera elegge il Presidente (vedi Presidente del Senato) e il Consiglio di Presidenza e approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Regolamento. Parlamento
Il Parlamento si riunisce in seduta comune esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla Costituzione,tra i quali rientrano l'elezione di cinque giudici della Corte Costituzionale e di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. Integrato dai delegati delle Regioni,elegge il Presidente della Repubblica, chiamato poi a giurare di fronte a tale organo. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune il Presidente e l'Ufficio di Presidenza sono quelli della Camera. Parlamento in seduta comune
Tipico istituto di democrazia diretta, di antica tradizione, ma ormai di limitato rilievo, consiste nella richiesta di provvedimenti legislativi o nell'esposizione di comuni necessità che ogni cittadino può indirizzare alle Camere. Il sunto delle petizioni pervenute è pubblicato in allegato al resoconto dell'Assemblea e il Presidente le trasmette alla Commissione competente per materia, che può esaminarle. L'esito delle petizioni viene comunicato al presentatore. Petizione
Il termine, generico e comprensivo, è volto ad indicare un comportamento di fatto seguito da parte di organi costituzionali o amministrativi. La prassi - che ha particolare rilievo nella vita parlamentare - è dettata spesso dai precedenti, cioè dalla soluzione concreta data in precedenza a casi analoghi. Si distingue dalla consuetudine perché al comportamento concreto non si unisce la convinzione della sua obbligatorietà. Prassi
La questione pregiudiziale, cioè la richiesta di non discutere un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno, può essere presentata da un Senatore prima dell'inizio della discussione, ma il Presidente ha facoltà di ammetterla anche se questa è iniziata, qualora essa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. La questione pregiudiziale, al pari di quella sospensiva, ha carattere incidentale, nel senso che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunciata su di essa. Pregiudiziale
Il Presidente, che rappresenta il Senato, regola l'attività di tutti i suoi organi, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato; dispone quindi dei poteri necessari per mantenere l'ordine e assicurare, sulla base del Regolamento, il buon andamento dei lavori. Oltre ai poteri previsti dal Regolamento, il Presidente del Senato gode di poteri e prerogative a lui attribuiti dalla Costituzione: esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nei casi in cui questi non possa adempierle e deve essere sentito dal Presidente della Repubblica, al pari del Presidente della Camera, prima dello scioglimento delle Camere. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei componenti nelle prime due votazioni; la maggioranza assoluta dei presenti, computando anche le schede bianche nella terza votazione e dopo la terza votazione mediante il ballottaggio tra i senatori più votati nell'ultimo scrutinio. In caso di parità risulta eletto, o entra in ballottaggio, il più anziano d'età. Presidente del Senato
Consiste nelle diverse fasi attraverso le quali si articola l'esame di una legge. Le fasi parlamentari sono, di regola: la presentazione del disegno di legge (vedi Iniziativa legislativa); l'assegnazione alla Commissione (permanente o speciale) competente per materia(vedi Commissioni (attività)), la discussione in Commissione, la discussione e l'approvazione in Assemblea (salvo che il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione in sede deliberante), la trasmissione del testo all'altra Camera,l'approvazione da parte di quest'ultima nella medesima formulazione, ovvero la modifica e il rinvio al primo ramo(Navette) fino a giungere all'approvazione del medesimo testo dai due rami. Segue poi la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (salva la possibilità di rinvio (vedi Messaggio (del Presidente della Repubblica)) e la successiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, con l'inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Rispetto al procedimento ordinario, che deve essere obbligatoriamente seguito per alcuni tipi di legge, è previsto (ma poco usato) un procedimento abbreviato per disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza (vedi anche Coordinamento, Emendamenti, Messaggio, Relazione).
Più complesso è il procedimento di formazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali, che debbono essere adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore a tre mesi, ed essere approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Assemblea nella seconda votazione.
Procedimento legislativo
È il documento che attesta gli atti e le deliberazioni di una seduta ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano). Processo verbale
Il termine è usato alla Camera, dove poi si distingue tra disegno di legge, per indicare il progetto di legge di iniziativa governativa, e proposta di legge, di altro tipo di iniziativa.
Al Senato invece si usa il termine "disegno di legge" per tutte le iniziative legislative.
Progetto di legge
I lavori del Senato, così come quelli della Camera, sono organizzati secondo il metodo della programmazione. Gli strumenti di programmazione sono, in ordine discendente, il programma, il calendario e l'ordine del giorno (della seduta). Il programma definisce una cornice di massima delle attività dell'Assemblea, di regola bi-trimestrale, elencando i principali argomenti da trattare, compresi quelli fatti propri dai Gruppi dell'opposizione. Il calendario ne specifica l'attuazione, con eventuali integrazioni. Programma e calendario dei lavori sono decisi dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari: se approvati all'unanimità, diventano definitivi, altrimenti l'Assemblea può modificarli (a maggioranza). Sulla base del calendario, infine, il Presidente predispone l'ordine del giorno delle singole sedute. Anche per le Commissioni esiste una programmazione - decisa dai rispettivi Uffici di Presidenza - che deve assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Programmazione dei lavori
Insieme delle procedure e degli strumenti che assicurano la conoscenza dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono pubblicati (in tempo reale nel sito Internet e il giorno dopo su carta) il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari oratori e le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che registra parola per parola l'andamento della discussione. In allegato al resoconto (sia in rete che su carta) sono riportati i testi esaminati in seduta (articoli, emendamenti, ordini del giorno), le votazioni qualificate che si sono svolte, eventuali discorsi non pronunciati e trasmessi alla Presidenza, gli atti di sindacato ispettivo. La pubblicità è garantita per l'Assemblea anche con l'ammissione del pubblico alle sedute in apposite tribune e con la trasmissione televisiva diretta delle sedute su un apposito canale satellitare. In taluni casi può essere altresì disposta la trasmissione diretta sui canali televisivi terrestri. La pubblicità dei lavori delle Commissioni è assicurata mediante la pubblicazione (su carta e su Internet) di un riassunto dei lavori e, per certe procedure, dei resoconti stenografici, nonché, in taluni casi,mediante riprese televisive a circuito chiuso; alle sedute delle Commissioni non possono invece assistere estranei. Nel sito Internet, subito dopo la fine delle sedute di Assemblea e Commissioni, vengono pubblicati anche brevissimi comunicati riassuntivi dei termini essenziali della seduta (vedi Atti parlamentari). Pubblicità dei lavori
Il termine inglese indica il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata. Al Senato periodicamente parte di una seduta è dedicata allo svolgimento di queste interrogazioni, consistenti in una semplice domanda rivolta al rappresentante del Governo, senza alcun commento, su materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Il Senatore interrogante ha un minuto per illustrare la sua domanda; il rappresentante del Governo ha tre minuti per rispondere al quesito a cui, a sua volta, l'interrogante può replicare per tre minuti. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni. Question time
È la richiesta di non procedere alla discussione di un disegno di legge iscritto all'ordine del giorno (della seduta) e può essere presentata da un Senatore prima che abbia inizio la discussione generale; il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterla anche durante il dibattito, qualora questa sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio dell'esame. La questione pregiudiziale, al pari della questione sospensiva, ha carattere incidentale: ciò vuol dire che la discussione non può proseguire se non dopo che l'Assemblea si sia pronunziata su di essa. Questione pregiudiziale
È la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno (della seduta) venga rinviata; ha carattere incidentale ed è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale. Questione sospensiva
Indica il numero minimo di componenti, di voti o di votanti necessaria affinché un collegio sia regolarmente costituito oppure una deliberazione o un'elezione siano valide(vedi Numero legale, Maggioranza). Quorum
Sono provvedimenti di carattere normativo che disciplinano specifiche materie nei limiti stabiliti dalla legge. Il regolamento governativo è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Il regolamento ministeriale è approvato dal competente Ministro, con Decreto Ministeriale (D.M.). Regolamenti
È la fonte normativa, prevista dalla Costituzione, che disciplina, assieme a quest'ultima, l'organizzazione interna e lo svolgimento delle funzioni di ciascuna Camera, dalla quale è adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti. È la massima espressione dell'autonomia delle Camere: in via di massima, nelle materie disciplinate dai Regolamenti parlamentari la legge non può entrare. Il Regolamento contiene le regole di procedura alle quali ciascuno dei due rami del Parlamento deve attenersi nello svolgimento della propria attività. Non va confuso con i regolamenti governativi e ministeriali, che sono fonti normative subordinate alla legge. Regolamento (del Senato e della Camera)
È il senatore o il deputato (di solito della maggioranza, ma non sempre) delegato, dal Presidente della Commissione, a studiare un disegno di legge (o altro documento) e a riferire alla Commissione. Il relatore è una sorta di regista politico del dibattito, che esprime il suo parere (in realtà, quello della maggioranza) su tutti gli emendamenti presentati,analogamente al rappresentante del Governo. Al termine dell'esame in Commissione, poi, questa designa un relatore - salvo eccezioni,si tratta di solito del medesimo relatore alla Commissione - perché riferisca all'Assemblea, oralmente o mediante la stesura e la presentazione di una relazione di maggioranza, sul testo approvato. Relatore
È un atto parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge esaminato in sede referente o redigente (vedi Commissioni (attività)). È predisposto dal relatore a tal fine designato e reca il testo approvato dalla Commissione, che sarà oggetto dell'esame da parte dell'Assemblea (e che può essere anche molto diverso dal testo di partenza), preceduto da una relazione illustrativa. In allegato sono riprodotti il testo di partenza e i pareri eventualmente espressi dalle Commissioni competenti per materia. In prima lettura, è individuato dal numero del disegno di legge seguito da -A. Relazione di maggioranza
È un atto parlamentare che viene stampato e pubblicato nel sito internet, a conclusione dei lavori di una Commissione su un disegno di legge, presentato da un senatore dell'opposizione, senza particolari formalità. La relazione di minoranza serve a motivare la valutazione contraria sul testo approvato dalla Commissione; possono esservene anche più d'una e,in prima lettura, sono individuate dal numero del disegno di legge seguito da -A-bis, -ter,ecc.. Relazione di minoranza
Il fascicolo stampato del resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono sempre pubblicati, di norma il giorno successivo, il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari oratori e le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione. In allegato sono riprodotti tutti i testi esaminati nella seduta, le interrogazioni presentate e gli altri atti relativi alla seduta stessa. Il resoconto delle Giunte e Commissioni parlamentari - che alla Camera prende il nome di bollettino delle Giunte e Commissioni parlamentari - riassume lo svolgimento dei lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti,nonché delle Commissioni bicamerali e speciali. La rivoluzione di Internet ha investito anche i resoconti parlamentari: oggi nei siti delle Camere si possono leggere i resoconti pressoché in tempo reale, mentre la seduta dell'Assemblea è ancora in corso. Resoconto
Il Presidente, durante la discussione, può richiamare i Senatori ad attenersi all'argomento in discussione o a non superare il limite di tempo stabilito. Altro è il richiamo all'ordine che il Presidente infligge a quei Senatori che, con il loro contegno, turbino l'ordine o pronuncino parole sconvenienti. Richiami
È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione. In Senato la facoltà di approvare una risoluzione incontra taluni limiti: in Aula è consentita solo in determinati dibattiti (ad esempio sul Documento di programmazione economico-finanziaria), mentre le Commissioni possono adottarle solo sugli argomenti espressamente deferiti dal Presidente del Senato. Risoluzione
È l'evento che si realizza naturalmente, ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte, le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento. Scioglimento delle Camere
È la forma di votazione che assicura il segreto sul voto del singolo senatore e nel contempo, attestando il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, implica la verifica del numero legale. Deve essere richiesta da almeno venti Senatori in Assemblea e cinque in Commissione, ma non è sempre consentita: il Regolamento indica in quali materie (come i diritti e le libertà fondamentali o la tutela di minoranze) è possibile chiedere tale forma di votazione, che viene effettuata mediante il dispositivo elettronico di voto. Invece sono sempre effettuate a scrutinio segreto - come è ovvio - le votazioni riguardanti persone e le elezioni mediante schede (ad esempio l'elezione del Presidente del Senato, dei componenti del Consiglio di Presidenza e di altri organi collegiali). Scrutinio segreto
È la riunione dei componenti del Senato in sede di Assemblea, Commissioni e Giunte. La seduta viene aperta dal Presidente (del Senato o della Commissione o della Giunta). Questi invita un Senatore segretario a dar lettura del processo verbale della seduta precedente e dà quindi notizia dei congedi richiesti dai Senatori e di eventuali altre comunicazioni e notizie. Si passa quindi al primo punto dell'ordine del giorno (della seduta) e, esaurita la discussione di questo, a quelli successivi, rispettando il loro ordine. Alla fine di ogni seduta dell'Assemblea il Presidente annuncia l'ordine del giorno di quella successiva. Le sedute - che possono essere due o anche tre in uno stesso giorno, distinguendosi in antimeridiane, pomeridiane e notturne - recano,legislatura per legislatura, un numero progressivo (vedi Pubblicità dei lavori). Seduta
È il funzionario parlamentare posto al vertice dell'Amministrazione del Senato. È nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Senato, accanto al quale siede durante la seduta e al quale risponde del funzionamento di tutti gli uffici. Segretario Generale del Senato
È il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio e di legge finanziaria. Tale sessione ha la durata massima di quaranta giorni in prima lettura, quando i documenti di bilancio sono presentati al Senato (presso la Camera il termine è di quarantacinque giorni) e di trentacinque giorni quando l'esame è in seconda lettura. È prassi l'alternanza tra Camera e Senato per la prima lettura. Durante questo periodo le Commissioni non possono svolgere altre attività, tranne quella relativa ai disegni di legge collegati. A questa regola viene apportata un'eccezione per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e per altri disegni di legge che siano ritenuti di assoluta indifferibilità dall'unanimità della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Sessione di bilancio
La questione sospensiva, cioè la richiesta che la discussione o la deliberazione su un determinato argomento iscritto all'ordine del giorno venga rinviata, è disciplinata allo stesso modo della questione pregiudiziale e ha, al pari di questa, carattere incidentale. Sospensiva
Con tale procedura l'Assemblea può disporre che articoli o singole disposizioni contenuti in un disegno di legge al suo esame vengano discussi e votati a parte, stante la loro autonoma rilevanza normativa. Le disposizioni stralciate confluiscono in un nuovo disegno di legge che seguirà un iter autonomo rispetto a quello del disegno di legge originario, del quale (al Senato) assume la numerazione seguita da -bis. Stralcio
E' una raccolta delle norme che disciplinano una determinata materia. E' approvato con decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.). Testo Unico
La Commissione in sede referente, redigente o deliberante (vedi Commissioni (attività)) può esaminare congiuntamente più disegni di legge che riguardano la stessa materia e approvare un testo unificato. Nei primi due casi il testo unificato viene trasmesso all'Assemblea come testo della Commissione, mediante la relazione di maggioranza; nel terzo caso è senz'altro trasmesso all'altro ramo con il messaggio. Testo unificato
Il Regolamento parla di urgenza in diversi casi, che peraltro trovano scarso riscontro nella pratica. L'Assemblea può decidere di inserire nel calendario nuovi argomenti urgenti, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori. Limiti più severi riguardano la possibilità di passare all'esame di un argomento che non figura all'ordine del giorno (della seduta). Un altro caso - che trova fondamento addirittura nella Costituzione - attiene alla dichiarazione di urgenza sull'iter di determinati disegni di legge. Tale dichiarazione può essere richiesta dal proponente del disegno di legge, dal Presidente della commissione competente o da otto Senatori e comporta il dimezzamento di tutti i termini procedurali. Infine, l'interrogante o il Governo possono chiedere che per una interrogazione sia riconosciuto il carattere d'urgenza. Su tale richiesta giudica il Presidente, il quale può disporre lo svolgimento immediato o nella seduta del giorno successivo. Urgenza
Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, documento che attesta gli atti e le deliberazioni della seduta medesima ed indica l'oggetto delle discussioni ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Il processo verbale viene letto all'inizio della seduta successiva e, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione (questa, quando occorre, ha luogo per alzata di mano). Verbale
È la procedura di controllo preordinata al giudizio sui titoli di ammissione dei componenti di ciascuna Camera che conferisce efficacia definitiva alla proclamazione dell'eletto. L'istruttoria viene effettuata dalla Giunta competente (al Senato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari), alla quale spetta valutare la regolarità del procedimento elettorale e l'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. La Giunta riferisce all'Assemblea, la quale può decidere l'annullamento dell'elezione o dichiarare la decadenza dalla carica di senatore (o deputato). Verifica dei poteri
I modi di votazione possono essere diversamente distinti, a seconda se comportano la verifica del numero legale (votazione nominale, scrutinio segreto) o non la comportano (alzata di mano) e se individuano come il singolo parlamentare ha votato (votazione nominale) o no (alzata di mano e scrutinio segreto). Spetta al Presidente stabilire l'ordine delle votazioni, indirle e proclamarne i risultati. (Vedi anche Dispositivo elettronico di voto, Disegno di legge, Procedimento legislativo). Votazione
È il modo di votazione che rende pubblico il voto di ciascun senatore e implica la verifica del numero legale. Sono previste due modalità per il suo svolgimento. La votazione nominale per appello è la forma più solenne ed è prescritta dalla Costituzione nelle votazioni sulla fiducia o sfiducia al Governo. L'appello inizia con il nome di un Senatore che viene estratto a sorte; a seguire, in ordine alfabetico, tutti i Senatori chiamati esprimono oralmente il loro voto, sfilando sotto il banco della Presidenza. Una variante di più rapida attuazione e di uso molto più frequente è la votazione nominale con scrutinio simultaneo, effettuata solo mediante il dispositivo elettronico di voto. Può essere chiesta da 15 Senatori ed è imposta dal Regolamento del Senato per le più importanti votazioni, come il voto finale sulle leggi di maggiore rilievo. In entrambi i casi l'elenco dei votanti, con l'indicazione del voto espresso da ciascuno, è pubblicato nel resoconto della seduta. Votazione nominale

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Le immagini sono state prese dal sito Foto Mulazzani

Web Homolaicus

Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Linguaggi
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Aggiornamento: 11/12/2018