COSTITUZIONE E RELIGIONE

IDEE PER UN DIRITTO DEMOCRATICO
La laicità e la democrazia come valori universali


COSTITUZIONE E RELIGIONE

Premessa

La Costituzione italiana è il frutto di un compromesso tra forze politiche borghesi (laiche e cattoliche) e socialcomuniste. Dal punto di vista economico-sociale la pretesa è stata quella di realizzare un "sistema misto", pubblico e privato. "I beni economici [i fondamentali beni produttivi, quelli che garantiscono il generale funzionamento di una società] appartengono allo Stato, ad enti o a privati."(art. 42).

Cioè da un lato le forze borghesi hanno voluto sostenere che "La proprietà privata [sui fondamentali mezzi produttivi e sulle risorse che determinano la vita della nazione] è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale."(art. 42).

Dall'altro però le forze socialcomuniste hanno voluto precisare, nella consapevolezza che le parole potevano restare lettera morta (e la storia della repubblica italiana ha dimostrato che senza una rivoluzione politica il loro destino è appunto questo), il seguente principio: "A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale."(art. 43).

In virtù di questo compromesso si è realizzato l'altro, quello istituzionale tra Stato e Chiesa cattolica. Le forze borghesi, non avendo e non potendo avere il consenso della maggioranza dei lavoratori, non possono realizzare il regime di separazione che pur desiderano. Anzi, realizzando quello di compromesso, esse si sono convinte di poter riottenere sul piano politico quel consenso negato sul piano sociale e culturale.

La Chiesa evita di ostacolare lo Stato borghese a condizione che questo Stato accetti una relativa confessionalizzazione o quanto meno accetti di garantirle alcuni importanti privilegi economici, politici e culturali.
In tal senso l'ultima revisione del Concordato (1984) ha intaccato solo in parte la sostanza dell'art. 7 della Costituzione. Formalmente lo Stato ha rinunciato alla confessionalità, ovvero alla religione di stato; di fatto esso continua a servirsi dello strumento concordatario per regolare i propri rapporti con una specifica confessione, assicurandole di conseguenza particolari privilegi. Il fatto stesso di servirsi di due strumenti diversi: "concordato" (per la chiesa romana) e "intese" (per tutte le altre confessioni), per regolare i propri rapporti con le varie chiese, lo dimostra.

Gli articoli di legge

Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Come si può facilmente notare, lo Stato italiano, mentre da un lato afferma la propria sovranità sul piano dei principi giuspolitici, dall'altro è costretto a negarla, accettando che nel proprio territorio esista un altro ente, o meglio, un altro Stato, la Chiesa cattolico-romana, avente pari sovranità, seppur -viene detto- "nel proprio ordine". Oltre a ciò, lo Stato italiano obbliga se stesso a regolamentare i propri rapporti con detta Chiesa mediante lo strumento (che è in sostanza un compromesso istituzionale) dei Patti Lateranensi.

Con ciò in pratica non solo si legittima l'esistenza di un ente che, per salvaguardare la propria specificità, pretende di possedere una sovranità analoga o allo stesso titolo di quella statale, ma si impedisce anche ai governi parlamentari di tale Stato di far rispettare le leggi a tutti gli enti che esistono nel territorio nazionale. Nel senso che la Chiesa può sempre esimersi, sotto il pretesto della propria sovranità, dall'applicazione effettiva di tali leggi. Inoltre si è avvalorato un documento, i Patti Lateranensi, co-redatto dal disciolto partito fascista, contravvenendo all'art. XII delle Disposizioni transitorie e finali.

Con l'art. 7 si è dato pieno valore a un Trattato internazionale avente validità permanente all'interno di un unico territorio nazionale. Cioè la chiesa romana è non solo assolutamente indipendente all'interno del perimetro del Vaticano, ma gode anche di ampia autonomia all'interno della nazione italiana, i cui confini coincidono con quelli dello Stato. Lo Stato non viene a configurarsi come espressione politica della nazione più di quanto non lo sia la chiesa romana che con questo Stato ha stabilito un preciso trattato internazionale. La rottura di questo trattato potrebbe comportare conseguenze imprevedibili per lo Stato italiano se la chiesa si appellasse all'intervento di potenze straniere.

Anche i trattati che hanno sancito l'istituzione della Nato determinano una sovranità limitata da parte del nostro Stato a tutto vantaggio degli Usa, ma questa limitazione si può spiegare col fatto che l'Italia ha perso la II guerra mondiale. Nei confronti della chiesa cattolica quale guerra ha perso lo Stato borghese? Quella risorgimentale?

E' vero che la questione dell'unità nazionale non è stata ancora risolta nel nostro paese, ma è anche vero che la presenza di uno Stato ecclesiastico nello Stato italiano non può di per sé giustificare un riconoscimento di poteri così ampi, ovvero ciò si può spiegare solo perché la borghesia ha voluto servirsi della chiesa per fini politici strumentali, permettendo a quest'ultima di fare altrettanto (la base giuridica originaria di questa impostazione dei rapporti politici sta nella legge delle Guarentigie).

Posto questo, la precisazione del legislatore secondo cui la Chiesa è sovrana soltanto "nel proprio ordine" necessita di un chiarimento. In senso lato, infatti, si può intendere col termine "ordine" tutto quanto concerne il "religioso"; di fatto, godendo la Chiesa romana di vera sovranità politica, l'espressione assume un significato molto più pregnante. Se si fosse in presenza di un regime di separazione tra Stato e Chiesa, l'"ordine" cui il legislatore si riferisce non potrebbe essere che quello "religioso", nel senso che giustamente lo Stato riconosce alla Chiesa (ma in tal caso dovrebbe riconoscerlo a tutte le confessioni) una propria sovranità in materia. Tuttavia, poiché la Costituzione stabilisce un regime pattizio, il concetto di "ordine" inevitabilmente non può che includere tutto ciò che è specifico di uno Stato: p.es. avere dei confini territoriali, la possibilità di promulgare delle leggi, di battere moneta, di riscuotere le tasse, di dare effetti civili ai matrimoni religiosi, ecc.

In un regime di separazione dovrebbe essere lo Stato a riconoscere alla chiesa una indipendenza nei limiti previsti dalla legge, cioè è lo Stato che dovrebbe assicurare, senza aver bisogno di contrattarla, una non-ingerenza negli affari ecclesiastici. Se esiste un'equivalenza di poteri o una loro differenziazione solo formale, estrinseca, il concetto politico di "sovranità", che è specifico di uno Stato, perde completamente la sua ragion d'essere.

La Città del Vaticano è il nome di uno Stato, avente una superficie di circa un kmq, sorto nel 1929 sulla base di un trattato con lo Stato italiano. La propria sovranità e indipendenza è assicurata da una serie infinita di cose, che includono anche gli aspetti ferroviari, postali, telegrafici, telefonici ecc. La pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario appartiene al pontefice, che la esercita come un vero e proprio monarca. Il fatto di godere del privilegio della "extraterritorialità" (al pari di un'ambasciata o di una base Nato) lo mette al riparo da qualunque rivendicazione lo Stato possa esercitare nei suoi confronti o nei confronti di qualunque suo cittadino o prelato che vi possegga il diritto alla cittadinanza. Se le migliaia di antenne radio-televisive, possedute dal Vaticano, provocano gravi disturbi alla popolazione che vive nelle case di confine, lo Stato più di una semplice segnalazione non potrà fare. Se si vuole insabbiare un caso dai risvolti inquietanti (p.es. quello di Calvi) o proteggere un alto prelato su cui gravano dei sospetti (p.es. Marcinkus), nessuno avrà il potere di impedirlo (1).

Si badi, con questo non si vuole affermare che lo Stato italiano dovrebbe amministrare anche gli affari religiosi della Chiesa. Si vuole semplicemente dire che la sovranità della Chiesa sulle "cose religiose" dovrebbe essere riconosciuta con un atto unilaterale da parte dello Stato, senza necessità di scendere a inutili, anzi illeciti compromessi. E la Chiesa, a sua volta, dovrebbe accettare tale atto esercitando la propria sovranità nel rigoroso rispetto della Costituzione, esattamente come fanno tutte le altre religioni.

Se ci deve essere da parte dello Stato una sorta di "controllo" sull'attività della Chiesa, questo dovrebbe essere inteso solo nel senso che lo Stato non può permettere che in virtù di determinate idee religiose o di una loro particolare propaganda si minacci la sicurezza o la libertà dei cittadini (p.es. il diritto alla libertà di coscienza o alla salute psico-fisica o alla privacy). Qualunque manifestazione religiosa può essere tollerata solo nel rispetto dell'ordine pubblico.

Questo non significa che un cittadino credente non possa opporsi alle leggi o ai governi dello Stato; significa che può farlo in quanto "cittadino" non in quanto "credente", cioè può farlo per rivendicare una libertà civile che gli viene negata (p.es. il diritto a manifestare pubblicamente le proprie opinioni religiose), non per rivendicare un diritto che lo porrebbe in una situazione privilegiata nei confronti di cittadini credenti in altre confessioni (p.es. il diritto di avere un insegnamento della religione pagato dallo Stato, cioè anche con le tasse di cittadini non interessati a quella religione).

Un cittadino credente può rivendicare un diritto incompatibile con le leggi dello Stato (p.es. il diritto per un medico di non fare trasfusioni di sangue o di non fare abortire una donna), ma questo diritto non può essere esercitato minacciando la sicurezza o l'integrità psico-fisica o la libertà o i diritti dei cittadini previsti dalle leggi dello Stato.

* * *

L'art. 7 fu il più discusso dalla prima sottocommissione dell'Assemblea costituente. Fu approvato con 350 voti (democristiani, comunisti e qualunquisti); i 149 voti contrari furono di socialisti, azionisti e liberali.

I comunisti votarono a favore sperando di ottenere in cambio:
1) il consenso dei democristiani di poter continuare a restare al governo,
2) il consenso dei cattolici per uno sviluppo democratico del paese, mostrando che il Pc non era un partito stalinista,
3) il consenso sufficiente (a livello parlamentare ed extraparlamentare) per poter rivedere i Patti Lateranensi, una volta costretta la chiesa ad accettare la repubblica democratica.

Purtroppo le cose finirono in maniera assai diversa:
1) il Pc fu espulso subito dopo dal governo di De Gasperi,
2) i cattolici continuarono a non fidarsi del Pc, almeno sino a quando il Pc non deciderà di trasformarsi completamente in un partito socialdemocratico,
3) i Patti Lateranensi sono stati leggermente modificati solo nel 1984 e continua a restare in vigore l'art. 7.

Togliatti motivò la scelta di approvare l'art. 7 dicendo che non avrebbe mai anteposto a una unità nazionale antifascista una divisione nazionale per motivi religiosi. Egli in sostanza era convinto che i tempi per una separazione di Stato e chiesa non fossero sufficientemente maturi (e questo mentre in Parlamento solo i democristiani e i qualunquisti le erano contrari).

A dir il vero la formulazione dell'art. 7 non fu quella voluta da Togliatti. Egli aveva proposto la seguente: "Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa o ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della chiesa cattolica nei limiti dell'ordinamento giuridico della chiesa stessa".

La prima parte della proposta, come si può notare, è facilmente condivisibile; la seconda meno. Togliatti, giustamente, non voleva porre la sovranità dello Stato sullo stesso piano di quella della chiesa. Uno Stato non può essere sovrano se al suo interno ve n'è un altro che rivendica pari sovranità: la specificazione del "diverso ordine" diventa, in queste condizioni, puramente formale, in quanto nella sostanza ha praticamente lo stesso valore. Uno Stato concordatario è infatti necessariamente uno Stato confessionale, seppure non in maniera così esplicita come quando esistevano gli Stati assolutistici o la dittatura fascista.

Tuttavia con la seconda parte della proposta inevitabilmente ci si contraddice, in quanto accettando una sovranità ecclesiastica limitata dalle leggi della chiesa stessa e non da quelle dello Stato, non si può poi impedire a detta sovranità d'intromettersi negli affari dello Stato.

La seconda parte della formula sarebbe andata bene se la chiesa romana avesse esplicitamente rinunciato all'uso del potere politico (cioè in primis allo Stato del Vaticano), ma in questo caso -è inutile nasconderselo- non si sarebbe neppure posta la discussione sulla "sovranità e indipendenza" della chiesa. Nel senso che le sarebbe stata riconosciuta, come ad ogni altra confessione, relativamente agli aspetti di culto, di associazione e di propaganda della religione, nei limiti consentiti dalla legge.

Sotto questo aspetto nessuna chiesa dovrebbe essere considerata come un'istituzione di diritto pubblico. La chiesa non è un ente necessario, ma soggetta alla libertà di coscienza dei cittadini, quindi dovrebbe sottostare alla normativa vigente per le associazioni private, dotate di personalità giuridica.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Il principio affermato nell'art. 8 contraddice completamente quello precedente. Questo perché se da un lato lo Stato ammette la propria laicità riconoscendosi neutrale nei confronti di tutte le religioni, dall'altro è costretto ad ammettere che nei confronti di una religione l'equidistanza non ha valore.

Questo significa che l'art. 8 andrebbe letto, alla luce dell'art. 7, nel modo seguente: "Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, ad eccezione di quella cattolica, che è più libera delle altre". Cioè al posto dell'avverbio "ugualmente" bisognerebbe mettere "formalmente" (non nel senso giuridico della "pienezza", ma in quello politico della "apparenza").

Infatti, essendo il nostro Stato compromesso con la Chiesa cattolica, ed essendo ovviamente tale Chiesa rivale di ogni altra, l'uguaglianza di cui godono tutte le confessioni a-cattoliche è necessariamente "relativa" al loro essere "acattoliche". Nel senso cioè che tutte queste confessioni possono, a seconda dei casi e delle situazioni, essere discriminate in modo "sostanziale", senza che vi siano adeguate leggi per tutelarle come tali. Se alla Chiesa cattolica non piacciono ad es. gli ebrei, i protestanti o gli ortodossi, facilmente potrà trovare il modo, salvaguardando formalmente il diritto costituzionale e persino le varie Intese sottoscritte dallo Stato, per ostacolare quelle confessioni. Ciò che non può essere fatto sul piano istituzionale o legislativo, spesso viene fatto su quello meramente amministrativo. Questo perché uno Stato borghese realizza soprattutto compromessi con le religioni maggioritarie o comunque con quelle confessioni mediante cui può ottenere un certo consenso. 

Non dimentichiamo inoltre che un'intesa si può sempre sciogliere; un concordato al massimo si può modificare (almeno finché non esiste da parte dello Stato o della società civile una precisa volontà politica favorevole alla sua abrogazione).

L'incoerenza tra i due articoli è proprio determinata da una insufficiente chiarezza del valore della laicità. Lo Stato non stabilisce in proprio tale valore, ma lascia che sia la chiesa cattolica a farlo. Laicità dovrebbe voler dire "autonomia dei valori umani"; viceversa, secondo la chiesa uno Stato non può definirsi democratico se non riconosce la religione come elemento fondamentale della vita civile. Posto questo, è poi facile alla chiesa avvalersi del criterio della maggioranza per imporre un regime diverso rispetto alle altre confessioni.

La conseguenza politico-istituzionale più negativa è che nella nostra Costituzione lo Stato viene a configurarsi come "braccio secolare" della chiesa cattolica, nel senso che la chiesa continua ad esercitare una sorta di potestas in temporalibus.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Con questo articolo il legislatore ha voluto far capire che un cittadino è libero di essere credente come gli pare, in forma individuale o associata, esercitando il culto o manifestando le proprie idee in pubblico o in privato: più di così un credente non può chiedere.

Cionondimeno un diritto molto importante qui non è stato salvaguardato: il fatto cioè che un cittadino voglia essere libero di non professare alcuna religione. La Costituzione italiana non prevede la libertà "da" qualsiasi religione, cioè la libertà dell'ateismo o dell'agnosticismo. E quindi non è neppure prevista la possibilità di fare propaganda delle proprie idee "areligiose".

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Questo art. è un po' ambiguo, soprattutto per i termini che usa. Pone sullo stesso piano l'associazione e l'istituzione, ad entrambe assegna "capacità giuridiche" e permette loro addirittura "ogni forma di attività".

Certo, per motivi religiosi non può essere discriminato nessuno, ma si deve comunque esercitare un controllo là dove si ha la pretesa di fondare delle "istituzioni ecclesiastiche" che potrebbero porsi in alternativa a quelle statali o che potrebbero esercitare delle funzioni che minacciano l'integrità o la sicurezza di uno Stato.

Sul piano religioso dovrebbero esistere solo "associazioni volontarie" (più o meno estese), aventi personalità giuridica e soggette al regime che riguarda tutte le associazioni private. Nessuna confessione dovrebbe assumere una funzione pubblica equivalente a quella di qualsivoglia organo statale. O comunque un'istituzione religiosa dovrebbe essere regolamentata da uno statuto soggetta ad approvazione da parte dello Stato.

Conclusione

Pur sapendo che sotto il capitalismo non esisterà mai una separazione completa tra borghesia e religione, e pur sapendo che una separazione tra Stato e chiesa non rappresenta che un primo passo in direzione della transizione verso il socialismo, la sinistra deve continuare a rivendicare una piena separazione giuridica di Stato e chiesa, al fine di spingere la democrazia politica verso le conseguenze più laiche possibili.


(1) La Corte di Cassazione (1987) e la Corte Costituzionale (1988) ritennero che i dirigenti dell'Istituto Opere di Religione (Ior), coinvolto nel crack del Banco Ambrosiano, e cioè Marcinkus, Mennini e De Strobel, andavano considerati coperti da immunità penale in virtù dell'art. 11 del Trattato Lateranense (L. n. 810/1929). (torna su)


Le immagini sono prese dal sito "Foto Mulazzani"

Web Homolaicus

Enrico Galavotti - Homolaicus - Sezione Diritto
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Aggiornamento: 11/12/2018